AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 maggio 2021, n. 381

IVA – Integratori alimentari a base di estratti integrali – aliquota applicabile

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA (in seguito, “ALFA”, “Società” o “Istante”) riferisce di operare nel settore della produzione e vendita di alimenti e integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi.

La Società chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni di alcuni prodotti definiti come “integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi”.

Trattasi, nello specifico, di 102 “Estratti integrali – liquidi analcolici”contraddistinti ciascuno da un diverso principio attivo.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Società richiama quanto stabilito dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169, di attuazione della direttiva 2002/146/CE della Comunità europea, secondo cui gli integratori sono definiti come prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta, fornendo sostanze nutritive quali vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, estratti di origine vegetale ecc., sia monocomposti che pluricomposti,in forme predosate (articolo 2 del citato decreto).

L’Istante ritiene pertanto di poter applicare ai prodotti sopraelencati l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del punto n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, “Decreto IVA”), relativa a “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusigli sciroppi di qualsiasi natura”.

Al fine di quanto previsto dal punto 9 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.32/E del 14 giugno 2010, il Contribuente allega l’accertamento tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Dogane.

Parere dell’agenzia delle entrate

I cd. integratori alimentari non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota IVA ridotta poiché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.

L’eventuale applicazione a questi beni di un’aliquota IVA ridotta, dunque, è stata riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve, “ADM”) che ne analizza la relativa composizione.

In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli stessi fossero stati riconducibili – in base al parere dell’ADM – ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono rispettivamente l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.

Con numerosi documenti di prassi (cfr. le risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E, e 14 ottobre 2008, n. 383/E, nonché le risposte agli interpelli n. 8, 12 e 365 del 2019, n. 269 e 270 del 2020), è stato affermato che a tali beni si applica l’aliquota del 10 per cento in quanto riconducibili al n. 80) della Tabella A,parte III, allegata al Decreto IVA, sulla base dei pareri forniti da ADM, che, in ragione della loro composizione, li ha classificati nell’ambito della voce 21.06, in particolare 21.06.90 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.

Si ricorda, tuttavia, che la voce 21.06.90 non è quella degli integratori alimentari in quanto tali, suscettibili di essere classificati all’interno di questa voce doganale o in altra più specifica: la voce 21.06.90 riguarda solo le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, con la conseguenza che solo agli integratori, classificati da ADM in detta voce, può essere riconosciuta l’aliquota del 10 per cento,ai sensi del citato n. 80) della Tabella, in quanto «preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura».

Nel caso in esame, con riferimento agli integratori come descritti nel quesito, con parere del …, ADM ha individuato per gli integratori – come descritti nel quesito – la classificazione più adatta nell’ambito del Capitolo 13 della Tariffa Doganale: “Gommalacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali”, alla voce 1302: “Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati” ed in particolare al codice NC13021970: altri estratti vegetali.

Peraltro, ADM per “economicità di trattazione, di concerto con i Laboratori Chimici centrali dell’Agenzia e con la Ditta”, ha esaminato la documentazione relativa solo a uno dei 102 prodotti, considerandolo come rappresentativo di tutti gli altri”estratti integrali” contraddistinti da una diversa materia prima vegetale di partenza.

Tutti i prodotti esaminati sono infatti degli estratti integrali, concentrati e contengono l’intero fito complesso della pianta. L’efficacia e la qualità dei prodotti sono garantite dall’estrazione sottovuoto e a bassa temperatura che permette di preservare integri tutti i principi attivi e nutritivi della pianta inoltre, l’eventuale presenza di resine e oli essenziali in superficie e/o di sedimento sul fondo dei prodotti sono garanzia di qualità, infatti essi costituiscono le frazioni insolubili del fito complesso. Per questo motivo, per tutte le tipologie, viene raccomandato di agitare il flacone prima dell’uso”.

“Tutti i prodotti sono costituiti da glicerina vegetale biodistillata, da acqua pura e dalla relativa materia prima vegetale di partenza”.

“Le composizioni chimiche dichiarate e le caratteristiche organolettiche dei campioni esaminati sono compatibili con quelle dei succhi e degli estratti vegetali del capitolo 13, voce 1302, in quanto la nota A) delle NESA (Note Esplicative del Sistema Armonizzato, n.d.r.), relativa alla voce 1302, intende per succhi e estratti vegetali un certo numero di prodotti vegetali ottenuti, di solito, sia per secrezione naturale o a seguito di incisione, sia per estrazione a mezzo di solventi, a condizione, tuttavia chetali succhi ed estratti non siano nominati o compresi in altre voci più specifiche della Nomenclatura; inoltre, “i succhi sono in genere o ispessiti o concreti. Gli estratti possono essere allo stato liquido, pastoso o solido. Gli estratti in soluzione alcolica,chiamati tinture, contengono l’alcole che è stato usato per la loro estrazione. Gli estratti detti estratti fluidi sono, ad esempio, soluzioni d’estratti nell’alcole, nel glicerolo, nell’olio minerale. Le tinture e gli estratti fluidi sono generalmente titolati.Gli estratti solidi sono ottenuti facendo evaporare il solvente.

Sulla base delle schede tecniche degli estratti integrali si evidenzia, infine, che i prodotti dichiarati dalla Ditta come integratori alimentari sono costituiti dagli”estratti da parti di piante” (foglie, fiori, radici, cortecce) ai quali non vengono aggiunte altre sostanze (zuccheri, alcool, conservanti, aromi, e edulcoranti artificiali).Tutti i prodotti devono essere consumati previa diluizione”.

In base alle informazioni fornite dall’Istante e acquisito anche il parere dei Laboratori Chimici, ADM ritiene dunque che “i prodotti facenti parte della categoria”Estratti integrali”, contraddistinti ciascuno da un diverso principio attivo, abbiano le caratteristiche di un estratto della voce 1302, in quanto non addizionati di altre sostanze, e più specificatamente devono essere classificati al codice NC 1302 1970 come altri estratti vegetali”.

Alla luce della classificazione effettuata da ADM nell’ambito della voce 13.02, per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell’aliquota IVA applicabile ai prodotti oggetto del presente interpello, si osserva che il richiamo al Capitolo 13 della Tariffa d’uso in vigore fino al 31 dicembre 1987 è contenuto esclusivamente nel n. 43)della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento per «43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03)».

La norma, tuttavia, non comprende tutti i succhi ed estratti vegetali di cui al Capitolo 13, ma solo ed esclusivamente quelli di luppolo e la manna e, infatti,antepone “ex” alla voce doganale richiamata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma IVA.

Per “ex” si intende in sostanza “una parte di” e pertanto occorre individuare all’interno della voce considerata (oggi corrispondente ad una parte della v.d. 13.02della Nomenclatura Combinata) solo i beni espressamente e tassativamente elencati nelle parti della Tabella allegata al Decreto IVA.

Di conseguenza, solo all’integratore “estratto integrale di luppolo” potrà essere applicata l’aliquota IVA del 10 per cento in base al richiamato n. 43) della Tabella A,parte III, allegata al Decreto IVA, mentre tutti gli altri integratori alimentari oggetto del presente interpello sono soggetti all’aliquota ordinaria del 22 per cento.