AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 31 del 13 gennaio 2023
IVA – Servizi di Supporto Advisor forniti senza il pagamento di un corrispettivo in denaro – Art. 3 D.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società statunitense ALFA ha sviluppato una rete di pagamento globale, esclusiva e unica che collega consumatori, istituzioni finanziarie, commercianti, governi, partner digitali, aziende e altre organizzazioni in tutto il mondo, consentendo loro di utilizzare forme elettroniche di pagamento al posto di contanti e assegni (ALFA Network). In qualità di gestore di detta rete, ALFA facilita la commutazione (autorizzazione, compensazione e regolamento) delle operazioni di pagamento e fornisce prodotti e servizi correlati.
Sul network core di ALFA si sviluppa quello che viene tipicamente denominato un network di pagamento a quattro parti che consente la trasmissione della transazione all’Emittente (Issuer) per la sua autorizzazione, facilita lo scambio delle informazioni relative alle transazioni finanziarie tra l’Emittente e l’Acquirer (Banca dell’esercente presso la quale il titolare del conto acquista beni e/o servizi utilizzando il circuito di ALFA) a valle della positiva conclusione di una transazione e supporta il regolamento della transazione, facilitando il trasferimento dei fondi tra le parti per il tramite di banche di regolamento selezionate dalla stessa ALFA o dai clienti (ciò nell’ambito sia di transazioni domestiche che di transazioni crossborder). Al fine di operare sulla rete di pagamento di ALFA, gli Emittenti e gli Acquirer devono sottoscrivere con ALFA un accordo di licenza, Alfa License Agreement (di seguito, ”ALA”), in base al quale agli stessi vengono concessi una licenza gratuita della proprietà intellettuale di ALFA e l’accesso al network e ai prodotti e servizi a valore aggiunto ad essi associati. Quale corrispettivo per la creazione e per la gestione della rete di pagamento e delle relative regole, così come per altri servizi a valore aggiunto, ALFA percepisce commissioni dai propri clienti.
Con la sottoscrizione dell’ALA, dunque, trovano applicazione i termini e le condizioni standard e le linee guida di ALFA, nonché i prezzi standard per i servizi definiti per ciascuna regione in cui ALFA è operativa.
Quanto alla Regione Europa, inclusa l’Italia, la principale società operativa di ALFA è AE, che nella regione di riferimento conclude gli ALA con i clienti, è responsabile per l’elaborazione delle transazioni e dei dati e ha varie affiliate e sedi secondarie (tra cui ALFA Italia) che forniscono servizi di marketing e di supporto relativi alla gestione e al mantenimento delle relazioni con la clientela locale.
AE riconosce a propri clienti selezionati determinate agevolazioni. In proposito, la società istante fa presente che in passato AE era solita stipulare con i propri clienti (principalmente emittenti, ma anche acquirenti), in aggiunta al predetto ALA, i cosiddetti Customer Business Agreements (di seguito anche ”CBA”), aventi la funzione di concedere sconti, agevolazioni e incentivi ai clienti di AE (in primo luogo, alle banche/emittenti), al fine di supportarli nello sviluppo e nell’ottimizzazione della loro attività relativa ai pagamenti in relazione agli strumenti e ai prodotti a marchio ALFA, incrementando la fidelizzazione dei clienti medesimi.
Le agevolazioni anzidette comprendevano, in particolare, la concessione ai clienti di sconti, abbuoni, incentivi in denaro e altre forme di supporto e incentivazione, anche in natura, come per esempio il cosiddetto supporto ALFA Advisor.
In particolare, il Supporto ”in natura” consiste in servizi di tipo consulenziale, servizi di reportistica e analisi dati e di marketing cd. Advisor (”Supporto Advisor”), fornito da un gruppo dedicato di dipendenti di AE, ossia gli Advisors di ALFA (di seguito, ”ALFA Advisors”). Gli ALFA Advisors sono parte di un’unità internazionale di AE che comprende anche del personale presente in ALFA Italia, con linee di riporto globali, che supporta AE nella fornitura di Supporto Advisor ai clienti di AE in Italia.
Nel dettaglio, il Supporto Advisor comprende:
(i) Servizi di reportistica e analisi dati basate su dati di proprietà di ALFA a supporto delle decisioni aziendali;
(ii) Servizi Managed supporto nel disegno e nell’esecuzione di una campagna di comunicazione ATL (above the line marketing) e digitale per lo sviluppo del portafoglio di ALFA;
(iii) Servizi di consulenza supporto al disegno e al lancio di un nuovo prodotto (ad esempio, una nuova carta o nuove funzionalità della carta) a marchio ALFA.
Il Supporto Advisor, che ovviamente si focalizza esclusivamente sui prodotti di ALFA e non sui prodotti concorrenti, è sempre stato prestato ai clienti a titolo gratuito, in assenza di qualsivoglia corrispettivo monetario a carico dei medesimi, entro un certo limite di valore.
In passato, AE non concedeva il Supporto Advisor alla generalità dei propri clienti, né per il medesimo ammontare ai clienti prescelti. I clienti che AE decideva di supportare con il Supporto Advisor gratuito erano, chiaramente, i più profittevoli e dedicati e il Supporto Advisor veniva fornito loro gratuitamente con l’aspettativa che il medesimo si convertisse, in ultima istanza, in un aumento delle operazioni di pagamento sul circuito di ALFA, tale da rendere quell’investimento prospetticamente meritevole e redditizio in un’ottica imprenditoriale. Di conseguenza, AE aveva un notevole interesse a sovvenzionare il Supporto Advisor per detti clienti, al fine di incrementare l’uso delle medesime carte e, dunque, di fidelizzarli. Gli altri clienti, se interessati ad ottenere il Supporto Advisor, dovevano acquistarlo (in tal caso, il Supporto Advisor veniva fornito nell’ambito del cosiddetto schema ”User Pay”, ossia non a titolo gratuito). I CBA che AE era solita stipulare con i suoi migliori clienti individuavano (a seconda dei casi) il valore totale massimo del Supporto Advisor gratuito che AE era disposta a concedere.
In linea generale, i CBA avevano un’efficacia compresa tra i 5 e i 10 anni. Di conseguenza, AE e i clienti non pattuivano in anticipo le specifiche e i dettagli del Supporto Advisor da fornire. A questo proposito, nel periodo di efficacia del CBA, AE e i clienti stipulavano i cosiddetti Statement of Work (”SOW”), che individuavano i dettagli dello specifico progetto da implementare nell’ambito del Supporto Advisor ai sensi del CBA. I SOW individuavano, inoltre, il valore del Supporto Advisor concesso con quello specifico progetto, al fine di assicurare che il valore del Supporto Advisor fornito al cliente fosse compreso entro i limiti individuati nel CBA e che il cliente e AE fossero in grado di conoscere l’effettiva quantità del Supporto ricevuto/fornito, entro tali limiti, fino ad un certo momento. Con la sottoscrizione di un SOW, il valore individuato nel medesimo veniva dedotto, di volta in volta, dal valore totale del Supporto Advisor stabilito da AE nel CBA.
In base ai CBA in precedenza applicabili, il riconoscimento degli incentivi, ivi incluso il Supporto Advisor, era correlato al raggiungimento, da parte dei clienti, di determinati obiettivi/target di tipo quantitativo, connessi al Volume generato dai medesimi clienti sul circuito di pagamento di ALFA. Tale connessione al Volume aveva lo scopo di evitare che AE dovesse continuare a sostenere i costi per la fornitura di detto Supporto nel caso in cui le commissioni generate dal cliente fossero inferiori rispetto alle aspettative. La maggior parte delle commissioni di ALFA, infatti, sono legate al Volume delle transazioni. Generalmente, tali target erano rappresentati da un valore fisso, ovvero da un valore variabile legato alla performance del cliente, in relazione, appunto, al Volume relativo al portafoglio di prodotti di ALFA.
Tali target quantitativi, in particolare, potevano consistere:
(a) nel mantenimento di determinati Volumi di base (i.e. nel mantenimento dei livelli di Volume raggiunti in un determinato periodo di riferimento);
(b) nel raggiungimento di determinati Volumi incrementali, ossia nel raggiungimento di livelli di Volumi superiori rispetto a quelli base raggiunti in periodo di riferimento;
(c) nel raggiungimento di target di Volumi ”cumulativi” di base, ossia nel raggiungimento di x volte il Volume di base realizzato in un determinato periodo.
In sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, è stato contestato il carattere gratuito delle prestazioni di Supporto Advisor e dette prestazioni sono state ricondotte nello schema contrattuale della permuta, con la conseguente rilevanza, ai fini IVA, delle prestazioni fornite da AE. Da ciò l’esigenza della Società di definire un nuovo assetto contrattuale nell’ambito del quale la fornitura del Supporto Advisor sia svincolata da qualsivoglia obiettivo o impegno in capo o a carico dei clienti che possa essere inteso o interpretato quale condizione per la fruizione del Supporto medesimo.
Il primo passo verso la definizione del nuovo framework contrattuale per la fornitura del Supporto Advisor è rappresentato dalla predisposizione di un template specifico per il nuovo Customer Business Agreement (”Nuovo CBA”), dedicato alla fornitura di Supporto Advisor a titolo gratuito. Tale template rappresenta la base di riferimento per la definizione, di volta in volta, di accordi specifici con i clienti (SOW). Sul punto l’istante evidenzia come, nel precedente assetto contrattuale, il template per i CBA utilizzati in passato includeva tanto forme di incentivazione in denaro, quanto forme di incentivazione in natura, rappresentate queste ultime dal Supporto Advisor. Nel nuovo assetto contrattuale, al fine di evitare possibili interferenze sul piano interpretativo, la concessione degli incentivi in denaro sarà oggetto di un separato e specifico accordo, mentre il Supporto Advisor sarà disciplinato, per quanto detto sopra, in altro specifico e separato contratto, i.e. il Nuovo CBA.
Come si evince dalla documentazione integrativa fornita dall’istante, i SOW che vengono redatti di volta in volta per ciascun cliente sono destinati a descrivere nel dettaglio il modello operativo applicato per la fornitura del servizio gratuito. Pertanto, i SOW non includono alcuna disposizione relativa alla natura, all’ambito e ai termini dei servizi gratuiti che possa differire da quanto contemplato nel CBA.
Il template del Nuovo CBA chiarisce, in apertura, che AE ed il cliente desiderano definire un accordo in forza del quale AE fornirà supporto al cliente al fine di agevolare l’incremento dell’utilizzo e dell’attivazione delle carte ALFA del cliente medesimo (Premessa C).
Il template, dopo aver elencato una serie di definizioni rilevanti ai fini dell’accordo, chiarisce la natura del Supporto Advisor da fornire gratuitamente al cliente. In particolare, in base al Nuovo CBA, AE fornirà al cliente Supporto Advisor a titolo gratuito; il Supporto può includere, a seconda del cliente interessato, diversi tipi di servizi, come ad esempio servizi di consulenza, servizi IT, i c.d. customer delivery services, il c.d. ALFA academy support (i.e. soluzioni e programmi di formazione, realizzabili secondo differenti opzioni, che possono essere personalizzati, sulla base delle necessità del singolo cliente).
Nel dettaglio, come si evince dalla documentazione integrativa, si tratta dei seguenti servizi:
– Servizi di reportistica e analisi dati. Questi servizi, facendo leva sui dati di ALFA relativi alle transazioni, consentono ai clienti di prendere decisioni più efficaci ed ottenere risultati migliori attraverso portali di reportistica e strumenti/soluzioni di analisi;
– Servizi Managed. Questi servizi consistono nella gestione e nell’esecuzione di iniziative di marketing allineate agli obiettivi aziendali dei clienti;
– Servizi di consulenza. Questi servizi consistono nel supportare i clienti, attraverso un team di professionisti, nell’assunzione di decisioni su base informata grazie a suggerimenti basati sui dati, alla profonda esperienza nel settore e alla tecnologia.
Inoltre, per quel che concerne i Customer Delivery Support Services, il team Customer Delivery collabora con i team tecnici del cliente per assicurare una perfetta connessione alla rete di ALFA, il che risulta particolarmente rilevante per i nuovi clienti o per i clienti già esistenti in relazione al lancio di nuovi prodotti. In linea di principio, il lavoro svolto dal team Customer Delivery deve essere remunerato dai clienti. Tuttavia, nell’ambito dei nuovi accordi, può accadere talvolta che AE rinunci a queste tariffe, rendendo in tal modo gratuito il Customer Delivery Support in esecuzione di un Nuovo CBA e di un SOW.
Infine, gli ALFA Academy Support Services consistono in programmi di formazione gratuiti, fino a un certo valore per periodo, che i clienti possono utilizzare grazie alle offerte di formazione fornite da ALFA.
Come indicato nel template in commento, il suddetto Supporto Advisor sarà fornito da AE a titolo gratuito ”per un determinato valore / fino ad un determinato valore”, come definito dal medesimo Nuovo CBA per ciascun anno di riferimento. Nel caso in cui una qualsiasi parte del Supporto Advisor utilizzato in un anno risulti essere successivamente annullata o ridotta, ove possibile e con l’accordo scritto delle parti, tale ammontare concesso in eccedenza in un determinato periodo andrà a ridurre il valore del Supporto Advisor da concedersi a titolo gratuito nell’anno successivo. Nel caso in cui permanga una tale eccedenza al termine dell’efficacia del Nuovo CBA, AE procederà allora a fatturare al cliente la differenza ed il cliente sarà tenuto a pagare tale importo eccedente.
In ogni caso, per ciascun anno di efficacia del Nuovo CBA, il valore totale del Supporto Advisor concesso è limitato al minore tra l’importo necessario per rispettare il limite di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2015/751 sulle commissioni interbancarie relative alle operazioni di pagamento basate su carta Interchange Fee Regulation (”IFR”) e il totale delle commissioni fatturate al cliente in relazione alle carte coperte dal Nuovo CBA nel periodo di riferimento.
Il Nuovo CBA allegato non prevede né in alcun modo implica o fa riferimento alla circostanza che il cliente mantenga i Volumi di base/raggiunga i Volumi incrementali di transazioni effettuate con le carte di ALFA comprese nell’ambito di efficacia del Nuovo CBA medesimo. Il supporto, infatti, secondo quanto indicato dalla società istante, viene concesso al cliente incondizionatamente e senza nulla a pretendere, in assenza di qualsivoglia corrispettivo, in denaro o in natura, anche in meri termini di best effort da parte del cliente.
A tal proposito, l’istante osserva che la necessità di indicare un valore attribuibile al Supporto Advisor offerto gratuitamente è imposta dall’esigenza di dare evidenza economica di quanto offerto ai clienti ed escludere, chiaramente, che tale Supporto possa essere illimitato. In caso contrario, detto Supporto, in assenza di un limite di valore, risulterebbe fornito ai clienti al di fuori di qualsivoglia logica imprenditoriale, non già come incentivo.
I clienti saranno esclusivamente tenuti al rispetto di obblighi stabiliti dal Nuovo CBA, i quali consistono, nel dettaglio, in obblighi di riservatezza, obblighi anti-corruzione e di compliance e di alcuni ulteriori requisiti di carattere vario, ad esempio la possibilità di trasferire/cedere il Nuovo CBA unicamente previo consenso dell’altra parte.
Inoltre, lo schema del Nuovo CBA, prodotto a corredo dell’istanza, indicherà, altresì, il periodo di efficacia del medesimo e le condizioni per procedere alla risoluzione anticipata. In proposito, si prevede che il Nuovo CBA si risolva automaticamente, con effetto immediato e senza previe notifiche, nel caso in cui l’ALA tra AE e il cliente cessi.
Tanto premesso, con la presente istanza di interpello, la società istante chiede chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile ai servizi di Supporto Advisor, nel contesto del rinnovato quadro contrattuale di riferimento, secondo il modello sopra descritto del Nuovo CBA.
In particolare, la Società chiede se le prestazioni di Supporto Advisor rese da AE, secondo le modalità e i termini descritti e identificati nella rinnovata bozza del Nuovo CBA allegata, possano considerarsi operazioni gratuite escluse dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (nel prosieguo anche ”Decreto IVA”).
Nella denegata ipotesi in cui il trattamento IVA individuato dalla Società nel prosieguo non dovesse essere condiviso dall’Amministrazione finanziaria, l’istante chiede di poter ricevere le opportune indicazioni per apportare le necessarie modifiche alla bozza del Nuovo CBA prima della sottoscrizione da parte di AE e dei clienti stessi, al fine di poter effettivamente considerare la concessione di Supporto Advisor a titolo gratuito come fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che il Supporto Advisor che AE intende fornire ai propri clienti sulla base del rinnovato framework contrattuale in base alla bozza del Nuovo CBA, come sopra descritta, debba considerarsi fornito gratuitamente, e come tale fuori dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 3 del Decreto IVA, in considerazione delle seguenti argomentazioni.
In via preliminare, la società istante ritiene che l’attività in cui consiste il Supporto Advisor sia effettivamente ricompresa nel novero dei servizi astrattamente rilevanti ai fini IVA.
Per quanto riguarda il requisito dell’onerosità della prestazione, la società evidenzia che detto requisito implica che i servizi siano resi in virtù di un contratto a prestazioni corrispettive, economicamente rilevanti per ciascuna delle parti coinvolte.
Al riguardo, la Società osserva che, nel caso di specie, è escluso che i clienti di AE si impegnino a pagare a quest’ultima alcun corrispettivo in danaro o in natura a fronte della fornitura del Supporto Advisor.
L’istante rappresenta che la nuova architettura contrattuale volta a disciplinare il Supporto Advisor, dà luogo, in sostanza, ad un’obbligazione unilaterale in capo a AE a rendere un determinato servizio, a fronte della quale il cliente cui il Supporto è concesso non assume alcun tipo di obbligo caratterizzato da corrispettività, avendo unicamente la facoltà di accettare tale impegno unilaterale di AE.
Secondo l’istante, gli unici obblighi previsti dal contratto in materia di legislazione anticorruzione, di compliance e di riservatezza hanno natura meramente collaterale e strumentale alla gestione pratica della concessione del Supporto Advisor, e non possono ritenersi collegate direttamente e specificamente alla prestazione e al valore del Supporto Advisor offerto da AE (non potendone in alcun modo rappresentare il presunto corrispettivo, e non realizzando alcun interesse economico di AE).
Nella rinnovata formulazione del Nuovo CBA, dunque, non esiste alcuna obbligazione a carico della clientela, né da un punto di vista di specifici obblighi definiti contrattualmente, né dal punto di vista più generale della definizione e dell’assunzione di potenziali obblighi di fare astrattamente rilevanti ai fini IVA, venendo a mancare un qualunque tipo di rapporto sinallagmatico.
Da ciò discende, secondo l’istante, che tali servizi devono intendersi resi gratuitamente.
Ciò detto, stante la finalità d’impresa perseguita con l’erogazione del servizio di Supporto Advisor avendo AE un autonomo e specifico interesse imprenditoriale a rendere tale servizio, essendo il soggetto che, unitamente al cliente (i.e. Banca), può trarre maggiori benefici dallo sviluppo e dall’espansione delle attività di pagamento da parte dei clienti la società istante ritiene che tale Supporto Advisor sia riconducibile nell’ambito dei servizi resi a titolo gratuito per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, escluso dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto IVA.
Ne consegue che AE, tanto direttamente quanto tramite la branch italiana, non sarà tenuta ad emettere alcun documento rilevante ai fini IVA nei confronti dei propri clienti per la fornitura gratuita del Supporto Advisor. Parimenti, detti clienti non saranno tenuti ad adempiere ad alcuna formalità IVA per il solo fatto di ricevere tali servizi.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che sono imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio dello Stato da un soggetto passivo che agisce nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni.
L’articolo 3, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che ”costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
La Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 definisce all’articolo 2 l’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, stabilendo che un’operazione si qualifica come cessione di beni o prestazione di servizi se resa a titolo oneroso nell’ambito di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ”la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario” (cfr. sentenza del 26 settembre 2013, C-283/12, Serebryannay vek EOOD, e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 22 giugno 2016, in causa C-11/15, Cesky Rozhlas).
Il requisito dell’onerosità ricorre in tutti i casi in cui, in virtù delle condizioni contrattuali, la prestazione di servizi (o la cessione di beni) è resa al committente a fronte del pagamento di un corrispettivo che tenga conto della natura della prestazione. Il corrispettivo, inoltre, non necessariamente deve essere rappresentato da una somma di denaro, ma può consistere anche nella cessione di un bene oppure nella prestazione di un altro servizio, dando luogo, in tal caso, ad un’operazione permutativa ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale corrispettivo può consistere, dunque, anche in una prestazione di servizi, a fronte di altra prestazione di servizi, e costituirne la base imponibile, a condizione tuttavia che oltre al nesso di cui si è detto il valore di quest’ultima prestazione possa essere espresso in denaro (CFR sentenza della Corte di Cassazione del 21 marzo 2019, n. 7947).
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi a titolo gratuito, l’articolo 26, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE dispone che ”Sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti:
a) l’utilizzazione di un bene destinato all’impresa per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell’IVA;
b) la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa”.
In attuazione della citata previsione unionale, il comma 3 dell’art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 dispone, a sua volta, che sono rilevanti ai fini IVA anche le prestazioni di servizi di valore superiore ad Euro 50,00 effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero rese a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione di quelle puntualmente elencate nella stessa norma, e sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile.
Delineato, nei termini anzidetti, il quadro normativo di riferimento, avendo riguardo al caso oggetto della presente istanza di interpello, dall’esame delle condizioni contrattuali contenute nel nuovo Customer Business Agreements (i.e. CBA), allegato all’istanza, emergono i seguenti elementi:
– l’erogazione del servizio di Supporto Advisor, come sopra specificato, consistente in servizi di reportistica, marketing e consulenza, viene effettuata dagli Advisors di AE (tra cui vi sono anche gli Advisors di ALFA Italia) a favore del cliente beneficiario (i.e. Banca) senza il pagamento di alcun corrispettivo in denaro;
– il supporto viene concesso non indistintamente a tutti clienti, bensì solo ai clienti più profittevoli in termini di volume delle transazioni effettuate sul circuito di ALFA ed è erogato ai clienti prescelti secondo un ammontare variabile. Come rappresentato dalla stessa società istante, la scelta dei clienti a cui erogare il Supporto Advisor rientra in una logica imprenditoriale, in quanto i servizi in parola, strettamente inerenti al core business dell’istante, sono erogati senza il pagamento del corrispettivo in denaro, ma con l’aspettativa che tali clienti verosimilmente aumentino il volume delle transazioni sul circuito di ALFA, cui sono collegate le commissioni percepite dalla Società, e acquistino nuovi prodotti e servizi di ALFA, rendendo, in tal modo, l’investimento prospetticamente redditizio per la società istante;
– per quanto riguarda l’ammontare del servizio erogabile, dalle clausole trasmesse risulta che il Supporto Advisor sarà fornito da AE a titolo gratuito ”per un determinato valore / fino ad un determinato valore”, in relazione a ciascun anno di riferimento del nuovo CBA, e il valore massimo erogabile sarà correlato al minore tra l’importo necessario per rispettare il limite di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2015/751 sulle commissioni interbancarie relative alle operazioni di pagamento basate su carta Interchange Fee Regulation (”IFR”) e il totale delle commissioni fatturate al cliente in relazione alle carte coperte dal Nuovo CBA nel periodo di riferimento;
– è previsto un meccanismo ”correttivo” che consente a AE di rapportare l’ammontare del Supporto Advisor erogato alle commissioni effettivamente fatturate al cliente, qualora, al termine del periodo di riferimento del nuovo CBA, sia riscontrato un difetto di corrispondenza tra tali grandezze. In proposito, da quanto emerge dal nuovo CBA, nel caso in cui una qualsiasi parte del Supporto Advisor utilizzato in un anno risulti essere successivamente annullata o ridotta in quanto eccedente rispetto all’ammontare delle commissioni, ove possibile e con l’accordo scritto delle parti, l’importo concesso in eccedenza in un determinato periodo andrà a ridurre il valore del Supporto Advisor da concedersi a titolo gratuito nell’anno successivo. Nel caso in cui permanga una tale eccedenza al termine dell’efficacia del Nuovo CBA, AE procederà allora a fatturare al cliente la differenza ed il cliente sarà tenuto a pagare tale importo.
Dalla disamina delle previsioni contrattuali del Nuovo CBA, descritte nei termini anzidetti, emerge che il rapporto tra l’istante ed il cliente beneficiario è connotato, anche nel nuovo assetto contrattuale rappresentato, da un nesso di sinallagmaticità.
Al riguardo, si evidenzia, in primo luogo, che nell’ambito del Nuovo CBA, rispetto al Supporto Advisor, è ravvisabile un interesse reciproco delle parti: come affermato dalla stessa società istante, AE è il soggetto che, unitamente al cliente, trae maggiori benefici dallo sviluppo e dall’espansione delle attività di pagamento da parte dei clienti che, verosimilmente, porterà, a beneficio di ALFA, all’acquisto di altri prodotti e servizi di ALFA e, a beneficio delle banche clienti, incrementerà le operazioni di pagamento.
È proprio tale reciproco interesse che, unitamente alle modalità di determinazione dell’ammontare di Supporto Advisor erogabile, lascia desumere la sussistenza di un nesso di sinallagmaticità nell’ambito del rapporto tra AE e clienti beneficiari (disciplinato dal Nuovo CBA).
Invero,
(i) le modalità di determinazione del valore massimo erogabile del Servizio di Supporto Advisor, essendo legato alle commissioni sulle transazioni sul circuito di ALFA e, dunque, al volume delle operazioni poste in essere dal cliente beneficiario, nonché
(ii) la previsione del descritto ”meccanismo correttivo” al termine di ciascun anno
fanno sì che il servizio in argomento non possa essere qualificato, ai fini IVA, come servizio gratuito.
Il cliente (i.e. Banca), avendo nei termini anzidetti un concreto e specifico interesse a ricevere i servizi in parola, essendo essi destinati allo sviluppo ed al miglioramento delle sue attività di pagamento sul circuito di ALFA, si ritiene possa direttamente condizionare l’importo massimo del servizio erogabile da AE, ponendo in essere comportamenti idonei ad incrementare le operazioni di pagamento sul circuito di ALFA, vale a dire il totale delle commissioni fatturate da AE al cliente che, come precisato, costituisce uno dei parametri di riferimento per individuare l’ammontare del Supporto Advisor erogabile.
Ad ulteriore riprova del diretto e specifico interesse dei clienti ad ottenere il servizio in argomento depone la circostanza che anche i clienti ”non selezionati” possono ottenere il Supporto Advisor dietro pagamento di un corrispettivo.
La circostanza che, diversamente dal precedente schema contrattuale, in cui il Supporto Advisor era correlato al raggiungimento, da parte dei clienti, di determinati obiettivi/target di tipo quantitativo, nel nuovo CBA non sia riscontrabile alcuna puntuale previsione che vincoli, in via diretta e specifica, la fornitura del Supporto Advisor a qualsivoglia obiettivo o impegno in capo o a carico dei clienti, non è, dunque, un elemento sufficiente ad escludere un nesso di sinallagmaticità nell’ambito del rapporto.
In altri termini, ad avviso della scrivente, per quanto rileva esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, nella nuova regolamentazione dell’assetto degli interessi delle parti non si individua una modifica contrattuale idonea a supportare l’asserita gratuità del servizio reso.
Ne deriva che, pur in mancanza di un corrispettivo in denaro, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 le prestazioni di Supporto Advisor prestate da ALFA non possono considerarsi rese a titolo gratuito. L’operazione in questione è, piuttosto, riconducibile nell’ambito dello schema contrattuale a titolo oneroso della permuta, disciplinato, agli effetti dell’IVA dall’art. 11 del citato d.P.R. n. 633 del 1972.
Per quanto concerne la richiesta dell’istante in merito alle indicazioni da fornire per modificare la bozza del Nuovo CBA prima della sottoscrizione da parte di AE e dei clienti stessi al fine di poter effettivamente considerare la concessione di Supporto Advisor a titolo gratuito, si rappresenta che esula dalle competenze della scrivente in sede di risposta ad interpello rendere pareri in merito alla stesura degli accordi contrattuali, le cui disposizioni sono rimesse alla volontà delle parti nella regolamentazione dei rispettivi interessi.
Il presente parere è reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi rappresentati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa, non verificabili in sede di interpello e in relazione ai quali resta impregiudicata ogni possibilità di sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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