AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 maggio 2021, n. 382
IVA – Integratore alimentare a base di estratto liquido analcolico – aliquota applicabile
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (in seguito, “ALFA”, “Società” o “Istante”) riferisce di operare nel settore della produzione e vendita di alimenti e integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi.
La Società chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni di alcuni prodotti definiti come “integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi”.
Trattasi, nello specifico, di un prodotto che favorisce la regolarità del colon.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società richiama quanto stabilito dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, di attuazione della direttiva 2002/146/CE della Comunità europea, secondo cui gli integratori sono definiti come prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta, fornendo sostanze nutritive quali vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, estratti di origine vegetale ecc., sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate (articolo 2 del citato decreto).
L’Istante ritiene pertanto di poter applicare ai prodotti sopraelencati l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del punto n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, “Decreto IVA”), relativa a “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.
Al fine di quanto previsto dal punto 9 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 14 giugno 2010 allega l’accertamento tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Dogane.
Parere dell’Agenzia delle entrate
I cd. integratori alimentari non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota IVA ridotta poiché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.
L’eventuale applicazione a questi beni di un’aliquota IVA ridotta, dunque, è stata riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve, “ADM”) che ne analizza la relativa composizione.
In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli stessi fossero stati riconducibili – in base al parere dell’ADM – ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono rispettivamente l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.
Con numerosi documenti di prassi (cfr. le risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E, e 14 ottobre 2008, n. 383/E, nonché le risposte agli interpelli n. 8, 12 e 365 del 2019, n. 269 e 270 del 2020), è stato affermato che a tali beni si applica l’aliquota del 10 per cento in quanto riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, sulla base dei pareri forniti da ADM, che, in ragione della loro composizione, li ha classificati nell’ambito della voce 2106 in particolare 21.06.90 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Si ricorda, tuttavia, che la voce 21.06.90 non è quella degli integratori alimentari in quanto tali, suscettibili di essere classificati all’interno di questa voce doganale o in altra più specifica: la voce 21.06.90 riguarda solo le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, con la conseguenza che solo agli integratori, classificati da ADM in detta voce, può essere riconosciuta l’aliquota del 10 per cento, ai sensi del citato n. 80) della Tabella, in quanto «preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura».
Nel caso in esame, sulla base delle informazioni fornite dall’Istante e acquisito anche il parere dei Laboratori Chimici, con parere del …, ADM ritiene che “il prodotto, in quanto miscuglio di sostanze naturali, glicerina ed edulcoranti, possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell’ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale:
“Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 2106: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” ed in particolare al codice NC 21069092: – “altre”, — “altre”, — “non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola.
La classificazione di questo prodotto alla voce 2106 è supportata anche dalle NESA (Note Esplicative del Sistema Armonizzato, n.d.r.) relative a tale voce, che al punto 16) specificano che la stessa comprende anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute”.
Alla luce della classificazione effettuata da ADM, per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell’aliquota IVA applicabile, si ritiene che al prodotto oggetto del presente interpello sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del più volte citato n. 80) della Tabella A, parte III, poiché la voce doganale della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura Combinata vigente, a condizione che non si tratti di sciroppo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- IVA - Integratore alimentare a base di estratto liquido analcolico - aliquota applicabile - Risposta 31 maggio 2021, n. 382 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 524 depositata l' 11 gennaio 2023 - Il credito al trattamento di fine rapporto, se, in effetti, è esigibile soltanto con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, matura (ed è, come tale, certo nell’an e…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 7348 depositata il 14 marzo 2023 - In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ha stabilito non soltanto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che la…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 401 - In tema di ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, occorre considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, se il credito sia o meno liquido e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4623 - In tema di ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, occorre considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, se il credito sia o meno liquido…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…