AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 250 del 9 dicembre 2024
IVA – Soggettività passiva delle holding e detraibilità dei transaction costs
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Le società ALFA S.p.A. (nel seguito anche ”ALFA”), BETA S.p.A. (in seguito anche ”BETA TopCo” o ”TopCo”) e GAMMA S.p.A. (in seguito anche ”GAMMA MidCo” o ”Midco”) (congiuntamente ”le Istanti”) presentano istanza di interpello ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di conoscere il parere dell’Amministrazione finanziaria in merito ai seguenti quesiti: 1) soggettività passiva IVA di BETA TopCo e GAMMA MidCo S.p.A.; 2) detraibilità dell’IVA assolta in relazione ai costi per servizi sostenuti da BETA TopCo, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito anche il ”decreto IVA”).
Secondo quanto rappresentato dalle istanti, BETA TopCo e GAMMA MidCo sono subholding di partecipazioni a struttura c.d. ”leggera”, priva di personale e con il solo amministratore unico, appartenenti al Gruppo ALFA, attivo in in vari Paesi UE ed extraUE nel settore dei c.d. ”marketing services”.
ALFA S.p.A. ha ad oggetto la distribuzione, anche attraverso commercio elettronico, di prodotti vari, l’acquisizione di spazi media su canali digitali e non, la conduzione di campagne pubblicitarie promozionali, la consulenza e l’intermediazione nei servizi pubblicitari, la consulenza ed il supporto strategico e operativo a terzi. La società è stata acquisita nel 2021 attraverso un’operazione di acquisizione con indebitamento ex articolo 2501bis del Codice Civile (”LBO”). A seguito della fusione i finanziamenti ottenuti per l’operazione di MLBO sono confluiti in ALFA per un importo complessivo di euro xxx Mln.
Nel quadro della riorganizzazione della catena partecipativa del Gruppo ALFA, atta ad avere un sistema di indebitamento considerato più sostenibile, sono state costituite BETA TopCo e GAMMA MidCo che, in particolare, attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario garantito e la successiva erogazione a cascata di un finanziamento soci fruttifero, hanno consentito alla propria controllata ALFA S.p.A. di ottenere risorse finanziarie aggiuntive per l’acquisizione ed il rifinanziamento della società UE ZETA (anche ”Target”).
Nel dettaglio, in data xx, yy e zz 2023, con conferimento della partecipazione in ALFA, sono state rispettivamente costituite a cascata: la holding DELTA HoldCo S.p.A. (in breve, ”DELTA HoldCo” o ”HoldCo”); la subholding di primo livello BETA TopCo; la subholding di secondo livello GAMMA MidCo.
Il Gruppo ALFA, perfezionatasi la riorganizzazione della propria catena partecipativa, in attuazione dei propri piani di espansione, in data xx 2023, ha dunque proceduto all’acquisizione della partecipazione rappresentante l’intero capitale sociale di ZETA.
Tale acquisizione, oltre che con gli ulteriori mezzi propri messi a disposizione dai soci di DELTA HoldCo (euro xx milioni), è stata finanziata anche con mezzi di terzi ottenuti in parte da BETA TopCo (euro xx milioni) ed in parte dalla stessa ALFA (euro xx milioni), mentre una somma pari a euro xx milioni è stata impiegata per rifinanziare l’indebitamento della stessa società Target.
In particolare, DELTA HoldCo, in data xx 2023, ha deliberato un aumento di capitale sociale di euro xx milioni con relativo sovrapprezzo azioni di euro xx milioni, integralmente sottoscritto e versato da una parte dei soci e poi confluito, a titolo di mezzi propri, lungo la catena partecipativa del Gruppo fino a ALFA.
BETA TopCo, in data xx 2023, ha emesso un prestito obbligazionario garantito, retto dal diritto inglese, pari a complessivi euro xx milioni (il ”Prestito Obbligazionario”), sottoscritto e liberato da investitori istituzionali qualificati (i ”Noteholders”), fruttifero di interessi semestrali, suscettibile di capitalizzazione per opzione del debitore. Il Prestito Obbligazionario è stato garantito in favore dei Noteholders e del loro rappresentante comune (il ”Security Agent”) in modo autonomo rispetto agli altri finanziamenti del Gruppo ALFA mediante pegno di diritto italiano sulle azioni di BETA TopCo, mediante cessione in garanzia di diritto italiano dei crediti vantati da DELTA HoldCo per finanziamento soci, mediante pegno di diritto italiano su alcuni conti correnti di BETA TopCo, mediante pegno di diritto lussemburghese sul conto depositi sul quale sono state depositate le azioni dematerializzate di GAMMA MidCo, mediante cessione in garanzia di diritto italiano dei crediti vantati da BETA TopCo per finanziamento soci (”Garanzie BETA TopCo”).
GAMMA MidCo, a cascata, ha ottenuto un finanziamento soci di euro xx milioni da BETA TopCo, con interessi dovuti unicamente alla scadenza (c.d. PIK), a valere sulle risorse finanziarie reperite grazie al Prestito Obbligazionario ed ha concesso, per il medesimo importo, un finanziamento soci alla sua controllata diretta ALFA, sempre con interessi dovuti alla scadenza (c.d. PIK).
ALFA, in data xx 2023, ha a sua volta ottenuto un finanziamento bancario per complessivi euro xx milioni (il ”Finanziamento Addizionale”), garantito da pegno sulle azioni di ALFA stessa, da pegno sul 100 per cento delle azioni ZETA, da cessione in garanzia dei crediti infragruppo vantati da ZETA o dalle sue controllate e dei crediti da indennizzi risultanti dallo ”Share Purchase Agreement”, da cessione in garanzia di diritto italiano dei crediti vantati dal socio GAMMA MidCo per finanziamenti soci (le ”Garanzie ALFA”). ALFA, ottenute le risorse finanziarie nei modi e nei termini sopra indicati, ha dunque proceduto nel 2023 ad acquisire la Target.
Sul piano economico, BETA TopCo, in relazione alla ricerca di fonti di finanziamento sui canali non tradizionali del credito e di assistenza nelle fasi di negoziazione, emissione e sottoscrizione del Prestito Obbligazionario, ha sostenuto nel 2023 i seguenti oneri (unitamente definiti i ”Transaction Costs”): costi per consulenze legali annotati in via ordinaria nel registro IVA degli acquisti per l’anno 2023 e per prestazioni di consulenza rese da operatori e professionisti non residenti, che, in quanto territorialmente rilevanti in Italia, sono stati annotati anche nel corrispondente registro IVA vendite (c.d. reverse charge); costi notarili annotati, alla data della presente istanza, tra quelli per fatture da ricevere al 31 dicembre 2023; costi relativi a consulenti di ETA Investment Manager S.a.s, nella sua qualità di Investment Manager e rappresentante dei sottoscrittori del Prestito Obbligazionario, sostenuti da BETA TopCo ai sensi degli accordi in essere.
L’istante, in sede di invio di documentazione integrativa, ha specificato che si tratta di costi inerenti a servizi di assistenza legale per la predisposizione e la negoziazione dei contratti (i.e il Trust Deed, il Subscription Agreement) necessari all’emissione del prestito obbligazionario, costi per servizi di consulenza e assistenza professionale resi con riferimento alle ”Securities” del Prestito Obbligazionario, costi sostenuti per la negoziazione del prestito stesso, costi notarili per l’attività di assistenza corporate, costi per l’attività di consulenza e assistenza per l’emissione e la sottoscrizione del prestito resa a favore di ETA Investment Management S.a.s.
BETA TopCo, nel prossimo futuro (i.e. nel 2024), intende addebitare iTransaction Costs direttamente a carico di ALFA con applicazione dell’IVA, trattandosi di oneri sostenuti a beneficio di quest’ultima nell’ambito dell’acquisizione e del rifinanziamento di ZETA.
In relazione all’ottenimento del Prestito Obbligazionario, BETA TopCo rappresenta di aver sostenuto i seguenti costi pari ad euro xx milioni di cui: euro xx milioni per Arrangement Fee (pari al x% del valore nominale del Prestito Obbligazionario) esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, punto 1), del decreto IVA, portato a decurtazione delle somme ricevute in virtù del Prestito Obbligazionario medesimo (”Arrangement Fee”); euro xx mila, oltre IVA applicata in regime di reverse charge con aliquota ordinaria, per i servizi resi da ETA Investment Management S.a.s. in qualità di rappresentate degli obbligazionisti (i.e. Trustee) ai sensi del Trust Deed; euro xx mila, addebitati una tantum per l’attività di assistenza inizialmente prestata in merito all’emissione delle Notes resa da BANCA Italian Branch in qualità di Paying Agent (unitamente ai costi per i servizi resi da ETA Investment Management S.a.s. i ”Costi per Servizi Finanziari”). Inoltre, BETA TopCo dovrà sostenere i costi per gli interessi a cadenza semestrale al tasso fisso del x% più Euribor a 6 mesi, oltre ad un ulteriore x% annuo in caso di opzione per la capitalizzazione in luogo del pagamento semestrale.
Più nel dettaglio, nella nota integrativa inviata, l’istante chiarisce che l’Arrangement fee è una commissione dovuta da BETA TopCo a ETA SAS per il suo ruolo di arranger, cioè di soggetto deputato alla strutturazione e alla gestione del contratto di finanziamento (rectius del Prestito Obbligazionario), nonché al reperimento del maggior numero di sottoscrittori. In considerazione di ciò, la commissione è dovuta nella misura del x% dell’importo totale delle Notes sottoscritte alla data di chiusura della sottoscrizione del Prestito Obbligazionario.
BETA TopCo, in relazione al finanziamento soci erogato, ha addebitato nel 2023 a GAMMA MidCo una Commitment Fee pari a euro xx milioni, esente da IVA ex articolo 10, punto 1), del decreto IVA, determinata come somma dei costi sostenuti per l’ottenimento del Prestito Obbligazionario, portata a decurtazione del finanziamento soci medesimo, ed alla scadenza del finanziamento soci (xx 2029) addebiterà a GAMMA MidCo, in esenzione da IVA, ex articolo 10, punto 1), del decreto IVA, gli interessi dovuti determinati sulla base dello stesso tasso di interesse applicato al Prestito Obbligazionario maggiorati di xx punti base.
Specularmente, in relazione al finanziamento soci erogato a ALFA, GAMMA MidCo ha addebitato a ALFA una Commitment Fee pari a euro xx milioni, esente da IVA ex articolo 10, punto 1), del decreto IVA, esattamente pari alla Commitment Feeaddebitata nei suoi confronti da BETA TopCo, portata a decurtazione del finanziamento soci medesimo, ed alla scadenza del finanziamento (xx 2029) addebiterà a ALFA gli interessi dovuti sulla base del tasso di interesse applicato al Prestito Obbligazionario, maggiorato di xx punti base.
ALFA, corrispondentemente a quanto sopra esposto, si troverà addebitati iTransaction Costs ordinariamente soggetti ad IVA a cura di BETA TopCo e, in relazione al finanziamento soci erogato da GAMMA MidCo, la Commitment Fee, e gli interessi dovuti alla scadenza del finanziamento soci (xx 2029) in esenzione da Iva ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Iva.
In definitiva, BETA TopCo, attraverso l’emissione del Prestito Obbligazionario per euro xx milioni, ha consentito a ALFA (per il tramite di GAMMA MidCo) di ricevere ulteriori risorse finanziarie, diversamente non ottenibili, rispetto ai mezzi propri messi a disposizione dai soci di DELTA HoldCo e a quelle reperite autonomamente in virtù del Finanziamento Addizionale (euro xx milioni), così da poter dar seguito all’acquisizione ed al rifinanziamento della società danese ZETA.
Ciò in quanto, in virtù dell’esistenza di BETA TopCo lungo la catena partecipativa del Gruppo ALFA, è stato possibile approntare ulteriori e diverse garanzie per il Prestito Obbligazionario (i.e. le Garanzie BETA TopCo) rispetto alle garanzie rilasciate da GAMMA MidCo e da ALFA in relazione ai finanziamenti originari (ossia il ”Senior Facility (B1)” per euro xx milioni e il ”Senior Facility (B2)” per euro xx milioni) ricevuti per la realizzazione della precedente operazione straordinaria di acquisizione con indebitamento, avvenuta nel 2021, con cui ALFA è stata acquisita dagli attuali soci, nonché in relazione al Finanziamento Addizionale (i.e. le Garanzie ALFA).
Tanto premesso, le Istanti formulano i seguenti quesiti:
1) se sul piano giuridico (e non sul piano degli apprezzamenti di fatto che per loro natura non possono costituire oggetto di interpello) BETA TopCo e GAMMA MidCo costituiscono soggetti passivi IVA, nonostante le loro caratteristiche di holdingdi partecipazioni a struttura c.d. ”leggera” dotate del solo amministratore unico, e correlativamente, se le prestazioni di servizi per il riaddebito dei TC a cura di BETA TopCo e le prestazioni di servizi per gli interessi attivi sul finanziamento soci ricevuto da GAMMA MidCo siano da considerarsi operazioni rilevanti ai fini dell’IVA;
2) nel caso sia riconosciuta la soggettività passiva IVA di BETA TopCo e di GAMMA MidCo, le Istanti chiedono chiarimenti in ordine alle regole di detraibilità e/o indetraibilità dell’IVA sui Costi per Servizi Finanziari e sui Transaction Costs sostenuti da BETA TopCo in ragione agli addebiti compiuti o da compiersi a carico di GAMMA MidCo (Commitment Fee e interessi sul finanziamento soci) e di ALFA (gli stessiTransaction Costs), nonché in merito alla detraibilità in capo a ALFA dell’IVA addebitata da BETA TopCo all’atto del riaddebito dei TC.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 1), dopo aver richiamato i principali riferimenti normativi nazionali ed unionali in materia di soggettività passiva delle holding, come interpretati dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. le sentenze rese nelle cause n. C306/94, C77/01, C496/11, C108/14 e C109/14) e dai documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria (tra cui, la Risoluzione n. 305 del 2008, la Circolare n. 6 del 2016, la Risposta ad interpello n. 529 del 2022), le Istanti affermano che, ai fini che qui interessano, gli attuali orientamenti permettono di riconoscere la soggettività IVA ad una holding di partecipazioni che interferisca nella gestione delle proprie partecipate mediante la realizzazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, tra cui l’erogazione in loro favore di finanziamenti onerosi. Tuttavia osservano le Istanti i casi considerati riguardano tipicamente le holding dotate di una propria organizzazione e di propri costi di struttura, mentre nulla è stato detto in merito alla soggettività passiva IVA di quelle holding di partecipazioni a struttura leggera che, come BETA TopCo e GAMMA MidCo, pur in assenza di un’autonoma organizzazione di mezzi e persone, svolgono, a valere sulle risorse reperite presso finanziatori terzi, la medesima attività di erogazione di finanziamento ai soci.
A parere delle Istanti, da una lettura in chiave unionale dell’art. 4 del Decreto IVA, ciò che assume rilevanza ai fini della soggettività passiva delle holding di partecipazione non sono tanto le caratteristiche, sul piano soggettivo, di queste ultime, quanto piuttosto le caratteristiche, sul piano oggettivo, delle operazioni dalle medesime compiute, in quanto riconducibili a cessioni di beni o, come nel caso di specie, a prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.
Su tali basi, in linea con gli orientamenti della CGUE, una holding che si limiti a detenere partecipazioni e a ricevere dividendi è da considerarsi priva di soggettività passiva dal momento che tali dividendi, in sé, non sono oggettivamente riconducibili ad alcuna operazione rilevante ai fini IVA.
Per converso, secondo le Istanti, una holding che, oltre a percepire dividendi, sul piano oggettivo, effettui operazioni rilevanti ai fini IVA nei confronti delle proprie partecipate, come accade nel caso della concessione di finanziamenti fruttiferi di interessi, è da considerarsi provvista di soggettività passiva, a prescindere dal fatto che tale holding, sul piano soggettivo, sia o meno dotata di una propria organizzazione di mezzi e persone.
In definitiva, nel caso di specie, le istanti ritengono che il reperimento del Prestito obbligazionario, poi messo a disposizione di ALFA nelle forme sopra descritte, sia stato il frutto dell’attività e del ruolo ricoperto, nell’ambito della riorganizzata catena partecipativa del Gruppo ALFA, da BETA TopCo e da GAMMA MidCo, e che tale ruolo e tali attività, pur in assenza di un’autonoma organizzazione di uomini e mezzi, secondo gli insegnamenti della CGUE, integrino un’interferenza nella gestione di ALFA idonea a qualificare le due subholding quali soggetti passivi IVA.
Corrispondentemente il riaddebito dei Transaction Costs e l’addebito degli interessi sul finanziamento soci nei confronti di ALFA costituiscono, secondo le Istanti, altrettante prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’imposta, in quanto rese da soggetti passivi dell’IVA.
Nel presupposto del riconoscimento della soggettività passiva ai fini IVA a BETA TopCo e GAMMA MidCo, relativamente al secondo quesito formulato, le istanti ritengono che l’IVA assolta a vario titolo relativamente ai TC e ai costi per servizi finanziari sia soggetta, segnatamente per BETA TopCo, alle regole di detraibilità/indetraibilità specifica di cui all’art.19, commi 1 e 2, del D.P.R. n.633 del 1972. È, infatti, opinione delle istanti che l’IVA sui suddetti costi non possa essere assoggettata alle regole del pro-rata IVA di cui agli articoli 19, comma 5, e 19 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, per le ragioni di seguito illustrate.
Al riguardo, dopo aver evidenziato che sulla base dei principi derivanti da consolidati orientamenti di prassi e giurisprudenziali (cfr. sentenze Cassazione n. 7654 del 2017 e n. 8813 del 2019), l’attività di concessione di finanziamento ai soci da parte di BETA TopCo non può considerarsi, data la sua rilevanza, occasionale o accessoria ai fini dell’esclusione dal pro-rata IVA, ai sensi del comma 2 dell’art.19 bis del Decreto IVA, le Istanti tuttavia fanno presente che le operazioni esenti a tal fine rilevanti poste in essere da BETA TopCo, quali gli interessi attivi sul finanziamento soci concesso a GAMMA MidCo, potranno ritenersi effettuate solo nel 2029, alla scadenza del finanziamento, o, se anteriore, all’atto dell’emissione della relativa fattura.
In tal senso depongono letteralmente, secondo le Istanti, gli articoli 19, comma 5, e 19bis, comma 1, del decreto IVA che, ai fini del calcolo della percentuale di detrazione IVA, fanno testualmente riferimento all’effettuazione delle operazioni considerate.
In senso conforme pare essere del resto la Circolare n. 54/E del 2002, paragrafo 16.7, la quale ha escluso che il pro-rata IVA possa applicarsi ad un soggetto che, pur svolgendo attività in parte esente ed in parte imponibile, in un dato anno di imposta non abbia compiuto alcuna operazione attiva.
Secondo le Istanti quanto sopra varrebbe corrispondentemente ad escludere che l’IVA assolta a vario titolo da BETA TopCo a valere sui Transaction Costs e sui Costi per Servizi Finanziari sia soggetta a pro-rata IVA, atteso che tali costi sono stati sostenuti in un anno (2023) diverso da quello (2029) in cui gli interessi attivi assumeranno rilevanza ai fini IVA come operazioni esenti.
Inoltre, con riferimento alla Commitment Fee addebitata nel 2023 da BETA TopCo a GAMMA MidCo, le Istanti ritengono che sebbene si tratti di una prestazione esente ex articolo 10, punto 1), del decreto IVA, la stessa non possa di per sé determinare alcun pro-rata per tale anno in relazione alla detrazione dell’IVA assolta da BETA TopCo.
Ciò in quanto la Commitment Fee, da un lato, non può essere considerata un onere accessorio rispetto al finanziamento soci erogato da BETA TopCo, essendo correlata all’addebito dei costi per Arrangement Fee e dei Costi per Servizi Finanziari sostenuti in relazione al Prestito Obbligazionario e, dall’altro, per la sua esiguità rispetto agli interessi derivanti dal finanziamento soci medesimo, non può che essere ritenuta occasionale in considerazione dei sopra richiamati orientamenti della prassi amministrativa e della giurisprudenza di legittimità.
Per l’effetto di quanto argomentato, le Istanti ritengono che, in applicazione delle regole di detraibilità/indetraibiità specifica, l’IVA relativa ai Costi per Servizi Finanziari sarà da considerare indetraibile nell’anno 2023, data la sua correlazione con la Commitment Fee addebitata a GAMMA MidCo in esenzione da IVA ex articolo 10, punto 1), del decreto IVA. A sua volta, l’IVA assolta da BETA TopCo a valere sui Transaction Costs sarà, per le medesime ragioni sopra illustrate, da considerarsi detraibile nel medesimo anno 2023 in quanto relativa ad oneri che verranno riaddebitati a ALFA con IVA nel corso del 2024.
Correlativamente, ALFA, in quanta destinataria di operazioni rilevanti ai fini IVA, potrà esercitare il diritto di detrazione dell’IVA che sarà applicata da BETA TopCo all’atto del riaddebito dei TC.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Giova preliminarmente evidenziare che il parere reso alla presente istanza di interpello con la quale le Istanti formulano i quesiti interpretativi sopra evidenziati in relazione alla complessa operazione sopra descritta è reso in termini di principio e sulla base degli elementi e dei documenti forniti dalle Società e successivamente puntualmente richiamati, qui assunti acriticamente, nel presupposto della loro veridicità e completezza. La verifica di tali elementi e documenti, infatti, implica, di per sé, accertamenti fattuali non esperibili in sede di interpello, rispetto ai quali rimane impregiudicato il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Coerentemente ai principi che regolano l’istituto dell’interpello, il presente parere si limita, quindi, a riportare esclusivamente valutazioni di principio in ordine ai quesiti formulati dalle Istanti aventi ad oggetto il riconoscimento della soggettività passiva ai fini IVA in capo alle subholding BETA TopCo e GAMMA MidCo e la detraibilità dell’imposta assolta sui Transaction Costs, sulla scorta delle previsioni della direttiva unionale e delle norme interne di riferimento ed alla luce dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dai giudici nazionali, nel quadro della prassi amministrativa di interesse.
Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 1) attinente al riconoscimento della soggettività passiva in capo alle subholding, si fa presente, in linea generale, che, in merito al requisito soggettivo richiesto per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (”Direttiva IVA”), recepito nella normativa interna dall’articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 26.10.1972 n. 633 (anche Decreto IVA): ”Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazioni di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica, lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.
In ambito nazionale, l’articolo 4, primo comma, del decreto IVA prevede che ”Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile.”
In tema di holding, l’articolo 4, quinto comma, lettera b) del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che ”non sono considerate attività commerciali, anche in deroga al secondo comma: (…) b) il possesso non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate”.
Con specifico riferimento alle holding, la Corte di Giustizia europea, con orientamento ormai consolidato, ha precisato che la mera detenzione di una partecipazione societaria, come pure la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese, senza interferenza in modo diretto o indiretto nella gestione di queste ultime, non integra un’attività economica ai sensi della disciplina IVA, tale da conferire alla società che le ha effettuate la qualifica di soggetto passivo d’imposta. A tal riguardo, chiarisce la Corte ”l’interferenza di una società holding nella gestione delle società nelle quali ha assunto partecipazioni costituisce un’attività economica (…) ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA (…) quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della società holding alle sue controllate” (cfr. sentenza 16 luglio 2015, cause riunite C108/14 e C109/14, Laurentia, Minerva e Marenave, e giurisprudenza ivi citata).
Per quanto di interesse ai fini della presente istanza, la CGUE, nella sentenza EDM, causa C77/01, in linea con la precedente sentenza Régie dauphinoise, causa C306/94, ha stabilito che gli interessi conseguiti da una holding in relazione ai prestiti concessi alle partecipate rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, in quanto tali interessi, a differenza di quanto accade per i dividendi su partecipazioni, non possono considerarsi il frutto della semplice disponibilità di un bene ma costituiscono piuttosto il corrispettivo per il capitale concesso al terzo. In tal senso, la Corte ha ritenuto che una holding che concede prestiti onerosi alle partecipate agisce in qualità di soggetto passivo, in quanto le operazioni in questione vengono compiute nell’ambito di un obiettivo imprenditoriale o ad un fine commerciale, contraddistinto in particolare dall’intento di garantire la redditività dei capitali investiti.
La Corte di Giustizia ha dunque concluso che la concessione annua, da parte di una holding, di prestiti onerosi a società partecipate costituisce attività economica compiuta da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, ai sensi degli articoli 2, punto n. 1, e 4, punto n. 2, della sesta direttiva, esente ai sensi dell’art. 13 della medesima direttiva, a prescindere dal fatto che tali prestiti siano concessi a titolo di sostegno economico alle dette società ovvero a titolo di investimento di eccedenze di tesoreria o per altre ragioni.
Per quanto concerne la posizione dell’Amministrazione finanziaria, in linea con quanto espresso dalla Corte di Giustizia UE, nella Circolare 30 marzo 2016, n. 6/E, in tema di operazioni di acquisizione con indebitamento, è stato precisato, per quanto di interesse nel caso di specie, che ”(…) la mera detenzione di una partecipazione societaria, senza il compimento di operazioni ulteriori e soggette ad IVA, non configura lo svolgimento di un’attività economica, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo dell’imposta”.
Tale riconoscimento, infatti, è subordinato all’avvenuta ”ingerenza” o ”interferenza” nella gestione delle stesse società controllate, che si traduce nel compimento di operazioni rientranti nell’ambito applicativo dell’imposta, quali le prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici verso le società consociate.
Tanto premesso, in merito al caso in esame, sulla base dei dati e dei documenti forniti dall’Istante e, come sopra evidenziato, assunti in questa sede acriticamente, è possibile affermare quanto segue.
Ai fini dell’inquadramento della questione relativa alla soggettività passiva di BETA TopCo e di GAMMA MidCo (1° quesito), va rilevato che, secondo quanto argomentato dalle stesse istanti e confermato sul piano formale dalle visure della Camera di Commercio, oltre all’attività di detenzione di partecipazioni in società italiane ed estere, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, le Istanti possono anche ”assumere finanziamenti dai propri soci o da terzi o accedere ad ogni altro tipo di credito, assumere o emettere obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrants e altri strumenti finanziari, concedere finanziamenti a società, direttamente o indirettamente, partecipate, …. e, infine, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci”.
Dalla disamina delle informazioni fornite dalle Istanti emerge che BETA TopCo e GAMMA MidCo sono due subholding a struttura leggera costituite, nell’ambito di un progetto di riorganizzazione della catena partecipativa del Gruppo ALFA, al fine di reperire ulteriori risorse finanziarie attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario garantito di euro xx milioni e la successiva erogazione a cascata di un finanziamento soci fruttifero alla propria controllata ALFA finalizzato all’acquisizione della società danese ZETA.
Tali risorse finanziarie sono state ottenute grazie alle garanzie aggiuntive che BETA TopCo ha potuto fornire rispetto alle garanzie fornite da ALFA con riferimento ai finanziamenti originari connessi alla precedente operazione di MLBO (euro xx Milioni) e al finanziamento aggiuntivo di euro xx Milioni volto all’acquisizione della società ZETA.
Ciò posto, pur ribadendo che le valutazioni in merito all’elemento organizzativo vengono rese in termini puramente di principio, restando impregiudicata ogni attività di controllo in relazione a diverse articolazioni dello scenario prospettato, si evidenzia che l’attività di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive svolta da BETA TopCo, attraverso l’emissione del prestito obbligazionario, la concessione di una serie articolata di garanzie (quali il pegno sulle azioni di BETA TopCo, la cessione in garanzia dei crediti vantati da DELTA HoldCo e da BETA TopCo per finanziamento soci, il pegno su alcuni conti correnti di BETA TopCo), la stipula degli stessi contratti, l’importo dei finanziamenti concessi a ALFA per l’ulteriore acquisizione appaiono elementi potenzialmente espressivi di capacità manageriale e strategica, funzionale al compimento delle operazioni economiche svolte dalla subholding che sembra agire, dunque, come qualsiasi altro operatore economico attivo nel mercato a cui la partecipata avrebbe potuto rivolgersi al fine di reperire risorse per completare l’operazione di acquisizione di ZETA.
L’Amministrazione finanziaria, con la Risoluzione n. 305 del 2008, seppur con riferimento alla valutazione dell’accessorietà della concessione del finanziamento alle società partecipate ai fini dell’esclusione dal pro-rata di detraibilità, ai sensi dell’art.19bis, comma 2, del Decreto Iva, da parte della holding che affermava di svolgere tali operazioni con semplice scambio di corrispondenza, ha chiarito che ”…. l’attività finanziaria descritta dalla società istante non sembra possa considerarsi effettuata con un limitassimo impiego di lavoro, beni e servizi. La stessa, infatti, come affermato dall’istante, non si perfeziona attraverso un mero ”scambio di corrispondenza”, ma, in considerazione del notevole impegno finanziario richiesto, implica un’attività più complessa, che sembrerebbe richiedere un’organizzazione specifica per la gestione e il raggiungimento dei risultati attesi.”
Di conseguenza, sulla base degli elementi forniti, la complessa attività di finanziamento infragruppo posta in essere da BETA TopCo, a parere della scrivente, si sostanzia in un’attività di natura finanziaria a favore delle partecipate, che, in linea con i principi espressi dalla CGUE e richiamati dalla prassi, determina ingerenza o interferenza nella gestione di ALFA in ragione, tra l’altro, dell’ammontare delle somme veicolate e delle garanzie prestate ai fini del rimborso dei finanziamenti.
Per quanto riguarda la possibilità di considerare quali prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA il riaddebito da BETA TopCo a ALFA dei Transaction Costs (costi di consulenza ed assistenza sostenuti nel 2023 in relazione alla ricerca di finanziamenti ed alle fasi di negoziazione, emissione e sottoscrizione del Prestito obbligazionario) e l’addebito a GAMMA MidCo degli interessi sul finanziamento nonché della Commitment Fee (pari ad euro xx Milioni), in quanto prestazioni rese, nei termini anzidetti, da soggetti passivi (i.e. subholding), si fa presente quanto segue.
In linea di principio, il riaddebito ad una società di costi sostenuti per suo conto rileva, ai fini IVA, qualora sia ravvisabile nell’ambito dei rapporti tra le parti lo schema giuridico del mandato senza rappresentanza. In tal caso, le prestazioni rese in qualità di mandatario senza rappresentanza, mantengono la stessa natura delle prestazioni sottostanti per quanto riguarda sia l’aliquota che il trattamento fiscale del servizio reso ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. RM 6/E del 11 febbraio 1998).
Al riguardo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 24 febbraio del 2022, resa nella causa C605/20, ha chiarito che anche il riaddebito del puro costo è attratto nella sfera di applicazione dell’IVA se, alla luce dei rapporti negoziali tra le parti, è effettuato a fronte di una prestazione di servizi da società che agiscono nella loro qualità di soggetti passivi ed in nome proprio.
Ai fini che qui interessano, giova richiamare l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13085 del 30 giugno 2020, con la quale la Suprema Corte ha specificato che, ai fini della detrazione dell’IVA sulle prestazioni di servizi forniti o acquistati dalla controllante a favore della controllata (cost sharing), devono emergere l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio, ovvero l’effettività e l’inerenza della spesa rispetto all’attività esercitata dalla controllata e il reale vantaggio che deriva a quest’ultima. In tale ordinanza, in particolare, pur dibattendo sulla detrazione in capo alla controllata, si riconosce l’assoggettamento all’imposta delle prestazioni di servizi acquistate dalla holding a vantaggio della controllata, se l’utilità di tali servizi si estrinseca nella sfera economica di quest’ultima.
In definitiva, avendo riguardo al caso in esame, se i costi di consulenza e assistenza (Transaction Costs) sopra descritti sono stati sostenuti da BETA TopCo a beneficio di ALFA, in quanto collegati al reperimento delle risorse finanziarie aggiuntive a favore di ALFA ai fini dell’acquisizione, da parte di quest’ultima, della società ZETA, secondo quanto rappresentato nell’istanza e ribadito in sede di documentazione integrativa, e qui assunto acriticamente, si può ragionevolmente ritenere che il riaddebito di tali costi coerentemente con le considerazioni sopra esposte sia rilevante ai fini IVA. Conseguentemente, sussistendo i presupposti soggettivo e oggettivo di applicazione dell’imposta, nei termini anzidetti, il riaddebito dei Transaction Costs dovrà essere assoggettato ad IVA.
Per quanto concerne, il secondo quesito concernente le modalità di esercizio del diritto di detrazione dell’IVA e la misura della detrazione spettante si fa presente, preliminarmente, in via generale che, come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea ”….una holding …..la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione. Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell’imposta sul valore aggiunto che è proporzionale all’importo relativo alle prime operazioni…’‘ (cfr. sentenza 6 settembre 2012, causa C496/11).
Ciò posto, si ricorda che, in base all’articolo 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, in presenza come sembrerebbe nel caso in esame di attività che danno luogo sia ad operazioni imponibili che ad operazioni esenti, la detrazione dell’IVA è ridotta in ragione della percentuale corrispondente al rapporto previsto dall’art. 19bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 (c.d. pro-rata di detraibilità, pari al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nel medesimo anno). In deroga a tale regola di carattere generale, il comma 2 dell’art. 19bis prevede un meccanismo correttivo in base al quale non devono essere compresi nell’ambito del suddetto rapporto e, conseguentemente, non sono rilevanti ai fini della riduzione della detrazione, le operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 9) dell’art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, quando le stesse non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo d’imposta, ovvero sono accessorie alle operazioni imponibili.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, in merito al carattere occasionale o accessorio delle attività di concessione di finanziamenti, in numerosi documenti di prassi (cfr. Risoluzione n. 305 del 2008, sopra citata, nonché Risposta ad interpello n. 529 del 2022, a cui si rinvia per approfondimenti) ha dato rilevanza all’entità dell’impegno finanziario assunto, nonché alla circostanza che l’attività finanziaria nei confronti delle società appartenenti al Gruppo è una delle attività che tipicamente connotano le Holding dinamiche, tra le quali intendono collocarsi le Istanti.
Nel caso di specie, si ritiene che la concessione di finanziamenti da parte di BETA TopCo ed il riaddebito della Commitment Fee strettamente connessa alla concessione del finanziamento, operazioni esenti da IVA, non possano considerarsi occasionali o accessorie ai fini del pro-rata rispetto all’attività propria delle subholding.
Tutto ciò premesso, stante l’effettuazione da parte delle subholding di operazioni esenti (attività di finanziamento) e di operazioni imponibili (i.e. riaddebito intercompany dei TC), ai fini della misura della detrazione spettante a BETA TopCo, torna applicabile la percentuale di detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972. Più nel dettaglio, coerentemente con il dettato normativo in base al quale la detrazione può essere esercitata ”al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo” (cfr. art. 19, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972), l’IVA relativa sia ai Costi
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per Servizi Finanziari sia ai TC potrà essere detratta nel 2023, applicando la relativa percentuale di detrazione ex art. 19bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
Nello specifico, è il caso di evidenziare che l’operazione di finanziamento deve considerarsi effettuata, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel 2023, in quanto la Commitment Fee viene addebitata in esenzione nei confronti di GAMMA MidCo nel predetto anno e, contrariamente a quanto sostenuto dall’Istante, costituisce un emolumento strettamente funzionale all’operazione di finanziamento, determinando la rilevanza dell’operazione esente, ai fini del pro-rata di detrazione, nel 2023, a nulla rilevando, ai fini dell’effettuazione dell’operazione e della detrazione, il pagamento nel 2029 degli interessi sul finanziamento di cui trattasi.
Infine, per completezza di trattazione, si fa presente che l’esercizio del diritto di detrazione da parte di ALFA dell’Iva addebitata da BETA TopCo seguirà gli ordinari criteri di carattere generale previsti dagli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA, assumendo rilevanza a tal fine l’attività svolta da ALFA.