La società di intermediazione immobiliare si era avvalsa della possibilità, offerta dall’ordinamento polacco, di compensare le imposte arretrate di cui era debitrice. Procedeva quindi a stipulare un contratto di trasferimento al Comune (ente impositore) della proprietà di un terreno non edificato di cui detta società era proprietaria con conseguente estinzione di una parte del debito d’imposta.
Per l’Amministrazione fiscale polacca il trasferimento di proprietà, in compensazione di arretrati di imposte, era soggetta ad IVA in quanto costituiva una cessione di beni effettuata a titolo oneroso.
L’insussistenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni reciproche induce la Corte a ritenere che non può essere considerata un’operazione a titolo oneroso e non può essere assoggettata all’Iva, una dazione in pagamento di un bene al fine di estinguere un debito d’imposta.
La logica conseguenza di tale soluzione è la non detraibilità dell’Iva assolata a monte dalla Società per l’acquisto del bene immobile. Ciò in quanto, per costante giurisprudenza della Corte il diritto alla detrazione dell’Iva riguarda soltanto i beni e i servizi che vengono utilizzati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate ad imposizione, dal momento che il sistema comune dell’Iva persegue l’obiettivo della perfetta neutralità fiscale di tutte le attività economiche.
Su tale aspetto, tuttavia, i giudici di Bruxelles si limitano a richiamare le conclusioni dell’Avvocato generale, secondo cui se la Società si è già avvalsa della detrazione dell’Iva a monte rispetto al bene oggetto della dazione in pagamento, dovrà rettificare tale detrazione. Ciò, al fine di escludere il rischio che un consumo finale (il trasferimento dell’immobile) sia escluso da imposte.
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