AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 settembre 2020, n. 324
IVA – Piattaforma online per l’acquisto di servizi di spedizione – Trattamento fiscale – Obblighi di fatturazione e di certificazione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA (di seguito anche “la Società” o “l’Istante”) è una società di diritto italiano operante nel mercato delle spedizioni. La società svolge, in via prevalente, attività di spedizione e di trasporto di merci per conto di terzi, sia in campo nazionale che internazionale, nonché la gestione, in proprio o presso terzi, di magazzini e la prestazione di servizi di deposito, custodia e di logistica. Esercita, inoltre, l’attività di consulenza ed elaborazione di progetti logistici per aziende pubbliche e private, di deposito doganale e deposito fiscale per conto terzi, nonché la prestazione di ogni servizio generale ed ausiliario alle predette attività.
In aggiunta all’attività tipica di operatore logistico, l’Istante gestisce la piattaforma online X che fornisce un servizio di confronto dei prezzi dei diversi operatori di trasporti, consentendo altresì di acquistare servizi di trasporto e di effettuare spedizioni al miglior prezzo.
L’Istante ritiene che il contratto sottoscritto costituisca un contratto di commercio elettronico, che vede come controparti, da un lato, l’utente registrato alla piattaforma, che può essere sia un privato consumatore sia un soggetto passivo IVA e, dall’altro, la Società Istante che fornisce il servizio.
L’operatività di X, quale piattaforma di e-commerce, è disciplinata dalle condizioni generali (di seguito, le “CG”) di cui la società ALFA ha elaborato una versione aggiornata al 31/01/2020, reperibile sul sito di X. Riguardo alla natura del servizio, l’Istante evidenzia che la piattaforma X offre: (i) la comparazione online di prezzi e servizi di spedizione, attraverso il quale gli utenti possono confrontare, in tempo reale, le tariffe ed i servizi offerti dagli spedizionieri con i quali la Società Istante ha instaurato rapporti di collaborazione commerciale e (ii) il servizio di supporto operativo al fine di acquistare il servizio di trasporto che l’utente ritiene più idoneo alle proprie esigenze.
L’Istante riferisce che, nel caso in cui l’utente registrato, a seguito della comparazione dei prezzi effettuata sul sito, intenda acquistare un servizio di trasporto tra quelli elencati in base ai parametri inseriti, manifesterà la volontà del perfezionamento dell’ordine.
L’istante chiarisce che, al ricevimento dell’ordine da parte dell’utente registrato, viene inviata in maniera automatizzata a quest’ultimo una comunicazione via e-mail contenente le CG e le condizioni di trasporto dello spedizioniere prescelto che svolgerà il servizio, con l’avvertimento che la Società potrà accettare o meno l’ordine entro le 72 ore successive. In alternativa, verrà visualizzata una pagina web di conferma e riepilogo dell’ordine, stampabile, nella quale vengono riportati i dati richiamati sopra. L’ordine si intenderà accettato solo se – entro le 72 ore successive alla ricezione della suddetta comunicazione di riepilogo – l’utente registrato non riceverà una ulteriore comunicazione via e-mail di mancata accettazione dell’ordine da parte della Società Istante.
In caso di accettazione dell’ordine, la Società assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto dell’utente registrato, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie di pagamento con lo spedizioniere, partner selezionato dall’utente registrato, il tutto alle condizioni tariffarie selezionate da quest’ultimo sull’Interfaccia web.
L’utente registrato dovrà pagare, tramite l’Interfaccia web, il corrispettivo dovuto, che sarà in funzione della tariffa applicata dal vettore partner prescelto oltre eventuali costi o oneri accessori applicabili. In particolare, il corrispettivo si intende comprensivo del costo per l’attività di supporto operativo fornita dalla Società, nonché di tutte le attività ad essa accessorie, nessuna esclusa.
A seguito del pagamento del corrispettivo, la Società Alfa provvede ad emettere relativo documento fiscale, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ove previsto dalla normativa. Nel caso in cui l’utente registrato volesse ricevere fattura ne dovrà dare comunicazione alla Società in fase di compilazione dell’ordine, fornendo, a tal riguardo, i dati relativi al proprio codice fiscale ovvero il numero di partita IVA.
Posto quanto sopra, la Società istante chiede:
1) se i servizi sopra descritti, resi tramite la piattaforma online X siano riconducibili al genus dei servizi elettronici secondo gli elementi definitori contenuti nell’articolo 7, comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 e siano tali da poter formare oggetto di esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai fini fiscali, previsto per i servizi elettronici B2C.
2) Nella denegata ipotesi in cui codesta Amministrazione finanziaria ritenesse di non qualificare i servizi resi tramite X come servizi elettronici B2C, la Società intende verificare la possibilità di procedere alla fatturazione elettronica semplificata per tali servizi al ricorrere delle condizioni di legge ovvero nel caso in cui, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, l’ammontare complessivo da fatturare non ecceda Euro 400,00.
In particolare, la Società pone dei dubbi interpretativi in merito alla disciplina applicabile (con particolare riferimento alle regole tecniche sulla fatturazione elettronica) in caso di emissione della fattura elettronica semplificata, qualora il committente sia un privato consumatore.
In proposito, evidenzia che il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 sembra interpretare il dato letterale dell’articolo 21-bis del D.P.R. 633/72 nel senso che almeno uno tra il codice fiscale e la partita iva del committente privato consumatore vada necessariamente indicato per emettere una fattura elettronica semplificata. Tuttavia, ciò costituisce per la Società un impedimento pratico in molti casi: la scrivente non riesce ad utilizzare l’applicazione “Fatture e corrispettivi” messa a disposizione da codesta Amministrazione finanziaria per la compilazione delle fatture semplificate, in quanto la mancata indicazione di uno dei due predetti dati (i.e. partita iva o codice fiscale) configura un errore bloccante. Ritiene, pertanto, corretto risolvere il predetto dubbio interpretativo nel senso di poter predisporre ed emettere le fatture elettroniche semplificate senza l’indicazione di codice fiscale/partita IVA del committente non esercente attività d’impresa (a condizione che vengano tuttavia indicati i dati anagrafici di cui al primo periodo della lettera e) dell’artico1o 21-bis, comma 1 del D.P.R. 633/72) e chiede conferma alla scrivente della correttezza di tale comportamento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento al quesito n. 1, la Società è dell’avviso che le prestazioni sopra descritte rientrino nella categoria di servizi elettronici B2C, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, per i quali non solo non vi è obbligo di emettere fattura ma nemmeno scontrino o ricevuta fiscale.
In particolare, la Società evidenzia che, tenuto conto dei mezzi impiegati per lo svolgimento di tale attività, se non ci fosse la tecnologia del web non sarebbe possibile né per l’utente comparare i diversi prezzi e inoltrare gli ordini, né per la Società Istante gestire elettronicamente gli ordini medesimi tramite l’Interfaccia web.
Con particolare riferimento al supporto operativo all’acquisto di servizi di trasporto, la Società rileva che non si limita ad utilizzare Internet come mero mezzo di comunicazione (alternativo magari al fax o al telefono), mediante cui raccogliere le richieste dei propri clienti ed effettuare, per loro conto, gli acquisti di servizi di trasporto, in quanto, solo tramite Internet, la piattaforma X (sulla base della vasta gamma di servizi ad esso collegati) è in grado di realizzare l’intera transazione commerciale, secondo i parametri indicati dall’utente e alle condizioni a lui più favorevoli, compresa la fornitura di tutti i servizi (i.e. la conclusione del contratto con gli spedizionieri partners di X).
Tale fattispecie, pertanto, rientra in pieno nella definizione di commercio elettronico diretto in quanto, in assenza di Internet, non sarebbe possibile rendere la prestazione alle medesime condizioni e con la stessa tempistica.
L’Istante evidenzia, inoltre, che il carattere minimale dell’intervento umano configura un altro parametro imprescindibile di un servizio elettronico, da rapportare alle dimensioni dell’attività economica esercitata. Nel caso in esame, ad avviso dell’Istante, l’intervento umano è senza dubbio limitato e non è né sostanziale né decisivo, sia in termini quantitativi (l’attività della piattaforma X vede coinvolti n. 5 collaboratori, dei quali 3 collaboratori in part time), sia dal punto di vista qualitativo. Con riferimento al quesito n. , qualora l’Amministrazione finanziaria ritenesse di non qualificare i servizi resi tramite X come servizi elettronici B2C, la Società Istante intende verificare la possibilità di procedere alla fatturazione elettronica semplificata per tali servizi al ricorrere delle condizioni di legge ovvero nel caso in cui, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, l’ammontare complessivo da fatturare non ecceda Euro 400,00. In proposito, fa tuttavia presente che, a suo parere, sussiste un errore bloccante nella procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione e l’invio della fattura elettronica a SdI (e un corrispondente codice errore nel sistema di controllo) che non risultano coerenti con la previsione normativa di cui all’artico1o 2l-bis del D.P.R. 633/72. Tale disposizione, come sopra riepilogato, prevede l’emissione delle fatture in modalità semplificata a condizione che vengano indicate le informazioni specificatamente elencate nelle lettere dalla a) alla h) del comma 1 del medesimo articolo.
Al riguardo, da una chiara interpretazione letterale della norma emerge che il contribuente può indicare nella fattura semplificata gli elementi “tradizionali” di cui al primo periodo della lettera e) del richiamato articolo 21-bis (i.e. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) oppure, in alternativa, può riportare nel documento il codice fiscale o la partita IVA (ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento). In tal senso depongono, d’altronde, le indicazioni di codesta Amministrazione finanziaria che, con la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 ha confermato il carattere alternativo dei predetti elementi. Posto quanto sopra, la società ritiene corretto risolvere il predetto dubbio interpretativo nel senso di poter predisporre ed emettere le fatture elettroniche semplificate senza l’indicazione di codice fiscale/partita IVA del committente non esercente attività d’impresa (a condizione che vengano tuttavia indicati i dati anagrafici di cui a1 primo periodo della lettera e) dell’articolo 21-bis, comma 1 del D.P.R. 633/72) auspicando a tale fine un adeguamento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle specifiche tecniche e della procedura web di predisposizione del file di fatturazione elettronica semplificata.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con riferimento al quesito n. , si evidenzia che i servizi elettronici sono definiti, ai fini IVA, dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento d’esecuzione (UE) n. 282 del 2011 (come modificato dall’art. 1, paragrafo 1, n. 1), lett. b), punto i), del Regolamento 7 ottobre 2013, n. 1042/2013), ai sensi del quale “1. I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. Il successivo paragrafo 2 della norma in commento fornisce un elenco non esaustivo dei “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, stabilendo che “rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1:
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
f) i servizi elencati nell’allegato I”.
Il successivo paragrafo 3, a sua volta, contiene un elenco dei servizi che non rientrano tra quelli “prestati tramite mezzi elettronici”:
a) i servizi di teleradiodiffusione;
b) i servizi di telecomunicazione;
c) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
d) i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
f) i CD e le audiocassette;
g) le video cassette e i DVD;
h) i giochi su CD-ROM;
i) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
k) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
l) i servizi di conservazione dei dati off line;
m) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
n) i servizi di helpdesk telefonico;
o) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
p) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
t) prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
u) prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini”.
In merito alla nozione di “servizi elettronici”, la Commissione europea, con le sue Note esplicative relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, pubblicate il 3 aprile 2014 – di cui si sottolinea il carattere giuridicamente non vincolante – ha chiarito che “ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere t) e u), nella definizione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici” non rientra l’ammissione a determinati eventi e altri servizi di natura tangibile prenotati in linea. Tali servizi comprendono manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o manifestazioni affini, nonché soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini” (cfr. paragrafo 2.4.3.2 delle Note esplicative).
La Commissione ha, dunque, evidenziato che la prenotazione in linea di “servizi tangibili” non rientra nella definizione di “servizi elettronici”, precisando, a tal riguardo, che “la prenotazione in linea può essere effettuata da una persona che utilizza qualsiasi dispositivo che consente di prenotare mediante Internet o qualsiasi altra rete elettronica, compresi dispositivi quali computer, smart phone, tablet, smartwatch e smart glasses“ (cfr. paragrafo 2.4.3.3 delle Note esplicative). Sul punto, inoltre, preme richiamare le precisazioni contenute nelle Linee Guida del Comitato IVA, aggiornate all’8 aprile 2020, in cui – nel definire che cosa si intende per “servizi forniti elettronicamente” – si specifica che, in generale, l’utilizzo di internet o di altre reti elettroniche, compiuto dalle controparti contrattuali, per comunicare in merito alle transazioni o per facilitare la negoziazione delle stesse, al pari dell’uso di un telefono o di un fax, non cambia la natura della transazione e non influisce sulle ordinarie disposizioni IVA applicabili. Ad esempio, laddove le parti utilizzino semplicemente internet per trasmettere informazioni nel corso di una transazione commerciale (ad es. e-mail), ciò non cambia la natura di tale transazione. Ciò differisce da una fornitura che, per poter essere concretamente eseguita, dipende completamente da internet, ad esempio, ricerca e recupero di informazioni da un database senza alcun intervento umano (cfr. pag. 101 delle Linee Guida del Comitato IVA aggiornate all’8 aprile 2020).
Nel caso in esame, secondo quanto rappresentato dall’Istante, la piattaforma X offre agli utenti (privati consumatori o soggetti passivi IVA) la possibilità di comparare online, in tempo reale, le tariffe ed i servizi offerti dagli spedizionieri con i quali la Società Istante ha instaurato rapporti di collaborazione commerciale. Qualora l’utente, che a tal fine avrà necessità di registrarsi, intenda acquistare un servizio di spedizione o trasporto tra quelli elencati in base ai parametri inseriti, manifesterà la volontà di effettuare l’ordine, che la Società Istante potrà accettare o meno entro le 72 ore successive. In caso di accettazione, la Società assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto dell’utente, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie di pagamento con lo spedizioniere, partner selezionato dall’utente registrato.
Alla luce di quanto rappresentato dall’istante, si ritiene che l’applicazione informatica X, volta in sostanza a consentire la stipula di contratti di spedizione o trasporto per gli utenti interessati, configuri uno dei “servizi affini”, di natura tangibile, sopra descritti e, in quanto tale, non sia qualificabile come “servizio elettronico”, ma debba ricondursi alle prestazioni di servizi rese da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui.
Nel caso di specie, in particolare, la Società svolge, tramite X un’attività di intermediazione nella quale il mezzo elettronico costituisce un mero strumento, mediante il quale la stessa raccoglie le domande dei propri clienti ed effettua, per essi, le prenotazioni delle spedizioni, circostanza quest’ultima di per sé insufficiente a attrarre il servizio nell’ambito di quelli resi tramite mezzi elettronici nel senso sopra delineato.
Tale orientamento è, peraltro, in linea con quanto più volte precisato da questa Amministrazione, secondo cui “ai fini dell’effettuazione della prestazione di servizi l’uso di internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all’uso di un telefono o di un fax e non fa mutare la natura giuridica dell’operazione che va qualificata come intermediazione e non come commercio elettronico” (cfr. risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 133/E del 15 novembre 2004 e n. 199 del 16 maggio 2008, principi di diritto n. 26 del 2019 e n. 3 del 2020).
Quanto alla nozione di intermediazione, l’Amministrazione finanziaria ha in passato, altresì, affermato – sebbene in relazione a differenti fattispecie, in primis l’esenzione da IVA sui servizi di intermediazione finanziaria – che “l’intermediazione non costituisce una figura negoziale specifica e, nell’ambito della stessa possono ricondursi tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi. A titolo meramente esemplificativo la risoluzione n. 77 del 1998 citata ricomprende nel novero di tale figura negoziale i contratti di mandato, agenzia e mediazione, non escludendo che possano riferirsi all’attività di intermediazione anche altri schemi negoziali” (cfr. risoluzione n. 354/E del 2007). In riferimento agli obblighi oggetto del quesito n. 2, va ricordato, secondo quanto già segnalato in precedenti occasioni (si veda, ad esempio, il principio di diritto n. 3 del 2020), che i servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi – rispettivamente previsti dall’articolo 22, comma 1, numero 6-ter), del decreto IVA e dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 ottobre 2015 – e ricadono nelle regole generali, dovendo quindi essere documentati tramite fattura (ex articoli 21 e 21-bis del decreto IVA) nei rapporti tra soggetti passivi d’imposta, o comunque a richiesta del committente, ovvero, fatte salve le limitate ipotesi in cui si possono ancora emettere scontrini e ricevute fiscali (cfr. la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020), tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Nel caso di specie, escluso il ricorso a memorizzazione elettronica ed invio telematico, nonché a scontrini e ricevute fiscali – possibili solo per le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA e di altre disposizioni particolari, qui non ricorrenti, che ad esso si richiamano – il servizio di intermediazione reso dall’istante (al pari di quello di trasporto che lo stesso effettua in favore dei propri clienti stante la fictio iuris del mandato senza rappresentanza) dovrà necessariamente essere documentato tramite fattura ordinaria o semplificata (tipicamente elettronica tramite sistema di interscambio, “SdI“, ex articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015). Per quest’ultima tipologia di documento, il cui ammontare complessivo è stato innalzato ad euro 400,00 dall’articolo 1 del decreto ministeriale 10 maggio 2019, vale osservare che le generali indicazioni contenute nell’articolo 21-bis del decreto IVA – ed in particolare l’alternativa contenuta nella sua lettera e), tra codice fiscale/partita IVA (o numero identificativo IVA per i soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE) e «ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti» – vanno lette alla luce dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015.
Tale disposizione non solo ha esteso il sistema di fatturazione elettronica via SdI, prima riservato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, a tutte le «operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato», ma ha anche demandato ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione delle disposizioni necessarie per la sua attuazione, ivi comprese le regole tecniche e procedurali.
Tra queste figura l’obbligo – funzionale, tra l’altro, alla corretta individuazione del committente/cessionario ed alla possibilità di rendergli disponibile la fattura, come richiesto dallo stesso articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127, tramite i «servizi telematici dell’Agenzia delle entrate» – di indicare in tutte le fatture il numero di partita IVA o il codice fiscale del committente/cessionario. Elemento la cui assenza genera un errore (codice 00417) che comporta lo scarto del documento:
«2.1.4 FATTURA ELETTRONICA HEADER – DATI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE
Dati Anagrafici
IdFiscaleIVA (la valorizzazione di questi elementi è in alternativa non esclusiva a quella dell’elemento CodiceFiscale; in altri termini, possono non essere valorizzati se è valorizzato l’elemento CodiceFiscale; se non è valorizzato né l’uno né l’altro, il file viene scartato con codice errore 00417;specie
[…]
– Codice: 00417 Descrizione in caso di fatture ordinarie: 1.4.1.1 e 1.4.1.2 non valorizzati Descrizione in caso di fatture semplificate: 1.3.1.1 e 1.3.1.2 non valorizzati (per il cessionario/committente deve essere indicato almeno uno tra partita IVA e codice fiscale)» (così le Specifiche Tecniche, versione 1.5 utilizzabile fino al 31 dicembre 2020 – ma parimenti la versione 1.6.1 obbligatoria dal 1° gennaio 2021 – allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenza delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, in ultimo modificato dal successivo prot. n. 185115 del 4 maggio 2020).
Alla luce della più recente evoluzione normativa e tecnico-procedurale, deve dunque escludersi che nella compilazione delle fatture elettroniche via SdI, tanto ordinarie, quanto semplificate, possa essere omessa l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente ovvero di qualsiasi altro dato espressamente richiesto dalle citate Specifiche Tecniche.
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