La Corte di giustizia UE con la sentenza depositata l’ 8 dicembre 2022 nella causa C-378/21 ha statuito che ” … L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, deve essere interpretato nel senso che:
un soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolato sulla base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte. …”
La controversia ha riguardato una austriaca dedita alla gestione di un parco giochi al coperto che aveva applicato l’aliquota IVA del 20% sulle proprie prestazioni rese esclusivamente a consumatori finali, non legittimati all’esercizio della detrazione dell’IVA pagata a monte.
La suddetta società avvedutasi che l’aliquota IVA applicabile per legge alle sue prestazioni non era quella del 20%, bensì del 13%, la ricorrente nel procedimento principale ha rettificato la sua dichiarazione IVA affinché l’eccedenza dell’IVA le venisse accreditata dall’amministrazione finanziaria. L’amministrazione respingeva tale rettifica con la motivazione che, da un lato, ai sensi della normativa nazionale, la ricorrente nel procedimento principale è tenuta a pagare l’IVA più elevata a causa dell’omessa rettifica delle sue fatture e, dall’altro, che, poiché i clienti della ricorrente nel procedimento principale hanno sostenuto il costo di un’IVA più elevata, la rettifica richiesta comporterebbe un arricchimento senza causa della ricorrente.
La società austriaca ricorreva al Tribunale federale delle finanze, il quale sospendeva il procedimento al fine sottoporre alla Corte di giustizia UE se l’IVA sia dovuta dal fornitore, ai sensi dell’art. 203 della Direttiva n. 2006/112/CE, in assenza di rischio di perdita di gettito fiscale.
Inoltre, il giudice del rinvio, chiedeva in caso di risposta affermativa, poiché la ricorrente nel procedimento principale si trova nell’impossibilità materiale di rettificare le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, se:
- nell’impossibilità materiale di rettificare le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, si debba tener conto dell’assenza di rischio di perdita di gettito fiscale al fine di consentirle di rettificare la sua dichiarazione IVA;
- la direttiva IVA debba o meno essere interpretata nel senso che la circostanza che i consumatori finali abbiano sostenuto l’intero costo dell’IVA e che, pertanto, la ricorrente nel procedimento principale trarrebbe un arricchimento in caso di rettifica di tale imposta, osta alla possibilità di procedere a siffatta rettifica.
I precedenti dei giudici comunitari hanno sempre affermato che l’IVA indicata in fattura è dovuta dall’emittente anche in assenza di un’operazione imponibile, laddove l’obbligo previsto dalla norma di versare l’imposta, anche se non dovuta, mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dall’esercizio del diritto di detrazione. Lo scopo dell’articolo 203 della direttiva IVA è quello di eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto da tale direttiva [sentenze dell’8 maggio 2019, EN.SA., C‑712/17, EU:C:2019:374, punto 32, e del 18 marzo 2021, P (Carte carburante), C‑48/20, EU:C:2021:215, punto 27].
Diversamente dall’articolo 203 della direttiva IVA l’articolo 193 della stessa direttiva in combinato disposto con l’articolo 220, paragrafo 1, di detta direttiva, riguarda l’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia emesso una fattura con l’indicazione dell’importo corretto dell’IVA ai sensi di quest’ultima disposizione, secondo la quale il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile nei riguardi di un altro soggetto passivo deve emettere una fattura nei confronti di tale altro soggetto passivo. In un’ipotesi del genere, ai sensi di detto articolo 193, l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una simile cessione o prestazione nei confronti di un altro soggetto passivo.
Mentre nell’ipotesi che una parte dell’IVA addebitata sia stata erroneamente fatturata trova applicazione l’art. 203 della Direttiva n. 2006/112/CE solo all’importo dell’imposta eccedente a quella debitamente fatturata. In quanto in tale ultimo caso, vi è il rischio di perdita di gettito fiscale. Infatti il soggetto passivo destinatario della fattura potrebbe esercitare il diritto alla detrazione senza che l’Amministrazione finanziaria sia in grado di stabilire se sono soddisfatte le relative condizioni.
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