La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22130 depositata il 21 settembre 2013 intervenendo in materia di detrazione IVA statuendo che in caso di contestazione di operazioni antieconomiche, l’amministrazione non può rettificare l’Iva detratta sugli acquisti, salvo non si tratti di operazioni inesistenti, di sovrafatturazioni o di un più ampio contesto di abuso del diritto. Ciò perché la regola sull’antieconomicità è propria dell’imposizione diretta e per estenderla anche all’Iva è necessario osservare tutti i principi enunciati in materia dalla Corte di Giustizia, i quali, in via generale non consentono, a questo proposito, alcuna limitazione al diritto di detrazione.
Pertanto gli Ermellini hanno limitato le facoltà dell’amministrazione nelle contestazioni, sempre più frequenti, di operazioni ritenute antieconomiche.
La vicenda ha tratto origine dalla rettifica dell’Iva assolta da una società per le prestazioni ricevute da un’altra impresa del medesimo gruppo. Infatti per l’Agenzia delle Entrate si trattava di operazioni prive dei requisiti di economicità e pertanto l’imposta assolta su tali acquisti era ritenuta indetraibile. La società impugnava l’atto impositivo inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente annullando l’accertamento. L’Amministrazione Finanziaria ricorreva avverso la decisione dei giudici di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che condividendo le tesi del contribuente, confermavano la sentenza di primo grado. Per i giudici della Commissione Tributaria Regionale l’Agenzia non aveva in alcun modo provato l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e gli era precluso ogni giudizio di congruità sull’effettuazione di qualsiasi operazione commerciale, rientrando tali aspetti nell’esclusiva sfera imprenditoriale in assenza di dimostrati intenti elusivi o di accordi simulatori che nella specie non ricorrevano.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva alla Corte Suprema contro la sentenza di secondo grado ritenendo che i giudici di secondo grado avessero indebitamente equiparato l’antieconomicità dei costi all’inesistenza dell’operazione.
I giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso confermando l’annullamento dell’atto impositivo. Inoltre a parere dei giudici di legittimità l’amministrazione finanziaria in ipotesi di operazioni ritenute antieconomiche non può estendere eventuali censure anche alle imposte indirette. Quest, poichè, la normativa e la giurisprudenza comunitaria, cui occorre far riferimento per l’imposta sul valore aggiunto, non consentono di negare il diritto di detrazione in tali ipotesi. Poichè altrimenti verrebbe meno il principio di neutralità dell’imposta: al versamento dell’Iva dovuta dal cedente non corrisponderebbe la detrazione da parte del cessionario. L’amministrazione può invece negare la detrazione ove riscontri indizi di non verità della operazione o del prezzo ovvero di non inerenza. Ancora sono ammissibili possibili contestazioni ai fini Iva nei casi in cui detta antieconomicità sia indizio di ipotesi di più ampie condotte di abuso del diritto.
La sentenza in commento risulta risulta particolarmente interessante in quanto costituisce una prassi molto frequente dell’amministrazione finanziaria di riprendere a tassazione non solo le imposte dirette dedotte ma anche l’Iva detratta in presenza sia di operazioni infragruppo che non, ritenute prive dei requisiti di economicità. A nulla rileva, peraltro, che a fronte di una detrazione Iva da parte dell’impresa che ha effettuato l’acquisto, corrisponda un versamento di pari importo dell’imposta da parte di chi ha fatturato l’operazione.
È importante rilevare, infine, che per escludere l’estensione automatica anche all’imposizione indiretta delle regole sull’antieconomicità, rilevanti ai fini delle imposte dirette, i giudici di legittimità effettuano un’articolata, approfondita e motivata ricostruzione dell’orientamento comunitario in materia, con la conseguenza che difficilmente in futuro, salvo cambiamenti radicali e del tutto ingiustificati, tale indirizzo potrà essere modificato. Vi è quindi da sperare che ora anche l’Agenzia fornisca le necessarie direttive agli uffici di non effettuare più tali contestazioni.
Potrebbero interessare anche i seguenti articoli:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 giugno 2019, n. 16948 - Le transazioni infragruppo interne non sono soggette alla valutazione del valore normale ex art. 9 tuir, né una eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato può, di per sé, fondare una…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22130 - Il riferimento alla previsione contenuta nell'art. 36, d.lgs. n. 546/1992, è conferente con il dedotto error in procedendo, cioè con la violazione di una norma processuale che richiede, in particolare,…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 26 novembre 2020, n. C-787/18 - La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo, sulla base dell’articolo 188, paragrafo 2, di tale direttiva, che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23424 - Il gruppo IVA è un'agevolazione che prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non siano rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA e al contempo che le operazioni di un…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 09 luglio 2020, n. C-374/19 - E' conforme alla normativa UE la normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo che ha acquisito il diritto di detrarre proporzionalmente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa…
- Corte di Giustizia UE causa C-835/18 depositata il 2 luglio 2020 - La normativa UE sul sistema IVA osta a una normativa nazionale o a una prassi amministrativa nazionale che non consenta ad un soggetto passivo che abbia effettuato operazioni che in un momento…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Prospetto informativo disabili: scadenza, computo
Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che impiegano almeno 15 dipendent…
- Superbonus, ecobonus e sismabonus: proroga, visto
Proroga super bonus, sisma bonus, efficienza energetica, fotovoltaico e colonnin…
- Contratti a tempo determinato: nuove clausole dete
Con la conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 dalla legge 106 del 23 lu…
- Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanz
Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanzioni: presupposti – Corte di C…
- Contributo perequativo: l’Agenzia delle Entr
Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrat…