AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 dicembre 2021, n. 851
IVA – Operazioni esenti art. 10, comma 1, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – servizi finanziari
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Con la presente istanza ALFA pone un dubbio in ordine alla corretta applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 1), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento ai servizi di issuing che sono resi da ALFA a favore di BETA.
Le attività di ALFA comprendono la banca commerciale e retail, il private e wealth management, il corporate & investment banking, i sistemi di pagamento, l’open banking e i servizi di information technologies.
ALFA, nello specifico, è principal member dei circuiti internazionali (Alfa e Beta) ossia è un soggetto autorizzato ad agire in qualità di (i) “banca emittente” (c.d. attività di ” issuing”) e (ii) “acquirer” (i.e. soggetto responsabile dei servizi di elaborazione delle transazioni) delle carte di pagamento.
BETA è una società fintech di recente costituzione dedicata al settore consumer, con un target specifico di soggetti bancarizzati e non e/o appassionati digitali. In specie, BETA ha l’obiettivo di affermare un nuovo modello di servizi bancari (c.d. open banking) e di pagamento che semplifichi la gestione quotidiana del denaro attraverso l’utilizzo dello smartphone.
A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia ad operare in qualità di IMEL (istituto di moneta elettronica), BETA ha incluso tra le proprie attività quella (a) di apertura e gestione – in via autonoma – dei conti di moneta elettronica dei propri clienti, potendo attribuire loro un codice Iban specifico valido a livello europeo, nonché (b) – tramite partnership con altri intermediari finanziari e assicurativi – l’offerta di prodotti quali, ad esempio, la concessione di prestiti personali e la gestione degli investimenti.
Al fine di arricchire i propri servizi, BETA, previo ottenimento dell’autorizzazione ad operare in qualità di affiliate, ha stipulato un’apposita convenzione con ALFA, affinché quest’ultima svolga a beneficio di BETA il servizio di issuing delle carte di pagamento (di seguito “il Servizio”).
Più nello specifico, con tale Convenzione ALFA – in qualità appunto di principal member dei circuiti internazionali – mette a disposizione di BETA i componenti hardware e software di base, nonché il personale che fornisce assistenza per il corretto funzionamento delle infrastrutture deputate alle attività di emissione delle carte e di processazione dei relativi pagamenti.
Più nel dettaglio, attraverso le attività poste in essere in forza della Convenzione – e consistenti nella messa a disposizione delle strutture tecnologiche, nella gestione delle stesse e nella cura della materiale esecuzione delle operazioni – ALFA emette le carte di pagamento, ne regola il corretto funzionamento e gestisce tutte le fasi relative ai pagamenti delle transazioni con esse realizzate. Queste attività sono tutte svolte da ALFA; senza le attività svolte da quest’ultima società, BETA (che non riveste la qualifica di principal member nell’ambito dei circuiti internazionali) non potrebbe mettere a disposizione le funzionalità delle carte di pagamento alla propria clientela.
Ciò a meno, naturalmente, di avvalersi dei servizi di un altro provider.
In altri termini, le attività svolte da ALFA non si esauriscono in un mero supporto tecnico/tecnologico nella gestione delle attività afferenti all’utilizzo delle carte di pagamento, ma rappresentano esse stesse il mezzo necessario per poter gestire il ciclo completo dei servizi legati alle carte di pagamento (dall’emissione delle stesse alla gestione finanziaria dei pagamenti).
Entrando più nello specifico, di seguito si fornisce l’elenco e la descrizione delle attività prestate da ALFA nell’ambito della Convenzione e che vanno a caratterizzare il Servizio considerato nel suo complesso:
I. emissione, blocco, ritiro e annullamento delle carte – ALFA si impegna a svolgere tutte le attività connesse e finalizzate alla personalizzazione, nonché alla successiva gestione delle carte di pagamento;
II. gestione delle attività di processing, settlement e di clearing delle transazioni
– ALFA gestisce la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento e di gestione dei fondi. A tal fine, BETA ha acceso presso la Società un apposito conto corrente (denominato ZZZZZ) che viene utilizzato da ALFA per il regolamento finanziario delle transazioni che avvengono mediante l’utilizzo delle carte di pagamento.
Nell’ambito dell’attività in esame, ALFA gestisce altresì i flussi informativi e contabili da/verso i circuiti internazionali; III. gestione del sistema di autorizzazione delle transazioni – ALFA è responsabile della gestione delle autorizzazioni necessarie affinché le richieste di pagamento vadano a buon fine;
IV. gestione dell’attività di controllo delle transazioni – ALFA è responsabile dello svolgimento di tutte le attività di controllo propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione necessaria affinché vada a buon fine la transazione effettuata tramite POS, ATM o internet.
Questa attività di verifica preventiva è necessaria in quanto funzionale alla prevenzione di eventuali utilizzi fraudolenti delle carte;
V. gestione delle contestazioni / dispute e dei rischi operativi relativi alle carte – ALFA è responsabile dei rimborsi in caso di transazioni non autorizzate dalla clientela e/o degli eventuali addebiti successivi nel caso di transazioni contestate ma che risultino correttamente autorizzate dalla clientela medesima.
Nell’ambito dell’attività in questione vengono altresì gestiti gli alert (all’indirizzo di BETA e del cliente titolare della carta) in caso di sospetta frode;
VI. attivazione di un numero verde attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per il blocco delle carte – Si tratta del servizio di call center necessario per assicurare alla clientela la possibilità di bloccare la carta nel caso di transazioni sospette, piuttosto che in caso di smarrimento/furto della stessa;
VII. gestione dei rapporti con i circuiti internazionali – ALFA, in qualità di principal member, è responsabile della gestione di tutti i flussi informativi e contabili che debbono essere scambiati con i circuiti internazionali per il corretto funzionamento delle carte di pagamento.
A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricomprese le seguenti attività: (i) espletamento degli adempimenti contrattuali e amministrativi legati alla corretta emissione delle carte; (ii) espletamento degli adempimenti amministrativi per l’attivazione di eventuali nuovi servizi connessi all’utilizzo delle carte; (iii) rispetto delle regole stabilite nei regolamenti dei circuiti internazionali; (iv) analisi e coordinamento delle attività di adeguamento dei sistemi ad eventuali nuove regole stabilite dai circuiti.
Come già rilevato, tutte le predette attività ( da I. a VII.) sono strettamente connesse tra loro e, dunque, rappresentano componenti essenziali del Servizio, da considerare unitariamente nel suo complesso.
Inoltre, tutte le attività si esauriscono in seno a ALFA, in quanto soggetto dotato delle competenze tecniche e tecnologiche necessarie per il corretto svolgimento del Servizio.
Per quanto concerne il corrispettivo, va rilevato come nell’ambito della Convenzione sia prevista – per le attività sopra elencate – la corresponsione di un prezzo unico ed indistinto. Ciò, in specie, dal momento che il Servizio, pur articolato in più fasi, è unico ed indivisibile. In altri termini, nell’ambito della Convenzione le singole componenti del Servizio non assumono una rilevanza autonoma né sul piano funzionale, né per conseguenza sul piano economico.
Si tratta, dunque, di attività connesse tra loro a tal punto “… da formare, oggettivamente, una prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale” (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 6 luglio 2006, causa C-251/05).
Va peraltro rilevato che il corrispettivo viene determinato sulla base di due componenti (cfr. art. 3 della Convenzione): (i) la prima è legata al numero di clienti di BETA che attivano una carta di pagamento e (ii) la seconda è, invece, direttamente connessa al numero di transazioni effettuate mediante le predette carte dalla clientela.
Su queste basi, dunque, la Società chiede a codesta spettabile Divisione Contribuenti di voler confermare che il corrispettivo previsto dalla Convenzione per il Servizio è esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto trattasi di ” … operazioni …relative a … pagamenti …”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Come è noto, l’art. 10, primo comma, n. 1), d.P.R. n. 633 del 1972, adeguandosi alle previsioni contenute nell’art. 135, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2004, prevede l’esenzione da IVA per talune operazioni creditizie e finanziarie, ivi comprese le operazioni di pagamento.
Per la corretta individuazione dell’ambito di applicazione di tale norma, occorre far riferimento ai chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di fattispecie esenti (si vedano, inter alia, le seguenti pronunce: sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, sentenza 13 dicembre 2001, causa C-235/00; sentenza 28 luglio 2011, causa C-350-10).
Al riguardo, può osservarsi che la Corte ha delineato i principi di diritto applicabili ai predetti servizi di carattere finanziario che consentono di qualificare le operazioni come esenti ai fini del tributo. In sintesi, come messo anche recentemente in evidenza dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 214 del 26 marzo 2021, la Corte di Giustizia ha stabilito che:
a) sotto il profilo funzionale, per essere qualificate come operazioni di natura finanziaria di pagamento, le prestazioni di servizi devono formare un insieme distinto che, valutato globalmente, sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, dunque, sia idoneo a realizzare il trasferimento di somme di denaro, implicando le modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatario che caratterizzano tale trasferimento;
b) sotto il profilo soggettivo, l’esenzione non è condizionata alla circostanza che la prestazione sia effettuata da un certo tipo di istituto di credito, ovvero da un certo tipo di persona giuridica. Ne, d’altronde, da un punto di vista oggettivo è richiesto che il servizio sia prestato, in tutto o in parte, in una determinata maniera, sia essa elettronica o manuale;
c) non osta all’applicazione dell’esenzione la circostanza che la prestazione sia effettuata da un terzo, purché il servizio si presenti per il cliente finale della banca come una prestazione di quest’ultima;
d) nel caso in cui le prestazioni siano rese da un soggetto terzo (ad esempio una società tecnologica), le stesse non devono consistere in una mera prestazione materiale o tecnica;
e) al fine di riscontrare positivamente la condizione richiamata al punto sub c), occorre verificare il grado di responsabilità che il prestatore terzo assume nei confronti della banca, avuto riguardo alla circostanza che non debba trattarsi solo di una responsabilità limitata agli aspetti tecnici (di funzionamento) dovendo invece essere estesa anche ad elementi specifici ed essenziali delle operazioni (i.e. alla corretta esecuzione delle operazioni medesime).
Tali principi sono stati recepiti in diverse pronunce “pubbliche” dell’Agenzia delle entrate, nelle quali sono state analizzate diverse fattispecie relative alla materia in esame (si vedano, tra le altre, Ris. 10 dicembre 2001, n. 205/E; 28 maggio 2003, n. 120/E, 13 giugno 2003, n. 133/E, 28 aprile 2008, n. 175, 11 dicembre 2009, n. 283/E; 17 novembre 2016, n. 106/E; risposte agli interpelli n. 35 del 24 maggio 2021, n. 375 del 17 settembre 2020 e n. 372 del 17 settembre 2020).
In particolare, con riferimento ai requisiti soggettivi per usufruire dell’esenzione, è stato confermato che non è considerata causa ostativa la circostanza che la prestazione sia resa da un soggetto diverso da un intermediario finanziario. Ciò in quanto l’esenzione è modellata in termini esclusivamente oggettivi – in relazione alla sua ratio che è quella di non far gravare l’imposta sul costo del denaro – e pertanto concerne le operazioni indicate nella norma, indipendentemente dalla qualità e dalla natura del soggetto che pone in essere le operazioni e quindi non riguarda esclusivamente le prestazioni effettuate dalle banche né concerne il solo rapporto banca-cliente (in tal senso, cfr. C.M. 3 agosto 1979, n. 25/364695).
Inoltre, sempre secondo le indicazioni della giurisprudenza e della prassi citata, l’esenzione sussiste anche se le operazioni sono effettuate in forma elettronica o automatica e anche se il servizio sia reso con l’ausilio di un centro informativo o di terzi, cui sia demandata l’attuazione delle operazioni medesime.
Quanto al profilo oggettivo richiesto dalla norma di esenzione, occorre considerare la sussistenza, nella fattispecie concreta, delle specifiche condizioni identificate dalla Corte di Giustizia affinché le operazioni effettuate possano qualificarsi come operazioni finanziarie.
In primo luogo, la modalità tecnica di espletamento delle prestazioni deve essere tale per cui (come sostiene la Corte di Giustizia e ribadisce codesta spettabile Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 283/E del 2009), ” queste ultime formano un insieme distinto, visto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali tipiche delle operazioni esenti; tali operazioni, in particolare, devono essere idonee ad implicare modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatario”.
Sul punto con la risoluzione n. 175/E del 2008, citata, è stato chiarito che ” una prestazione potrebbe, pertanto essere qualificata come operazione di pagamento, se al pari di quest’ultima implicasse modifiche giuridiche ed economiche nella sfera dei rapporti patrimoniali del soggetto nei cui confronti viene realizzata detta prestazione. L’idoneità di quest’ultima a modificare situazioni patrimoniali individuali implica che detta prestazione riproduca in modo completo le operazioni finanziarie”. Fermo ” … restando che un servizio che comprenda solo l’assistenza tecnica ed elettronica al soggetto che effettua le funzioni tipiche ed essenziali delle operazioni esenti, non soddisfa i presupposti per l’esenzione …” (cfr. interpello n. 214, citato).
Corollario di tale aspetto è dunque che il soggetto terzo che rende tali prestazioni deve rispondere nei confronti della banca cliente sia per la corretta esecuzione delle operazioni (obbligo di risultato) che per la veicolazione delle informazioni (obbligo di mezzi) (si veda in tal senso la risoluzione133/E, cit.).
Sulla base di quanto finora esposto, l’Istante propone la seguente soluzione interpretativa in relazione al Servizio oggetto della presente istanza di interpello.
Con riguardo al profilo soggettivo, non vi è dubbio che ALFA possa rientrare tra i soggetti cui spetta l’esenzione per le operazioni finanziarie di cui all’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 633, citato.
Quanto al requisito oggettivo, la possibilità di qualificare il Servizio considerato nel suo complesso alla stregua di una operazione di pagamento esente deriva sia dalle caratteristiche del Servizio, sia dalla responsabilità (“qualificata”) assunta dalla Società in ordine alla esatta esecuzione dello stesso.
Sotto il primo aspetto (caratteristica del Servizio), va ribadito che, in ultima istanza, le attività svolte da ALFA consentono di regolare i pagamenti effettuati tramite le carte di pagamento messe a disposizione della clientela di BETA.
In particolare, ALFA attraverso le sue attività di messa a disposizione delle strutture tecnologiche, della gestione delle stesse e soprattutto di cura della materiale esecuzione delle operazioni, anche attraverso la sua qualità di principal member dei circuiti internazionali, consente di processare l’intero “ciclo di vita” delle carte di pagamento, ossia dalla fase di corretta emissione e personalizzazione, a quella di autorizzazione delle transazioni, per passare, poi, a quella di addebito/accredito dei pagamenti sul Conto Omnibus (e, per finire, a quella di gestione delle eventuali contestazioni, dei blocchi e degli annullamenti/ritiri delle carte).
Peraltro, analogamente a quanto recentemente chiarito da codesta spettabile Agenzia delle Entrate con la citata Risposta n. 214, le attività sub I. e III.-VII., pur non essendo strettamente riconducibili alla previsione di cui all’art. 10, comma 1, n. 1), citato, non assumono evidentemente autonoma rilevanza nell’ambito dell’attività svolta da ALFA. Si tratta, invero, di mere fasi nel contesto di un processo unitario finalizzato a realizzare la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento che avvengono tramite le carte di credito (i.e. si tratta di attività che fanno parte del servizio che si conclude nell’esecuzione del pagamento, ossia quell’attività in grado di modificare le situazioni patrimoniali individuali delle parti coinvolte, e che non possono da questo essere scisse senza alterare la natura unitaria del servizio (cfr., di nuovo, in questo senso la citata sentenza relativa alla causa C-251/05); al più tali fasi potrebbero essere elevate al rango di attività ancillari/accessorie a quella principale di pagamento, essendo comunque soggette al medesimo regime IVA proprio di quelle di pagamento ex art. 12, d.P.R. n. 633/72).
Si tratta, dunque, di prestazioni (accessorie) che sono poste in essere ” … proprio per il fatto che esiste una prestazione principale, in combinazione con la quale possono portare ad un determinato risultato perseguito …” (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle entrate, 15 luglio 2002, n. 230/E).
Quanto al requisito della responsabilità, le previsioni contrattuali tra le Parti prevedono una serie di obblighi a carico di ALFA a fronte dei quali questa assume una responsabilità qualificata in ordine alla esatta e corretta esecuzione del Servizio; si tratta di un grado di responsabilità che, lungi dall’essere limitata ai meri aspetti tecnici delle sottostanti vicende operative, si estende agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni di pagamento.
La Convenzione prevede in specie che ” la Banca sarà … responsabile verso BETA, salvo cause di forza maggiore, per la mancata, ritardata e/o inesatta esecuzione dei servizi e delle attività dovuti, nonché degli eventuali danni che dovessero anche indirettamente derivare a BETA” (cfr. art. 5.1 della Convenzione).
A tal fine è previsto che “l’ammontare complessivo delle penali relative ai livelli di servizio … non potrà essere superiore in nessun caso, nel corso di ciascun anno solare , al 5% del corrispettivo globale … fatto salvo il diritto di BETA di chiedere il risarcimento del maggior danno subito ” (cfr. Allegato A alla convenzione).
Su queste basi, dunque, la Società ritiene che la responsabilità della stessa assunta sia “qualificante” nel senso richiesto dalla Corte di Giustizia (e da codesta spettabile amministrazione finanziaria nel contesto dei precedenti sopra richiamati): la Società si impegna infatti a risarcire, sia pure entro determinati limiti (evidentemente individuati in esito ad una fisiologica dinamica negoziale e, in ogni caso, operanti solo in caso di “forza maggiore”), i danni sofferti dai clienti in caso di inadempimenti connessi all’erogazione del Servizio.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede di voler confermare la soluzione interpretativa proposta e, in particolare, che il regime di cui all’art. 10, comma 1, numero 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, sia applicabile al corrispettivo previsto dalla convenzione in contropartita dal servizio.
Parere dell’Agenzia delle entrate
La questione rappresentata con l’istanza di interpello verte sul trattamento IVA applicabile ai servizi svolti, a beneficio di BETA, a seguito di Convenzione con ALFA, riconducibili al servizio di issuing delle carte di pagamento.
Coma rappresentato nell’istanza stessa, ALFA mette a disposizione di BETA i componenti hardware e software di base, nonché il personale che fornisce assistenza per il corretto funzionamento delle infrastrutture deputate alle attività di emissione delle carte e di processazione dei relativi pagamenti.
In particolare, ALFA emette le carte di pagamento, ne regola il corretto funzionamento e gestisce tutte le fasi relative ai pagamenti delle transazioni con esse realizzate svolgendo a favore di BETA le attività puntualmente indicate nella descrizione del fatto dell’istanza.
In merito al corrispettivo pattuito, l’istante fa presente che la Convenzione prevede la corresponsione di un prezzo unico ed indistinto, in quanto, secondo la società, il Servizio, pur articolato in più fasi, è unico ed indivisibile. Sul punto la società istante ritiene che si tratti di attività connesse tra loro a tal punto “… da formare, oggettivamente, una prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale” (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 6 luglio 2006, causa C-251/05), senza evidenziare al riguardo uno specifico dubbio interpretativo.
Ciò premesso, l’Istante chiede di verificare se il servizio prestato da ALFA sia riconducibile nell’ambito applicativo del regime di esenzione da IVA previsto per i servizi di natura finanziaria dall’art. 10, comma 1, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in base al quale sono esenti da IVA taluni servizi finanziari tra i quali ” le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero crediti […]”.
Quest’ultima disposizione ha recepito nell’ordinamento interno il regime di esenzione dei servizi finanziari previsto in ambito unionale dall’art. 13, lettera d), punti 3) e 5), della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, trasfuso nell’art. 135,paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2006/112/CE (in base al quale gli Stati membri esentano dall’imposta: ” c) la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi; d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti”).
L’ambito di applicazione di tale fattispecie di esenzione è stato precisato e circoscritto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (più volte richiamata dai documenti di prassi amministrativa) (cfr. sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95; sentenza 28 ottobre 2010, causa C- 175/09; sentenza 28 luglio 2011, causa C-350/10; sentenza 26 maggio 2016, causa C-607/14; sentenza 25 luglio 2018, causa C-5/17; sentenza 3 ottobre 2019, causa C-42/18).
Ai fini che qui interessano, assume particolare rilievo la sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, concernente le prestazioni relative o accessorie a servizi finanziari esenti (nel caso di specie, operazioni “relative” ai giroconti, le valutazioni sulle quali, in base alla giurisprudenza della Corte, sono parimenti valide per la nozione di “operazioni relative ai pagamenti” – cfr. in tal senso, sentenza del 5 giugno 1997, causa C-2/95, punto 50).
Gli elementi presi in considerazione dalla Corte di Giustizia UE possono sintetizzarsi nei termini seguenti:
– sotto il profilo funzionale, per essere qualificate come operazioni di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva comunitaria, le prestazioni di servizi devono formare un insieme distinto che, valutato globalmente, sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, dunque, idoneo a realizzare il trasferimento di somme di denaro, implicando le modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatario che caratterizzano tale trasferimento;
– per distinguere i servizi finanziari esenti ai sensi della direttiva IVA dalla fornitura di mere prestazioni materiali, tecniche o amministrative, è necessario esaminare – unitamente all’aspetto funzionale del servizio – il grado di responsabilità del prestatore di servizi di cui trattasi e, segnatamente, se tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni;
– da un punto di vista soggettivo, non assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, le caratteristiche che attengono ai soggetti che forniscono le prestazioni di servizi, nonché il tipo di persona giuridica che effettuai servizi o che ne è destinataria, in quanto i servizi finanziari esenti sono definiti, in termini oggettivi, in funzione della natura degli stessi;
– da un punto di vista oggettivo, le modalità concrete di effettuazione del servizio (vale a dire, elettronica, automatica o manuale) non hanno alcuna incidenza ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, fermo restando che un servizio che comprenda solo l’assistenza tecnica ed elettronica al soggetto che effettua le funzioni tipiche ed essenziali delle operazioni esenti non soddisfa i presupposti per l’esenzione;
– per quanto riguarda le modalità con le quali il servizio è erogato, niente osta a che servizi affidati ad operatori esterni agli istituti di credito, i quali pertanto non intrattengono un rapporto diretto con i clienti dei suddetti istituti, siano esentati dall’IVA sempre a condizione che tali servizi formino un insieme distinto, visto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni finanziarie esenti;
– il fatto che un componente sia indispensabile alla realizzazione di un’operazione esente non consente di concludere a favore dell’esenzione del servizio corrispondente a detto componente.
Ciò premesso, sotto il profilo funzionale, si fa presente che in relazione ad alcuni servizi finanziari sono stati già forniti chiarimenti di carattere generale dalla prassi amministrativa, cui si rinvia (cfr. risposta ad interpello n. 375 del 17 settembre 2020; risoluzione 15 maggio 2018, n. 38/E; risoluzione 3 dicembre 2008, n. 466/E; risoluzione 1° agosto 2008, n. 337/E; risoluzione 28 aprile 2008, n. 175/E; risoluzione 13 giugno 2003, n. 133/E; risoluzione 10 dicembre 2001, n. 205/E).
Qualora i servizi forniti da ALFA non siano puntualmente riconducibili nell’ambito delle fattispecie che hanno formato oggetto di specifica indagine/analisi da parte dei citati documenti di prassi amministrativa, si fa presente che, al fine di stabilire il trattamento fiscale degli stessi, ai fini IVA, occorre far riferimento ai principi interpretativi sopra enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, dovendosi, in particolare, verificare se, sulla base delle specifiche previsioni contrattuali che li regolano, sempre sotto il profilo funzionale, tali servizi si configurino quali semplici attività di supporto tecnico/informativo o amministrativo rispetto all’attività bancaria o finanziaria ovvero se si tratti di servizi che, nei termini anzidetti, siano idonei a determinare modifiche giuridico-economiche nella sfera dei rapporti patrimoniali dei destinatari.
Pertanto, definita sul piano interpretativo la portata della norma di esenzione, considerando che esula dalle finalità proprie dell’istituto dell’interpello l’attività volta a individuare – servizio per servizio – lo specifico regime applicabile, quest’ultimo dovrà essere individuato, a cura dell’istante, tenendo conto delle caratteristiche oggettive degli stessi e del grado di responsabilità del prestatore del servizio, alla luce dei principi sopra indicati, ai quali si è uniformata la citata prassi amministrativa.
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