La Corte di Giustizia UE, sezione IV, con la sentenza depositata il 4 ottobre 2024 nella causa n. C-171/23, intervenendo in tema di abuso dei vantaggi fiscali, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “la direttiva IVA, letta alla luce del principio del divieto di pratiche abusive, deve essere interpretata nel senso che, qualora sia dimostrato che la creazione di una società costituisce una pratica abusiva destinata a mantenere il beneficio del regime di franchigia dall’IVA, previsto all’articolo 287, punto 19, di tale direttiva, in favore di un’attività che era stata in precedenza esercitata, con il beneficio di tale regime, da un’altra società, la direttiva in parola esige che la società così creata non possa beneficiare di detto regime, anche in assenza di disposizioni specifiche che sanciscano il divieto di siffatte pratiche abusive nell’ordinamento giuridico nazionale“
Per i giudici unionali “l’accertamento dell’esistenza di una pratica abusiva nel settore dell’IVA presuppone, per un verso, che l’operazione in questione, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva IVA e della legislazione nazionale che la traspone, procuri un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni, e, per altro verso, che risulti da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo dell’operazione stessa è essenzialmente l’ottenimento di un vantaggio fiscale. Infatti, il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove le operazioni di cui trattasi possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di vantaggi fiscali (v., per analogia, sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C‑255/02, EU:C:2006:121, punti 74 e 75).”
Sugli abusi delle disposizioni sulla direttiva IVA il costante orientamento della giurisprudenza unionale ha dichiarato che “nei limiti in cui un diniego eventuale del beneficio di un diritto derivante dalla direttiva IVA riflette il principio generale secondo il quale nessuno può beneficiare abusivamente o fraudolentemente dei diritti derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, un siffatto diniego spetta, in generale, alle autorità e ai giudici nazionali, qualunque sia il diritto in materia di IVA interessato dall’abuso o dalla frode (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti e a., C‑131/13, C‑163/13 e C‑164/13, EU:C:2014:2455, punto 46).”
Nella sentenza in commento i giudici hanno precisato che ” per quanto riguarda la condizione relativa all’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria alle finalità perseguite dal regime di franchigia dall’IVA previsto all’articolo 287, punto 19, della direttiva IVA, tale regime consente, mediante le semplificazioni amministrative che esso implica, di rafforzare la creazione, l’attività e la competitività delle piccole imprese nonché di mantenere un rapporto ragionevole tra gli oneri amministrativi connessi alle verifiche fiscali e i ridotti redditi da assoggettare a tassazione. Il suddetto regime è quindi inteso a risparmiare oneri amministrativi di tal genere tanto alle piccole imprese quanto alle amministrazioni finanziarie (sentenza del 9 luglio 2020, AJPF Caraş-Severin e DGRFP Timişoara, C‑716/18, EU:C:2020:540, punto 40).
(…) Di conseguenza, se una società è creata al fine di mantenere il beneficio del regime di franchigia dall’IVA, previsto all’articolo 287, punto 19, della direttiva IVA, in favore di un’attività che risulta essere stata precedentemente esercitata da un’altra società, in un momento in cui quest’ultima ha cessato di soddisfare le condizioni necessarie per beneficiare di tale regime, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la concessione di un siffatto vantaggio fiscale non risponderebbe alle finalità perseguite dal regime stesso.“
Altro aspetto regolato dalla sentenza UE concerne l’ipotesi in cui vi sia un’assenza normativa nazionale che contratti l’abuso chiarendo e riaffermando che “il diritto nazionale non prevedrebbe disposizioni specifiche relative al divieto dell’abuso di diritto, occorre ricordare, da un lato, che spetta al giudice nazionale interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva IVA, così da realizzare il risultato perseguito da quest’ultima, circostanza che esige che esso faccia tutto quanto gli compete prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i suoi stessi criteri ermeneutici (v., per analogia, sentenza del 18 dicembre 2014, Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti e a., C‑131/13, C‑163/13 e C‑164/13, EU:C:2014:2455, punto 52).”