La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 28243 del 18 dicembre 2013 intervenendo in tema di detrazione IVA e schede carburante ha statuito che l’IVA inerente le schede carburante è detraibile solo se queste siano compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte. Per cui qualora, ad esempio, mancasse il numero di targa del veicolo e la firma del gestore dell’impianto di distribuzione, il contribuente non può beneficiare dell’agevolazione sull’acquisto del carburante prevista dalla L. n. 31 del 1977.
La vicenda ha riguardato un società di capitale posta in liquidazione a cui veniva notificato avviso di accertamento per recupero di IVA derivante dall’incompleta compilazione delle schede carburanti e la applicazione di percentuali di ricarico incongrue sui beni commercializzati dalla società.
Avverso l’atto impositivo la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici rigettavano le doglianze della ricorrente. La contribuente impugnava la decisione dei giudici di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che in riforma della sentenza di primo grado annullavano l’avviso di rettifica con il quale veniva recuperata l’IVA. I giudici d’appello hanno ritenuto illegittimo il recupero dell’imposta operato dal Fisco nonostante l’incompletezza delle schede carburate utilizzate dalla contribuente. Precisamente la mancanza sia dell’indicazione del numero di targa del veicolo che della firma del gestore dell’impianto di distribuzione non erano ostativi alla prova dell’acquisto e dell’utilizzo di carburante nell’esercizio dell’attività d’impresa.
L’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza dei giudici di merito proponevano ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema. In particolare il Fisco lamentava la violazione di legge (art. 2 L. 31/77 e D.M. 07.06.1977).
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Agenzia cassando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della CTR. I giudici di legittimità dopo una approfondita indicazione delle norme che regolano la scheda carburante hanno puntualizzato che la detrazione dall’imposta assolta per l’acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata alle condizioni che le cosiddette schede carburante, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa.
i giudici del Palazzaccio affermano che tra le indicazioni obbligatorie rientra senza alcun dubbio anche quella del numero di targa, che costituisce il principale elemento d’individuazione del veicolo, “come è confermato – si legge in sentenza – dal fatto che per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di numero di targa, in quanto non destinati alla circolazione stradale, si consente eccezionalmente che l’individuazione del veicolo avvenga mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice”. Pertanto per le omissione dell’indicazione in parola, è escluso che il contribuente possa beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 31 del 1977 con riferimento all’acquisto del carburante, venendo a mancare ogni garanzia circa l’identità del veicolo rifornito e l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività d’impresa (in tal senso anche Cass., sentenze 21796 del 2005 e 21941 del 2007).
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