La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 24916 depositata il 6 novembre 2013 intervenendo in tema rimborso IVA ha statuito che è inammissibile il ricorso contro il diniego di revoca dell’istanza di rimborso IVA infrannuale. Per cui viene sancito che nel sistema tributario vige il principio dell’alternatività delle scelte rimesse al contribuente.
La vicenda ha riguardato una società che ritenendo maturato un credito imposta IVA infrannuale, presentava in data 7.4.2004 all’Ufficio di Napoli 1 della Agenzia delle Entrate istanza di rimborso cd. accelerato ai sensi dell’art. 38 bis comma 3 Dpr n. 633/1972 e dell’art. 1 DM Finanze 23.7.1975. Successivamente il contribuente presentava al medesimo Ufficio finanziario atto di revoca della istanza di rimborso infrannuale. La Agenzia delle Entrate notificava alla società in data 18.7.2005 provvedimento di “inammissibilità della revoca” con il quale precisava che “la liquidazione del rimborso non era stata eseguita perché l’Ufficio aveva posto in essere i controlli preventivi ex art. 52 d.p.r. 633/732 con esito negativo come da PVC di accesso negativo redatto addì 29.4.2005…”
Avverso l’atto di diniego, della istanza di revoca del rimborso IVA infrannuale, la società ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale dichiarava l’inammissibile del ricorso della società contribuente contro il provvedimento di diniego della revoca della istanza di rimborso IVA relativa al primo trimestre. Il contribuente impugnava la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermarono la sentenza di primo grado. I giudici di appello hanno ritenuto l’istanza di rimborso atto iniziale del procedimento amministrativo che rimane sottratta alla disponibilità della parte privata con conseguente “irretrattabilità della instaurazione del rapporto” di diritto pubblico, potendo il contenuto della istanza essere modificato “unicamente ove fossero presenti errori di calcolo o materiale ipotesi che non ricorreva nel caso di specie.
Per la cassazione della sentenza del giudice di merito il contribuente propose ricorso, basato su cinque motivi di censura, alla Corte Suprema.
Per i giudici di legittimità l’istanza di rimborso è un atto prodromico del procedimento amministrativo e come tale risulta essere indisponibile. “La facoltà di revoca della scelta operata non risulta espressamente disciplinata ex lege, trattandosi di aspetto attinente alle modalità esecutive delle forme di impiego del credito di imposta che le norme di legge demandano alla disciplina regolamentare o amministrativa, dovendosi verificare pertanto se – eventualmente – detta facoltà riceveva riconoscimento e regolamentazione nelle fonti normative secondarie o nelle cd. “norme interne” – adottate con atti amministrativi di natura organizzativa – volte a conformare le attività procedimentali degli Uffici finanziari.”.
Pertanto, con la sentenza in esame, è stato riconfermato il principio dell’alternatività delle scelte compiute dal contribuente in ordine al rimborso o alla detrazione dell’eccedenza di imposta.
Peraltro nel caso di specie la revoca non aveva l’intento di sanare errori formali e sostanziali commessi dal contribuente nella dichiarazione fiscale, ma unicamente di “modificare una precedente opzione liberamente esercitata”.
Nella stessa sentenza la Corte di Cassazione si pronucia anche in merito all’impugnabilità degli atti, affermando che devono qualificarsi come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, tutti quegli atti con cui l’Amminsitrazione comunica al contribuente una “pretesa tributaria”, anche nel caso in cui la comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento ma soltanto con un avviso bonario.
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