AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 maggio 2021, n. 386
IVA – Integratori alimentari a base di magnesio cloruro – aliquota applicabile
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (in seguito, “ALFA”, “Società” o “Istante”) riferisce di operare nel settore della produzione e vendita di alimenti e integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi.
La Società chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni di alcuni prodotti definiti come “integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi”.
Trattasi, nello specifico, di estratti liquidi analcolici a base di magnesio cloruro.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società richiama quanto stabilito dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, di attuazione della direttiva 2002/146/CE della Comunità europea, secondo cui gli integratori sono definiti come prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta, fornendo sostanze nutritive quali vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, estratti di origine vegetale ecc., sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate (articolo 2 del citato decreto).
L’Istante ritiene pertanto di poter applicare ai prodotti sopraelencati l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del punto n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, “Decreto IVA”), relativa a “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.
Al fine di quanto previsto dal punto 9 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 14 giugno 2010, il Contribuente allega l’accertamento tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Dogane.
Parere dell’Agenzia delle entrate
I cd. integratori alimentari non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota IVA ridotta poiché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.
L’eventuale applicazione a questi beni di un’aliquota IVA ridotta, dunque, è stata riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve, “ADM”) che ne analizza la relativa composizione.
In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli stessi fossero stati riconducibili – in base al parere dell’ADM – ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono rispettivamente l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.
Con numerosi documenti di prassi (cfr. le risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E, e 14 ottobre 2008, n. 383/E, nonché le risposte agli interpelli n. 8, 12 e 365 del 2019, n. 269 e 270 del 2020), è stato affermato che a tali beni si applica l’aliquota del 10 per cento in quanto riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, sulla base dei pareri forniti da ADM, che, in ragione della loro composizione, li ha classificati nell’ambito della voce 21.06, in particolare 21.06.90 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Si ricorda, tuttavia, che la voce 21.06.90 non è quella degli integratori alimentari in quanto tali, suscettibili di essere classificati all’interno di questa voce doganale o in altra più specifica: la voce 21.06.90 riguarda solo le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, con la conseguenza che solo agli integratori, classificati da ADM in detta voce, può essere riconosciuta l’aliquota del 10 per cento, ai sensi del citato n. 80) della Tabella, in quanto «preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura».
Nel caso in esame, trattasi di prodotti la cui composizione dichiarata è per il primo “Glicerina vegetale bidistillata, acqua pura, magnesio cloruro esaidrato” e per il secondo “Glicerina Vegetale bidistillata, acqua pura, magnesio cloruro esaidrato, Rosa canina (frutti estratto integrale secco contenente l’intero fitocomplesso (titolato al 50% in vitamina C), Vitamina B6 (pirossidina cloroidrato), vitamina B12 (cianocobalamina), acido folico”; entrambi i prodotti devono essere diluiti in acqua.
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dall’Istante e acquisito anche il parere dei Laboratori Chimici, con parere del …, entrambi i prodotti “possano essere classificati, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell’ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale: “Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 2106: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” ed in particolare al codice NC 21069092: – “altre”, — “altre”, — “non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola.
La classificazione di questo prodotto alla voce 2106 è supportata anche dalle NESA (Note Esplicative del Sistema Armonizzato, n.d.r.) relative a tale voce, che al punto 16) specificano che la stessa comprende anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute”.
Alla luce della classificazione effettuata da ADM, per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell’aliquota IVA applicabile, si ritiene che ai prodotti oggetto del presente interpello sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del più volte citato n. 80) della Tabella A, parte III, poiché la voce doganale della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura Combinata vigente, a condizione che non si tratti di sciroppi.
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