La compensazione orizzontale mediante F24 risulta possibile per quei contribuenti che hanno al 31 dicembre dell’anno precedente eccedenze di tributi. Non poche sono le problematiche connesse. In particolare per la compensazione orizzontale del credito IVA.
Regole della compensazione orizzontale
I crediti maturati, in particolare quello dell’IVA, al 31 dicembre di ogni anno permettono al contribuente di poter compensare i predetti crediti tributari in F24, utilizzandoli per il pagamento delle somme a debito di altri tributi e contributi evitando così eventualmente lunghe e dispendiose procedure per chiedere il loro rimborso.
La compensazione orizzontale è possibile per fasce di utilizzo di credito che sono più o meno raggiungibili pena l’aumento degli oneri e dei controlli a carico di contribuenti e consulenti, per non parlare delle responsabilità a volte anche penali.
Esaminiamo la compensazione orizzontale del credito IVA.
Nella liquidazione finale dell’anno precedente può essersi manifestata una eccedenza di credito che la norma vuole si possa compensare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Per il credito IVA dell’anno 2016 gli importi da utilizzare variano a secondo del tempo e delle procedure.
Per il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 o fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile compensare il credito IVA maturato al 31.12.2016 solo per un massimo di euro 5.000,00. Perché per soglie maggiori ad euro 5.000 di credito in compensazione occorre avere presentato la dichiarazione IVA/2017 il cui invio telematico scade il giorno 28.02.2017.
Qualora un contribuente per errore compensasse prima di avere presentato la dichiarazione IVA/2017 un importo superiore ad euro 5.000 si vedrebbe rifiutato dal sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate il pagamento compensato in F24 in virtù del fatto che il sistema, riconoscendo la compensazione sopra soglia effettua il controllo sul codice fiscale andando a verificare la presenza della dichiarazione IVA/2017.
Per il periodo a partire dal 16 marzo 2017 oppure dopo la presentazione della dichiarazione IVA/2017 sarà possibile, se ancora non sia stato fatto compensare il credito IVA per un importo fino ad euro 15.000,00. Per compensare eccedenze superiori ad euro 5.000 ma inferiori a 15.000 è necessario rispettare due condizioni:
- presentazione della dichiarazione IVA
- compensazione del credito a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per importi superiori ad euro 15.000,00
I presupposti per poter procedere a compensazione per soglie maggiori a 15.000 sono di seguito elencati:
- presentazione della dichiarazione IVA/2017
- compensazione il credito IVA a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
- la dichiarazione IVA/2017 dovrà recare in alternativa o il visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.
Sussiste anche in questo caso, dopo aver apposto il visto di conformità alla dichiarazione IVA, un ulteriore limite alla compensazione orizzontale, infatti il limite massimo di compensazione delle imposte con il modello F24 è di euro 700.000,00 per ciascun anno solare. Soglia che nel caso dei subappaltatori è elevata, sempre con le medesime regole ad 1.000.000 di euro.
Occorre evidenziare che ai limite di compensazione di euro 700.000 oppure di 1.000.000 per i subappaltatori concorrono anche le somme chieste a rimborso in via semplificata. Pertanto , ad esempio, di un’eccedenza molto elevata, supponiamo 900.000 euro, di cui 300.000 chiesti a rimborso per la presenza di condizioni che danno il diritto al rimborso in via prioritari (split payment, opzione per il DLgs 127/2915 ecc…) solo la restante parte ad arrivare ad euro 700.000/1.000.000, potrà essere compensata orizzontalmente ( 300.000 + 400.000 = 700.000).
Visto di conformità
Il visto di conformità viene apposto da un professionista iscritto al proprio ordine professionale il quale deve avere stipulato idonea polizza ed averne comunicato gli estremi con procedura apposita all’Agenzia delle Entrate al fine di venire inseriti nell’opportuno elenco dei professionisti abilitati all’apposizione del visto. Diversamente anche in questo caso i versamenti potrebbero venire rifiutati e il professionista sprovvisto, venire sanzionato per “visto di conformità infedele” .
Ulteriore limitazione alla compensazione orizzontale mediante F24 è prevista dall’art. 31 del dl n. 78/2010, il cui contenuto vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e debiti accessori di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza di detto divieto si incorre in una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
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