AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 315 del 8 maggio 2023
IVA – Imposta di registro – Cessione di autovetture a favore di società veicolo per la realizzazione di operazione di cartolarizzazione di beni mobili registrati ex Legge 30 aprile 1999 n. 130 – Art. 2 d.P.R. n. 633 del 1972 – Artt. 5 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La presente istanza riguarda la cessione a titolo oneroso da parte di Alfa Srl (di seguito, ”Alfa”) a favore di Beta SPV Srl (di seguito, ”Beta SPV” e congiuntamente ”le Istanti”) di circa 17.000 autovetture e autoveicoli leggeri a motore (gli ”Autoveicoli”), disciplinata da un contratto quadro stipulato in data … (il ”Contratto di Compravendita”), cui è stata data esecuzione con due atti di trasferimento.
La cedente gli Autoveicoli (Alfa) è una società operativa fiscalmente residente in Italia, con quattro dipendenti a tempo pieno, la cui attività consiste nella gestione dell’approvvigionamento degli autoveicoli che sono utilizzati nell’attività di autonoleggio a breve termine svolta da altre società del gruppo ALFA. A tal fine, Alfa ha acquisito, sulla base di vari contratti di fornitura con rivenditori e produttori terzi (i ”Fornitori”), la proprietà di autoveicoli che sono concessi in locazione a Gamma S.r.l. (”Gamma”) (cfr. contratto di locazione operativa denominato ”Master Lease Agreement”), la quale li utilizza nello svolgimento della propria attività di autonoleggio a breve termine. Al termine della locazione, gli autoveicoli sono ceduti da Alfa ai Fornitori stessi (sulla base degli impegni frequentemente assunti con questi ultimi nei relativi contratti di fornitura) o a terzi sul mercato.
La cessione a favore di Beta SPV Srl, disciplinata dal Contratto di Compravendita, ha ad oggetto la larga maggioranza degli autoveicoli detenuti da Alfa.
L’acquirente degli Autoveicoli (Beta SPV) è una società veicolo avente come oggetto esclusivo la realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di beni mobili registrati (gli Autoveicoli) ai sensi degli artt. 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 30 aprile 1999, n. 130. Tale operazione di cartolarizzazione, in conformità alla Legge n. 130/1999, si realizza mediante l’emissione da parte di Beta SPV di titoli, i cui proventi sono utilizzati per finanziare l’acquisto degli Autoveicoli e al cui soddisfacimento sono destinati in via esclusiva i beni ed i diritti compresi nel patrimonio di Beta SPV e le somme in qualsiasi modo derivanti dagli stessi. Oltre agli Autoveicoli ceduti da Alfa sulla base del Contratto di Compravendita, è previsto che Beta SPV acquisti ulteriori Autoveicoli dai Fornitori o da altre società del gruppo ALFA periodicamente e secondo un programma di acquisizione su base rotativa, finanziandone l’acquisto tramite nuove emissioni di titoli. Il trasferimento da Alfa a Beta SPV degli Autoveicoli è finalizzato, dunque, alla segregazione degli stessi in un patrimonio separato, affinché essi possano fungere da collateral a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’emissione dei titoli, tramite i quali il gruppo ALFA raccoglie risorse finanziarie sul mercato dei capitali.
I proventi derivanti dagli Autoveicoli acquisiti da Beta SPV, destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti dei detentori dei titoli, consistono:
nei canoni derivanti dalla locazione degli Autoveicoli a Gamma (che continua ad utilizzarli nell’ambito della propria attività di autonoleggio) ai sensi di un nuovo contratto di leasing operativo stipulato da Beta SPV con quest’ultima (cfr. ”Italian Master Lease Agreement”);
nei proventi derivanti dalla rivendita degli Autoveicoli da parte di Beta SPV al termine del loro utilizzo in locazione.
Alfa rappresenta che la cessione a Beta SPV ha come unico oggetto gli Autoveicoli e che Beta SPV non è cessionaria di alcun bene (materiale o immateriale) o diritto ulteriore rispetto agli Autoveicoli e non beneficia del trasferimento di personale o di alcuna struttura organizzativa, né una tale struttura organizzativa potrà in futuro essere creata in capo a Beta SPV, in quanto la funzione di un veicolo di cartolarizzazione costituito ed operante ai sensi della Legge n. 130/1999, quale Beta SPV, è unicamente quella di consentire la segregazione di attivi patrimoniali (gli Autoveicoli nel caso di specie) in un patrimonio separato destinato al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dal veicolo.
Non potendo il veicolo di cartolarizzazione disporre di alcuna struttura operativa o dipendenti, la Legge n. 130/1999 impone la nomina di uno o più soggetti ai quali siano conferiti, nell’interesse dei portatori dei titoli emessi dal veicolo di cartolarizzazione, compiti di gestione e amministrazione e poteri di rappresentanza in relazione al veicolo. In particolare, in conformità a tale normativa, sono stati nominati i seguenti soggetti quali fornitori di servizi a favore di Beta SPV ai sensi della documentazione contrattuale che disciplina l’operazione di cartolarizzazione:
Delta S.p.A. (”Delta”), quale soggetto incaricato della gestione e dell’incasso dei crediti relativi ai proventi derivanti dagli Autoveicoli locati o venduti da parte di Beta SPV e quale soggetto deputato alla verifica della conformità delle attività svolte e dell’operazione di cartolarizzazione alle disposizioni di legge e all’Information Memorandum, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 130/1999 (cfr. l”’Italian Master Servicing Agreement”), nonché quale soggetto incaricato di rendere taluni servizi amministrativi e societari a Beta SPV (cfr. l”’Italian Corporate Service Agreement”);
Alfa (i.e. cedente), quale soggetto incaricato della gestione degli Autoveicoli ceduti a Beta SPV. A tale titolo, in particolare, sono stati conferiti ad Alfa compiti di gestione e amministrazione degli Autoveicoli e poteri di rappresentanza di Beta SPV ai sensi dell’art. 7.1, comma 8 e 7.2 della L. n. 130/1999 (cfr. l”’Italian Fleet Service Agreement”, come successivamente modificato dall”’Amendment Agreement to the Italian Fleet Servicing Agreement”). La stessa Alfa fornisce inoltre a Beta SPV servizi concernenti l’amministrazione di quest’ultima (cfr. l”’Italian Administration Agreement”).
Alfa rappresenta che, anche dopo la cessione degli Autoveicoli, continuerà, quindi, a svolgere (oltre alla propria precedente attività in relazione agli autoveicoli non oggetto dell’operazione di cartolarizzazione) tutte le attività correlate all’amministrazione di Beta SPV e alla gestione, per conto di quest’ultima, degli Autoveicoli, (come dettagliate nell’Italian Fleet Servicing Agreement e nell’Italian Administration Agreement), nonché ad esercitare per conto di Beta SPV i diritti di quest’ultima derivanti dai contratti stipulati in relazione ai Veicoli quali, in particolare:
il Contratto di Compravendita che disciplina, come detto, la cessione degli Autoveicoli da Alfa a Beta SPV;
l’Italian Master Lease Agreement che disciplina la locazione operativa degli Autoveicoli da Beta SPV a Gamma;
i contratti che saranno stipulati da Beta SPV con i Fornitori o con altre società del gruppo ALFA per l’acquisto di ulteriori Autoveicoli;
i contratti per la vendita degli Autoveicoli al termine della loro locazione.
L’istante rappresenta che, nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione, non sarà trasferito a Beta SPV nessuno dei contratti in essere in capo ad Alfa (i.e. cedente) né diritti od obblighi dagli stessi derivanti. In particolare, non saranno trasferiti a Beta SPV i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti stipulati con i Fornitori, tra cui, in particolare, quelli relativi alla rivendita degli Autoveicoli al termine della locazione. Come comunicato ai Fornitori, infatti, tali obblighi permarranno in capo ad Alfa e, al fine di potere adempiere agli stessi, è previsto l’impegno di Beta SPV a retrocedere gli Autoveicoli oggetto del Contratto di Compravendita ad Alfa al termine della loro locazione.
Alfa evidenzia che le previsioni dei contratti stipulati da Beta SPV nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione, come l’Italian Master Lease Agreement per la locazione degli Autoveicoli a Gamma, nonché dei contratti per la fornitura di nuovi Autoveicoli che saranno stipulati da Beta SPV con i Fornitori, non replicano le previsioni dei preesistenti contratti stipulati da Alfa.
I nuovi contratti stipulati da Beta SPV, infatti, sono stati negoziati nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione ed hanno quindi dovuto necessariamente riflettere le istanze dei soggetti che finanziano detta operazione tramite l’investimento nei Titoli, comportando, ad esempio, la rinuncia espressa delle controparti contrattuali di Beta SPV ad intentare qualsiasi azione o procedimento contro Beta SPV al fine di recuperare le somme di denaro da questa dovute. Tale rinuncia è prevista, oltre che nei contratti stipulati da Beta SPV con società del gruppo Alfa, anche in quelli con controparti non appartenenti al gruppo quali, in particolare, i Fornitori.
L’inserimento di apposite clausole di limited recourse e di non petition (le ”Clausole ABS”) in favore di Beta SPV è, infatti, espressamente previsto dall’Italian Fleet Servicing Agreement, il cui Allegato 1 individua specifici requisiti che i nuovi contratti stipulati da Beta SPV con i Fornitori devono rispettare.
Da ultimo, Alfa rileva che l’assolvimento da parte di Beta SPV della propria funzione economica presuppone che sia esclusa qualsivoglia discrezionalità del veicolo (i) nel porre in essere operazioni differenti da quelle concordate con i detentori dei Titoli (come definite nella documentazione contrattuale relativa all’operazione di cartolarizzazione), (ii) nello stipulare contratti differenti rispetto a quelli approvati nel contesto della cartolarizzazione, o (iii) nell’utilizzare liberamente la liquidità disponibile. La natura e la funzione economica del veicolo impongono, in altre parole, l’assenza di qualsivoglia autonomia decisionale in capo allo stesso che opera unicamente sulla base di un piano di gestione dei propri attivi (gli Autoveicoli) del tutto predeterminato.
Ciò premesso, quale primo quesito, da ricondursi alle fattispecie di interpello c.d. qualificatorio di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), dello Statuto dei diritti del contribuente, le Istanti chiedono conferma che il trasferimento degli Autoveicoli da Alfa a Beta SPV ai sensi del Contratto di Compravendita configuri una cessione di beni isolatamente considerati ai fini delle imposte indirette e ai fini IVA e non una cessione di azienda o ramo d’azienda (il ”Quesito Qualificatorio”).
In via subordinata, e nella ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria non dovesse condividere la soluzione sopra esposta in relazione al Quesito Qualificatorio, ritenendo, quindi, che la cessione degli Autoveicoli ai sensi del Contratto di Compravendita configuri una cessione di azienda ai fini tributari, le Istanti chiedono conferma che, in base a una corretta interpretazione degli artt. 51, comma 4, del TUR e 11bis della Tabella allegata al medesimo TUR, il valore degli Autoveicoli debba essere escluso dal computo della base imponibile dell’imposta di registro applicabile all’operazione di cessione (il ”Quesito Interpretativo”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Alfa, dopo aver richiamato la nozione di azienda, rilevante ai fini tributari, così come interpretata dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, osserva che, secondo tale interpretazione, affinché possa configurarsi il trasferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda, occorre la sussistenza dei seguenti elementi: (i) l’esistenza di un complesso di attività e passività; e (ii) l’organizzazione di tali attività e passività al fine dell’esercizio di un’attività di impresa da parte dell’acquirente della stessa.
Nel caso di specie, Alfa ritiene che la cessione degli Autoveicoli a Beta SPV nell’ambito del Contratto di Compravendita, nei termini sopra esposti, debba essere qualificata come cessione di beni isolatamente considerati ai fini tributari poiché gli assets oggetto di trasferimento (gli Autoveicoli) non soddisfano quantomeno la seconda delle suindicate condizioni per l’integrazione di una cessione di ramo di azienda, non essendo in alcun modo configurabile una qualche forma di organizzazione degli Autoveicoli trasferiti al fine di un loro utilizzo in una attività di impresa svolta da parte di Beta SPV.
Secondo l’istante, ciò deriva, in primo luogo, dalla natura stessa di Beta SPV quale veicolo di cartolarizzazione, la cui unica funzione (come delineato dalla Legge 130/1999, dallo statuto della società e dalla documentazione contrattuale relativa alla Cartolarizzazione) deve essere quella di rendere possibile la segregazione degli Autoveicoli in un apposito patrimonio separato destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti dei soggetti che lo hanno finanziato tramite l’investimento nei titoli, essendo preclusa al veicolo la possibilità di svolgere qualsivoglia attività differente o ulteriore che possa giustificare la creazione di una struttura organizzativa da cui potrebbero derivare passività concorrenti con quelle dei creditori del veicolo. Ne consegue, secondo l’istante, che è esclusa alla radice la possibilità che Beta SPV possa gestire un’azienda alla medesima ascrivibile, per come richiesto anche dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affinché si possa configurare un trasferimento di un ramo d’azienda.
Alfa ritiene che la fattispecie in esame sia analoga a quella oggetto della Risposta ad interpello n. 469 del 7 novembre 2019, nella quale l’Amministrazione finanziaria ha escluso che un trasferimento di asset a favore di un fondo alternativo di investimento immobiliare di tipo chiuso potesse configurare un trasferimento di ramo d’azienda in ragione dello status soggettivo del cessionario (fondo di investimento immobiliare) e, in particolare, della circostanza che allo stesso fosse tout court preclusa la possibilità di svolgere un’attività di impresa. I principi desumibili da tale risposta devono ritenersi validi, secondo l’istante, in relazione alla fattispecie in esame, nella quale la cessione da Alfa a favore di Beta SPV ha unicamente ad oggetto gli Autoveicoli, e non prevede il trasferimento di altri beni materiali, beni immateriali, personale, rapporti di consulenza, contratti o posizioni giuridiche di alcun tipo, mentre Beta SPV non acquisisce (nè potrà acquisire o creare autonomamente in futuro, stante la sua natura di veicolo di cartolarizzazione) la struttura organizzativa necessaria per il loro sfruttamento economico (che, invece, permane in capo alla società cedente), determinando, in tal modo, che tali Autoveicoli non possano essere configurati come azienda o ramo d’azienda.
L’istante rileva che la struttura organizzativa facente capo ad Alfa tramite la quale essa svolge l’attività di approvvigionamento degli Autoveicoli a beneficio del gruppo ALFA non è trasferita a Beta SPV, ma permane in capo alla stessa Alfa, la quale continuerà a svolgere le medesime attività di acquisto, rivendita e locazione degli autoveicoli non trasferiti a Beta SPV nel contesto della Cartolarizzazione, nonché, in forza dell’Italian Fleet Servicing Agreement, tutte le attività di amministrazione e gestione operativa degli Autoveicoli trasferiti a Beta SPV. Al riguardo l’istante richiama la Circolare 6 febbraio 2003, n. 8/E, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, poiché i veicoli di cartolarizzazione (quale Beta SPV) non possono avere una propria struttura operativa o dipendenti, la Legge n. 130/1999 impone la nomina di uno o più soggetti ai quali siano attribuiti i compiti di gestione e amministrazione nonché i poteri di rappresentanza in relazione al veicolo. La stipula di tali contratti di servizi (con la società cedente Alfa, così come con altri fornitori di servizi), imposta dalla normativa in materia di cartolarizzazioni e dalla natura di Beta SPV, secondo l’istante, rappresenta una diretta conferma del fatto che il trasferimento disciplinato dal Contratto di Compravendita ha ad oggetto elementi patrimoniali isolati, di per sé non idonei a proseguire/svolgere un’attività produttiva in modo autonomo. Con riferimento a tale ultimo aspetto, connesso alla stipula del contratto di servizi, l’istante richiama la Risposta ad interpello n. 149 del 4 marzo 2021.
Da ultimo, l’istante osserva che Beta SPV non subentrerà in alcuno dei contratti in essere in capo ad Alfa, né nelle posizioni giuridiche derivanti dagli stessi, ma ha stipulato e stipulerà in futuro contratti che prevedono specifiche clausole che tengano conto delle istanze dei soggetti terzi finanziatori nell’operazione di cartolarizzazione.
Sulla scorta di quanto precede e alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza e dai precedenti di prassi sopra richiamati, le Istanti ritengono, pertanto, che la cessione degli Autoveicoli da Alfa a Beta SPV debba essere qualificata ai fini tributari come trasferimento di beni isolatamente considerati e non come trasferimento di azienda o di ramo d’azienda ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro. Alla cessione non è quindi applicabile l’art. 2, comma 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (che esclude dall’ambito di applicazione dell’IVA le cessioni aventi ad oggetto aziende o rami d’azienda), mentre trova applicazione, ai fini dell’IVA, il regime delle cessioni proprio dei beni in esame. Conseguentemente, secondo le Istanti, l’imposta di registro è applicabile alla cessione nella misura fissa di 200 euro in caso d’uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (il ”TUR”).
In via subordinata, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria non dovesse condividere la soluzione prospettata in relazione al Quesito Qualificatorio, ritenendo, quindi, che la cessione degli Autoveicoli nell’ambito del Contratto di Compravendita configuri una cessione di azienda esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del DPR 633/1972, l’istante rappresenta che l’imposta di registro troverebbe applicazione in termine fisso e nella misura proporzionale del 3%, non rendendosi applicabile il principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro di cui all’art. 40 del TUR.
In tale ipotesi, le Istanti intendono chiedere conferma che, in base a una corretta interpretazione degli artt. 51, comma 4, del TUR e 11bis della Tabella allegata al medesimo TUR, gli Autoveicoli debbano comunque essere esclusi dal computo della base imponibile dell’imposta di registro applicabile all’operazione (Quesito interpretativo). L’istante, infatti, rappresenta che l’art. 51, comma 4, del TUR, nel disciplinare il potere di rettifica dell’Ufficio in relazione agli atti soggetti ad imposta di registro, dispone: ”[p]er gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 è controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nell’art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11bis della tabella, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella. L’ufficio può tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto.”
L’istante rileva che l’art. 11bis della Tariffa allegata al TUR include tra gli atti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (né, quindi, di assoggettamento ad imposta di registro) gli atti ”di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico”. Pertanto, dal combinato disposto delle disposizioni sopra citate l’istante desume che, in caso di cessione d’azienda, devono essere esclusi dalla base imponibile dell’imposta di registro i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico quali, nel caso di specie, gli Autoveicoli.
Il dubbio interpretativo delle Istanti deriva da un precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. 20 marzo 2013, n. 6936) che, nel caso della cessione di un’azienda avente ad oggetto la compravendita di autoveicoli, ha ritenuto che la base imponibile dell’imposta di registro dovesse comunque essere individuata nell’intero corrispettivo pagato in occasione della cessione, non potendo essere escluso dalla base imponibile il valore dei veicoli usati esistenti ”a magazzino”. La Suprema Corte, in particolare, perviene a siffatta conclusione osservando che: ”[l]’esclusione dal computo del valore, disposta dalla norma di cui all’art. 51, co. 4, in esame va, però, riferita al caso di veicoli che costituiscono beni strumentali dell’impresa e non riguarda l’ipotesi, ricorrente nella specie, di azienda dedita al commercio dei veicoli stessi. In questo caso, in base ad un’interpretazione conforme ai principi informatori dell’imposta di registro non si può, infatti, pretermettere, nella determinazione della base imponibile dell’imposta, il valore relativo ai veicoli ceduti che costituiscono, invero, l’elemento centrale e qualificante dell’azienda trasferita, senza, con ciò, snaturare il presupposto dell’imposta, che assoggetta a tassazione il valore di mercato che viene in rilievo in caso di trasferimento di un’entità economica organizzata, e cioè il prezzo che il venditore ha probabilità di realizzare e l’acquirente di pagare, in condizioni normali di mercato, e che va, ovviamente, riferito all’oggetto effettivo della cessione.”
Ad avviso delle Istanti, l’orientamento qui richiamato della giurisprudenza di legittimità non si attaglia al caso di specie, poiché gli Autoveicoli non assumono rilevanza per il venditore (Alfa) quali ”beni merce” ma come ”beni strumentali” impiegati nell’esercizio della propria attività di impresa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si fa presente che la risposta all’istanza in esame viene fornita sulla base degli elementi e dei fatti rappresentati che, ai fini del presente parere, vengono assunti acriticamente, con riserva di eventuale riscontro nelle opportune sedi.
La risposta, inoltre, ha ad oggetto i soli quesiti prospettati dall’interpellante e non si estende, nemmeno indirettamente, a questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto di espressa richiesta di chiarimenti.
In linea generale, per quanto riguarda il trattamento fiscale, ai fini IVA, della cessione di azienda o di ramo di azienda, la normativa unionale prevede che ”In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di un’universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente” (cfr. art. 19 della Direttiva 2006/112/CE).
Il legislatore nazionale si è avvalso di tale opzione, stabilendo con l’art. 2, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, che non sono considerate cessioni di beni: ”le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”.
La nozione di azienda rilevante ai fini in esame coincide con quella prevista dalla disciplina civilistica, anche alla luce dei numerosi contributi mutuati dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità. Si ricorda, infatti, che l’articolo 2555 del codice civile qualifica l’azienda come ”il complesso dei beni organizzato dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Con riferimento alla nozione di azienda, questa Amministrazione, con diversi documenti di prassi, in linea con l’interpretazione data dalla giurisprudenza unionale e nazionale, ha avuto modo di chiarire che la stessa deve essere intesa in senso ampio, comprensiva anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d’impresa. In ogni caso, la cessione deve riguardare l’azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, intesa quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa (cfr. circolare del 19 dicembre 1997, n. 320).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza ”Zita Models” C497/01, ha affermato che ”il trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni deve essere interpretata nel senso che in essa rientra il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa, o una parte di impresa idonea a svolgere un’attività economica autonoma, ma non vi rientra la mera cessione di beni quale la vendita di uno stock di prodotti” (punto 40 sentenza C49701) (enfasi aggiunta).
In merito alla distinzione tra cessione di azienda e cessione di un coacervo di beni, i giudici comunitari ritengono che occorra effettuare una valutazione globale delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi ed in tal senso deve essere accordata particolare importanza alla natura dell’attività economica che si intende proseguire (punto 32 sentenza C444/10).
Anche la giurisprudenza di legittimità nell’evidenziare che l’azienda è un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, individua nell’organizzazione di tale complesso la sua connotazione essenziale (cfr. Cass. SS.UU. 5 marzo 2014, n. 5087). Nell’ambito della cessione d’azienda, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa di per sé idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, deve tuttavia poter essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (così, da ultimo, anche Cass., n. 9575 del 11.05.2016, che ha confermato Cass. n. 21481 del09.10.2009; Cass. n. 1913 del 30.01.2007).
Alla luce della posizione espressa sia dai giudici che dall’amministrazione finanziaria, può concludersi che i fattori rivelatori dell’esistenza dell’azienda o del ramo d’azienda si possono individuare nella organizzazione impressa ai beni e nella loro destinazione funzionale, come complesso unitario, all’esercizio dell’impresa.
Tanto premesso in termini generali, con riferimento alla fattispecie oggetto della presente istanza di interpello, avente ad oggetto la cessione di 17.000 autovetture e autoveicoli leggeri a motore da parte della Società Alfa a favore della Società Beta SPV società veicolo avente come oggetto esclusivo la realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di beni mobili registrati (ai sensi degli artt. 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 30 aprile 1999, n. 130) si fa presente quanto segue.
La Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in relazione alla quale sono stati forniti chiarimenti con la Circolare del 6 febbraio 2003, n. 8/E) disciplina, in primo luogo, le operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, anche individuabili in blocco.
Le disposizioni della medesima legge «si applicano, in quanto compatibili (…) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni» (cfr. articolo 7, comma 1, lettera b-bis) della Legge n. 130 del 1999, come modificata dalla Legge del 30/12/2018, n. 145).
In particolare, l’articolo 7.2 della citata legge n. 130, rubricato «Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati», dispone che:
1. Le società che effettuano le operazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b-bis, non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall’articolo 7, comma 1, lettera b-bis) Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell’ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.1, comma 8, primo periodo [ai sensi di tale articolo, la società deve individuare un soggetto di adeguata competenza e munito dei necessari titoli abilitativi a cui affidare, nell’interesse dei portatori dei titoli, la gestione e la valorizzazione dei beni oggetto dell’operazione di cartolarizzazione].
2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.
Per quanto riguarda la rilevanza agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto delle attività poste in essere delle società veicolo rientranti nella disciplina di cui all’art. 7.2 della Legge 130 del 1999 (i.e. Beta SPV) giova richiamare i chiarimenti resi con la risposta ad interpello n. 132 del 2021 con specifico riferimento alla parte in cui è stato precisato che la società SPV svolge un’attività di gestione del proprio patrimonio ”separato” analoga a quella della Reoco (Real estate owned companies, società di appoggio alla società di cartolarizzazione, costituite ai sensi dell’articolo 7.1, comma 4, della Legge n. 130 del 1999), ossia un’attività complessa di gestione immobiliare, rilevante ai fini IVA ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.
In merito all’attività che Beta SPV può svolgere, l’art. 3 dello Statuto, dopo aver ribadito che, in conformità alle disposizioni di legge (articolo 7, comma 1, lettera b-bis), e articolo 7.2 della legge 130 del 30 aprile 1999), la Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità in capo alla Società di beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni, prevede che la medesima, nell’ambito ed ai fini delle operazioni di cartolarizzazione, possa:
”acquistare, anche in sede giudiziale o concorsuale, gestire, valorizzare (anche con interventi di manutenzione e assistenza da realizzarsi mediante la stipulazione di contratti anche d’opera o di appalto con terzi), vendere e dismettere beni mobili registrati di qualsiasi genere;
concedere beni mobili registrati in locazione (non finanziaria), noleggio o affitto, a breve e a lungo termine;
costituire diritti reali sui beni mobili registrati di proprietà;
svolgere ogni altro servizio e attività collaterale, sussidiaria, strumentale e, comunque, connessa alle attività di cui sopra.
Anche in ragione dei limiti dell’oggetto sociale, come sopra descritto, la Società potrà avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività ed operazioni testé citate, di servizi resi da società del gruppo, italiane o estere, o da società terze, in forza di contratti di volta in volta stipulati in ragione delle specifiche esigenze della Società.”
Confermata la rilevanza, agli effetti dell’IVA, dell’attività posta in essere da Beta SPV, al fine di stabilire se la cessione a titolo oneroso da parte di Alfa a favore della SPV delle autovetture e autoveicoli leggeri configuri, ai fini IVA, una cessione di azienda ovvero una cessione di singoli beni, è necessario verificare se siano riscontrabili gli elementi che, nei termini anzidetti, contraddistinguono un’azienda o un ramo di azienda, tenendo conto delle peculiarità della disciplina delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130 del 1999.
Nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione oggetto dell’istanza in trattazione, Alfa e Beta SPV hanno stipulato un contratto di vendita di veicoli precedentemente concessi in locazione a Gamma che li utilizza per la propria attività di noleggio a terzi.
La vendita, secondo quanto argomentato nell’istanza, è funzionale alla segregazione dei beni di cui trattasi in un patrimonio separato in funzione della realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione, i cui proventi derivanti dalla locazione e dalla rivendita degli Autoveicoli al termine della locazione sono destinati al pagamento dei costi dell’operazione e al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli emessi nell’ambito della cartolarizzazione.
Ai fini che qui interessano, giova evidenziare che, in base a quanto rappresentato dalle Istanti e ai documenti prodotti a corredo dell’istanza, la cessione di cui trattasi ha ad oggetto soltanto gli autoveicoli e non anche i relativi contratti di locazione precedentemente stipulati tra Alfa (cedente) e Gamma (utilizzatore).
Infatti, come si evince dalle clausole dell’Italian Master Lease Agreement, nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione viene negoziato un nuovo contratto quadro di leasing tra Beta SPV e Gamma (utilizzatore).
In sostanza, la predisposizione/stipula di un nuovo contratto di locazione è funzionale e strettamente conseguente alla realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione di cui trattasi, la quale comporta necessariamente una nuova regolamentazione dei rapporti giuridici tra le parti al fine di tenere conto degli interessi dei portatori dei titoli (come si desume dalle clausole contrattuali a proposito delle azioni e dei rimedi che Beta SPV il locatore può esperire in caso di fallimento, messa in liquidazione o singole inadempienze del conduttore a tutela dei diritti e degli interessi dei sottoscrittori dei titoli).
Dal contratto quadro emerge, in particolare, che il patrimonio della società veicolo non è aggredibile dalle controparti o da terze parti che non siano i sottoscrittori dei titoli, né le stesse possono intentare azioni esecutive, procedimenti legali o altre procedure che non siano connesse con l’operazione di cartolarizzazione.
In ossequio al combinato disposto degli articoli 7.2, comma 1, e 7.1, comma 8, primo periodo, della Legge 130 del 1999, Alfa e Beta SPV hanno, inoltre, stipulato un contratto di servizi (i.e. Italian Fleet Service Agreement) avente ad oggetto la gestione e l’amministrazione di tutti i rapporti contrattuali aventi ad oggetto gli autoveicoli ceduti.
In particolare, Alfa, in qualità di Servicer, anche nell’interesse dei sottoscrittori dei titoli ed al fine di garantire il buon andamento della cartolarizzazione, (i) presterà nei confronti della Società veicolo servizi amministrativi e di gestione operativa in relazione agli autoveicoli, ivi incluso il monitoraggio di eventuali inadempienze o anomalie nell’incasso degli importi dovuti, nonché servizi di amministrazione societaria e segretariale, contabile, assicurativa e di rendicontazione e (ii) agirà in qualità di mandatario con rappresentanza, ai sensi dell’art. 1704 del Codice Civile, al fine di esercitare ogni diritto della Società Beta SPV derivante dal Contratto iniziale di Vendita, da ciascun contratto di acquisto di autoveicoli, nonché, dal Contratto quadro di Locazione, in relazione al quale gestirà in nome e per conto di Beta SPV gli ordini e le operazioni relativi agli autoveicoli, ivi incluse eventuali azioni di risoluzione contrattuale o di garanzia (cfr. Italian Fleet Service Agreement).
Inoltre, nei limiti del mandato conferito, e sempre nell’interesse dei sottoscrittori dei titoli, Alfa potrà, tra l’altro, disporre per conto di Beta SPV dei veicoli acquistati da quest’ultima, potrà vendere e trasferire alcuni autoveicoli a terzi e provvede a mantenere registri e reports relativi agli autoveicoli concessi in locazione.
Da tutto quanto sopra esposto emerge, ad avviso della scrivente, che, al momento della cessione, il complesso di autoveicoli trasferiti a Beta SPV manca dell’elemento organizzativo necessario alla configurazione dello stesso come azienda o ramo d’azienda, considerato che una diversa organizzazione sarà impressa a detti beni attraverso la stipula di nuovi contratti di locazione con clausole specifiche e funzionali, nei termini anzidetti, all’operazione di cartolarizzazione.
Inoltre, la natura, la funzione e l’esclusività dell’oggetto sociale della società veicolo, che comportano, in base alle disposizioni di cui all’art. 7.1, comma 8, della Legge 130 del 1999, la necessità di stipulare un contratto di servicing (nel caso di specie tra il cedente Alfa e la SPV) al fine di organizzare e gestire gli asset patrimoniali ceduti (i.e. beni mobili registrati) e l’attività nell’ambito della quale detti asset sono impiegati, confermano che nel caso di specie, in mancanza dell’elemento organizzativo che colleghi l’insieme dei beni ceduti, l’operazione di cui trattasi è qualificabile, ai fini IVA, come cessione di singoli beni.
Le conclusioni sopra raggiunte sono confermate anche dai chiarimenti resi in occasione della Risposta ad Interpello n. 149 del 2021, avente ad oggetto il trattamento ai fini dell’IVA e dell’imposta di registro della cessione di elementi patrimoniali (nel caso di specie titoli e derivati) riconosciuti come privi di una connotazione aziendale in funzione dell’esigenza della cessionaria di sottoscrivere con un altro soggetto un contratto di servizi per la gestione degli asset trasferiti; nella citata risposta si legge in particolare che ”La circostanza che l’operazione di cui trattasi abbia ad oggetto elementi patrimoniali isolati, di per sé non idonei a proseguire/svolgere, in modo autonomo, un’attività produttiva, sarebbe, altresì, direttamente confermata dalla programmata sottoscrizione tra la società istante e Beta di un contratto di servizi in virtù del quale la società istante si impegnerebbe a fornire a Beta tutti i servizi necessari alla gestione degli elementi patrimoniali trasferiti (gestione dei rapporti con le controparti, gestione della tesoreria, rendicontazione, etc.)”.
In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, coerentemente a quanto chiarito nei diversi documenti di prassi sopra menzionati, tenuto conto delle peculiarità del ruolo assunto dalla SPV (i.e. Beta SPV) nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione di cui trattasi, si ritiene che la cessione degli autoveicoli da Alfa a Beta SPV sia qualificabile, ai fini IVA, come cessione di singoli beni, con conseguente applicazione del regime IVA proprio delle cessioni dei beni in esame (la cui concreta individuazione non costituisce oggetto di richiesta da parte dell’istante).
Di conseguenza, ai fini dell’imposta di registro, alla cessione degli autoveicoli da Alfa a Beta SPV si applica l’imposta nella misura fissa di 200 euro in caso d’uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
Infine, in considerazione della qualificazione dell’operazione quale cessione di singoli beni, si ritiene assorbito il quesito interpretativo, posto in subordine rispetto al quesito di tipo qualificatorio, e relativo alla determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro della cessione di azienda. A tale quesito interpretativo, quindi, non verrà fornita risposta.
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