AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 85 del 19 gennaio 2023
IVA – Somma corrisposta nell’ambito di ”Accordo di riequilibrio” – Art. 3 D.P.R. 633/1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante ALFA (d’ora in avanti anche solo ALFA) fa presente quanto segue:
in data xx novembre xxxx, BETA, GAMMA e DELTA hanno sottoscritto dei contratti per l’acquisto di partecipazioni in ZETA in proprio o per persona da nominare (di seguito, i ”Contratti di Compravendita”);
in pari data, BETA, GAMMA e DELTA hanno sottoscritto un patto parasociale
(condizionato al perfezionarsi dei Contratti di Compravendita), volto a disciplinare anche il regime di circolazione delle azioni di ZETA;
secondo quanto previsto dal patto parasociale BETA, GAMMA e DELTA (o società ad esse affiliate) non avrebbero potuto procedere all’acquisto di ulteriori azioni di ZETA senza il preventivo consenso scritto di BETA E GAMMA;
in data x maggio xxxx BETA ha costituito ALFA;
il xx maggio xxxx, in esecuzione dei Contratti di Compravendita:
ALFA (parte nominata da BETA) ha acquistato una partecipazione del 42,255 % del capitale di ZETA;
GAMMA ha acquistato una partecipazione del 10,268%;
EPSILON, parte nominata da DELTA, ha acquistato una partecipazione rappresentativa del 6,736%;
in data xx giugno xxxx BETA ha conferito la propria partecipazione in ALFA a favore di KAPPA;
ALFA e KAPPA erano vincolate in solido con BETA al Patto Parasociale in qualità di affiliate di BETA;
in data xx novembre xxxx ALFA e GAMMA hanno prestato il proprio consenso preventivo a che ciascuna di esse acquistasse, in proporzione alla propria partecipazione al capitale di ZETA, ulteriori azioni di ZETA complessivamente rappresentative di una percentuale del capitale sociale non superiore al 10,848%;
in esecuzione degli acquisti previsti il capitale sociale di ZETA veniva così suddiviso: ALFA 49,895%; GAMMA 12,124%; EPSILON 7,954%; soci di minoranza 30,027%;
in data xx aprile xxxx ALFA, GAMMA e DELTA hanno sottoscritto un accordo di ”consenso e riequilibrio” (di seguito, l”’Accordo di Riequilibrio”), ai sensi del quale ALFA ha accettato di prestare il proprio consenso all’acquisto da parte di GAMMA e EPSILON di ulteriori azioni di ZETA. L’Accordo di Riequilibrio prevedeva altresì che nell’ipotesi di disinvestimento delle azioni ZETA da parte di GAMMA, al verificarsi di talune condizioni, quest’ultima avrebbe provveduto al riequilibrio del rendimento della partecipazione detenuta da ALFA in ZETA mediante il pagamento da parte di GAMMA a ALFA di una somma di danaro o mediante il trasferimento di azioni ZETA per un valore equivalente alla somma dovuta (di seguito, la ”Balance Consideration”);
il xx febbraio xxxx è divenuta giuridicamente efficace la scissione di ALFA a favore KAPPA con attribuzione a quest’ultima, in qualità di beneficiaria, dell’Accordo di Riequilibrio;
in data xx maggio xxxx, GAMMA ha sottoscritto (così come EPSILON, con separato accordo) gli accordi vincolanti per la cessione delle proprie partecipazioni in ZETA in favore di BETA. In tale sede, è stato fra le altre cose riconosciuto a KAPPA, l’importo di Euro 25 milioni a titolo di Balance Consideration;
il x novembre xxxx nell’ambito del perfezionamento delle compravendite fra GAMMA ed EPSILON (separatamente, in qualità di venditori) e BETA (in qualità di acquirente), KAPPA ha incassato la Balance Consideration.
Tanto premesso l’Interpellante chiede conferma all’Agenzia delle Entrate che:
i. la Balance Consideration non costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA per difetto del presupposto oggettivo del tributo;
ii. in via subordinata, la Balance Consideration costituisca il corrispettivo di una operazione esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4) del d.P.R. n. 633/1972, in quanto relativa ad azioni.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In primo luogo, l’Istante ritiene che non sussista corrispettività tra il consenso e la Balance Consideration e che, quindi, l’operazione non sia rilevante ai fini IVA sotto il profilo oggettivo.
Secondo costante giurisprudenza della CGUE, la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come ”operazione a titolo oneroso” presuppone l’esistenza di un nesso diretto tra la prestazione e il corrispettivo percepito dal prestatore. Tale nesso esiste se tra committente e prestatore intercorre un rapporto giuridico avente per oggetto lo scambio di prestazioni e se il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato.
A parere dell’Istante, dall’esame dell’Accordo di Riequilibrio emergerebbe che il Consenso preventivo accordato da ALFA non comporta ”automaticamente” il pagamento di un corrispettivo. Ai sensi della clausola 5 dell’Accordo di Riequilibrio, la Balance Consideration viene riconosciuta solo al verificarsi di alcuni eventi. In particolare, GAMMA deve riconoscere la Balance Consideration non solo se (i) procede all’acquisto di azioni ZETA, ma anche se (ii) procede ad un successivo disinvestimento nel capitale di ZETA e ancora se (iii) a seguito di tale eventuale successivo disinvestimento si realizzi un disallineamento fra il proprio tasso interno di rendimento dell’investimento (di seguito ”IRR”) originario in ZETA, e l’IRR dell’investimento originario di ALFA. In particolare, la Balance Consideration sarebbe stata dovuta solo nell’ipotesi in cui l’IRR di GAMMA, a seguito dell’alienazione delle partecipazioni in ZETA, fosse risultata superiore al 12%.
La circostanza che l’IRR di GAMMA, derivante dalla cessione delle partecipazioni, fosse superiore al 12% rappresenta un elemento incerto e, invero, nemmeno sotto il controllo diretto di GAMMA o di ALFA. Tale incertezza sarebbe idonea a rendere solo eventuale la spettanza della Balance Consideration.
Quest’ultima, infatti, avrebbe potuto non venire ad esistenza, nonostante GAMMA avesse compiuto entrambi gli atti previsti dall’Accordo di Riequilibrio che dipendono dal proprio dominio (acquisto di azioni ZETA e la successiva alienazione). Se all’atto del disinvestimento delle partecipazioni l’IRR di GAMMA fosse stato inferiore o uguale al 12%, il Consenso sarebbe stato concesso gratuitamente.
Tale conclusione sarebbe avvalorata dall’interpretazione della giurisprudenza della CGUE e dalla conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui una prestazione di servizi costituisce un presupposto impositivo se sia di per sé remunerata da un corrispettivo certo, e che la presenza di un solo compenso eventuale non sarebbe idonea a concretare tale presupposto (Sentenza del 10 novembre 2016, causa C432/15, Bastova, punti 37 e 38.)
In via subordinata alla qualificazione dell’operazione come fuori campo Iva per carenza del nesso sinallagmatico, l’Istante ritiene che la Balance Consideration costituisca il corrispettivo di un’operazione esente, in quanto operazione relativa ad azioni secondo l’art. 10, comma 1, n. 4) del del d.P.R. n. 633/1972, a mente del quale sono esenti ”[…] le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero crediti; […]”.
Sul tema, a parere dell’istante, la posizione dell’Agenzia risulta conforme ai principi comunitari, poiché conferma che un’operazione relativa a depositi di fondi, conti correnti, giroconti e pagamenti di denaro deve essere idonea ad implicare modifiche giuridiche e finanziarie in capo al destinatario del servizio. A tal fine, l’Agenzia considera imponibili le prestazioni di servizi che non generano esposizioni finanziarie a debito o a credito per il cliente, quali la raccolta e la catalogazione di informazioni contrattuali, mentre siano esenti i servizi di pagamento, se il prestatore risponde della corretta esecuzione del trasferimento di denaro (Risoluzione dell’11 dicembre 2009, n. 283/E).
Secondo l’Istante nel Consenso sarebbe riscontrabile la capacità di creare diritti e obblighi in relazione al trasferimento di azioni ZETA, così come richiede la giurisprudenza della CGUE. Il paragrafo 9.3 del Patto Parasociale comporta una limitazione del diritto di circolazione delle azioni ZETA in capo a ALFA, GAMMA ed EPSILON tale da impedire l’acquisto di ulteriori azioni senza il preventivo accordo di ALFA e GAMMA, comportando quindi la creazione di diritti e obblighi in relazione alla possibilità di acquistare partecipazioni in ZETA. Da ciò discenderebbe che il Consenso non può che presentare la medesima capacità di costituire diritti ed obblighi sulle azioni ZETA.
Pertanto, qualora la Balance Consideration rappresentasse il corrispettivo del Consenso, si tratterebbe del prezzo di una prestazione relativa alle azioni ZETA, in quanto è per effetto del Consenso che GAMMA procede all’acquisto di ulteriori partecipazioni al capitale di ZETA.
Alle stesse conclusioni si giungerebbe ad avviso dell’Istante analizzando gli orientamenti in tema di operazioni relative ai diritti di opzione, aventi ad oggetto, in particolare, la rinuncia all’esercizio da parte del titolare a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Nel contesto dell’interpello, prot. n. 50117/2002, la Direzione Regionale della Lombardia si è pronunciata sul trattamento IVA del corrispettivo pagato da un’impresa ad un altro soggetto, titolare di un diritto di opzione alla sottoscrizione di nuove azioni di una società target (partecipata da entrambi), a fronte della rinuncia di quest’ultimo soggetto ad esercitare il diritto.
Nello specifico l’interpello riguardava il caso di un’impresa italiana che rinunciava, a fronte di un corrispettivo, all’esercizio del diritto di opzione alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione di una società residente e l’acquirente procedeva alla sottoscrizione delle azioni rimaste inoptate dal cedente. Sul regime IVA applicabile alle somme corrisposte dall’acquirente a fronte della rinuncia al diritto di opzione, le parti non concordavano. Il cedente infatti riteneva che le somme percepite dovessero essere soggette ad IVA, in quanto corrispettivo per ”obbligazione di non fare” ex. art. 3, comma 1, del Decreto IVA. Di converso, l’acquirente ravvisava che la rinuncia al diritto di opzione potesse qualificarsi come ”operazione relativa ad azioni, obbligazioni e altri titoli” e, per l’effetto, il corrispettivo da esso pagato avrebbe dovuto considerarsi esente.
L’Agenzia (i) ha ritenuto esistente la connessione e la strumentalità di tale operazione rispetto alla transazione sul titolo azionario, e ha quindi sancito la prevalenza di quest’aspetto rispetto alla configurazione dell’operazione quale ”obbligazione di non fare”; e (ii) conseguentemente, ha ritenuto che la rinuncia al diritto di opzione andasse ricompresa nel novero delle ”operazioni relative ad azioni” ex art. 10 del d.P.R. n. 633/1972 e quindi esenti.
Ad avviso dell’Istante, tali principi dovrebbero applicarsi anche al quesito oggetto di Interpello.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Giova preliminarmente evidenziare che con l’istanza di interpello in esame l’Istante ha posto un dubbio connesso alla qualificazione della Balance Consideration dell’Accordo di consenso e riequilibrio quale corrispettivo o meno di una prestazione di servizi in seno alla complessa regolamentazione dei rapporti in essere tra le parti.
In sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa con la quale la scrivente ha, tra le altre cose, richiesto chiarimenti sull’inquadramento giuridico del suddetto Accordo ha fornito ulteriori elementi producendo, in particolare, come si evidenzierà anche di seguito un parere pro veritate in ordine alla qualificazione civilistica del predetto schema negoziale che, sulla base delle clausole contrattuali ivi previste, riconduce l’Accordo tra i contratti ”aleatori atipici” o ”contratti aleatori per volontà delle parti”.
Il presente parere è reso, pertanto, in sede interpretativa e verte esclusivamente sugli effetti IVA conseguenti alla qualificazione giuridica della Balance Consideration, effettuata sulla base delle informazioni e dei documenti addotti dalle parti, nel presupposto della loro veridicità e completezza.
Ciò premesso, nelle linee generali, si ricorda che ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 ”Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
Con riferimento alla sinallagmaticità presupposto essenziale per configurare una operazione rilevante ai fini Iva giova ricordare che la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato che ”la base imponibile di una prestazione di servizi é costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso diretto fra il servizio prestato e il controvalore ricevuto” (sentenza del 3 marzo 1994, C16/93, Tolsma). Quindi, si configura un’operazione imponibile, ”soltanto quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente” (sentenza del 2 giugno 2016 C263/15, Lajvér).
La stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea ha avuto modo di indagare anche la rilevanza ai fini iva in termine di sussistenza o meno di un nesso di corrispettività dei contratti aleatori con la nota sentenza 10 novembre 2016, causa C432/15, Bastova, in cui la stessa Corte, dopo aver ricordato che ”Secondo una giurisprudenza costante …, la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come «operazione a titolo oneroso» presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario (v., in particolare, sentenze del 3 marzo 1994, Tolsma, C16/93, EU:C:1994:80, punti 13 e 14, nonché del 29 ottobre 2015, Saudaor, C174/14, EU:C:2015:733, punto 32) e che ”il carattere incerto della stessa esistenza di un compenso spezza il nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario e il compenso eventualmente ricevuto (v., per analogia, sentenze del 3 marzo 1994, Tolsma, C16/93, EU:C:1994:80, punto 19, e del 27 settembre 2001, Cibo Participations, C16/00, EU:C:2001:495, punto 43).”, si è interrogata se ”anche la «messa a disposizione» di un cavallo da parte del suo proprietario, soggetto passivo dell’IVA, all’organizzatore di una corsa ippica costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso il cui corrispettivo potrebbe essere costituito dal premio eventualmente vinto dal cavallo grazie alla posizione ottenuta al traguardo, o dal servizio fornito dall’organizzatore della corsa e consistente nel consentire la partecipazione del cavallo, o ancora da un’altra retribuzione.”.
In occasione di tale sentenza, la Corte di Giustizia ha statuito che ”… la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario, soggetto passivo dell’IVA, all’organizzatore di una gara ippica per far partecipare il cavallo alla corsa, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della suddetta disposizione, nell’ipotesi in cui essa non comporti il versamento di un compenso per la partecipazione o di un’altra retribuzione diretta e in cui solo i proprietari dei cavalli che si sono classificati in una posizione utile nella corsa ricevano un premio, ancorché determinato in anticipo. Siffatta messa a disposizione di un cavallo costituisce invece una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso nel caso in cui dia luogo al versamento, da parte dell’organizzatore, di una retribuzione indipendente dalla posizione in classifica ottenuta dal cavallo nella corsa”.
Nelle motivazioni della sentenza in commento la Corte evidenzia, tra l’altro (punto 37), che ”Per quanto l’organizzatore della gara si sia impegnato a elargire tale premio, il cui importo sia fissato e noto in anticipo, resta il fatto che l’ottenimento del premio è così subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione e sottoposto ad una certa alea. Orbene tale alea esclude, in forza della giurisprudenza ricordata al punto 28 della presente sentenza, l’esistenza di un nesso diretto tra la messa a disposizione del cavallo e la vincita di un premio”.
A tali principi si è uniformata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in relazione alla qualificazione ai fini IVA dei cd. ”premi impegnativa” dovuti solo al maturare di un determinato presupposto, dopo aver richiamato la sopra menzionata giurisprudenza unionale, ha avuto modo di evidenziare che lo scambio (che assicura la correlatività ai fini iva) ”pretende:
a. la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano le attribuzioni patrimoniali;
b. la reciprocità delle attribuzioni, data dalla sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui corrisposto” chiarendo altresì che ”di contro, il carattere incerto della stessa esistenza di un compenso a fronte del singolo, individuabile servizio spezza il nesso diretto che tra essi deve sussistere, necessario per l’assoggettabilità ad iva della prestazione di servizi (cfr., per analogia, sentenze 3 marzo 1994, Tolsma, causa C16/93, punto 19, e 27 settembre 2001, Cibo Participations, causa C16/00). Occorre, per conseguenza, che ogni prestazione sia fronteggiata da un corrispettivo diretto ad essa interrelato (cfr. Corte giust. 10 novembre 2016, causa C432/15, Bastovà, a proposito della messa a disposizione di cavalli per la partecipazione a gare ippiche, secondo cui tale messa a disposizione è presupposto impositivo dell’iva soltanto se sia di per sè compensata, indipendentemente dal conseguimento di premi); in mancanza di tale interrelazione, in cui si risolve lo scambio, non vi è base imponibile e tali prestazioni non sono, quindi, soggette all’Iva (cfr., Corte giust. 11 giugno 2016, causa C11/15, Cesky’ rozhlas, punto 20).”.
In conformità alle disposizioni unionali e in linea con l’interpretazione giurisprudenziale europea e nazionale, l’Amministrazione Finanziaria, attraverso diversi documenti di prassi (Circolare 21 novembre 2013, n. 34/E; Risoluzioni 3 maggio 1999, n. 72; 24 aprile 2001, n. 54; 19 marzo 2002, n. 90; 11 giugno 2002, n. 183; 23 giugno 2003, n. 135; 16 marzo 2004, n. 42; 3 dicembre 2008, n. 473), ha chiarito che, in linea generale, una dazione di denaro assume rilevanza ai fini IVA se effettuata ”a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia, quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive”.
Tanto premesso con riferimento al quadro giuridico nazionale e unionale, con riferimento alla somma di euro 25.000.000,00 oggetto della presente istanza, si osserva quanto segue.
L’Accordo di riequilibrio prevede che ”… in considerazione del consenso all’acquisto di Azioni degli Altri Soci prestato da ALFA a NewC ai sensi del precedente ARTICOLO 2, condizionatamente a che (a) NewC abbia acquistato una o più Azioni da uno o più dei Soci Cedenti ai sensi di quanto previsto dal precedente ARTICOLO 4, e (b) successivamente a tale acquisto NewC Disinvesta, NewC dovrà al fine di riequilibrare l’IRR Complessivo di ALFA Investimenti rispetto a quello di GAMMA riconoscere a ALFA un corrispettivo in denaro o in Azioni (secondo le disposizioni del Paragrafo 5.5 del presente Accordo), determinato applicando le previsioni di cui accluso al presente Accordo (la ”Balance Consideration”). La Balance Consideration è da intendersi già inclusiva della relativa IVA, ove dovuta”.
Dal tenore della clausola in commento emergono due elementi:
che le parti hanno attribuito all’importo in questione (contemplato in un articolo rubricato ”Meccanismo Riequilibrativo”) una funzione ”compensativa e/o di riequilibrio” per il mancato raggiungimento del tasso di rendimento interno (IRR) atteso sull’investimento in azioni ZETA. Del resto, già con la comunicazione del xx novembre xxxx, con cui ALFA e GAMMA prestavano per iscritto il proprio consenso (preventivo e irrevocabile) a che ciascuna di esse acquistasse (in proporzione alla propria partecipazione al capitale di ZETA) ulteriori azioni di ZETA, era preannunciato un successivo accordo tra le stesse parti (i cui principali termini e condizioni erano già stati negoziati), che avrebbe individuato un meccanismo volto a consentire a due o più Parti, in sede di disinvestimento delle rispettive partecipazioni in ZETA, di riequilibrare tra le stesse il rendimento del proprio investimento in ZETA;
che il pagamento della somma in commento era incerto nell’ an e nel quantum fin all’origine, in quanto dipendente dal realizzarsi di un insieme di accadimenti, la cui sussistenza è verificabile soltanto al momento del disinvestimento, secondo quanto declinato anche nell’allegato A del medesimo Accordo (si veda in particolare la lettera (B) dell’Allegato richiamato dal sopra citato articolo 5 dell’Accordo ed in particolare la previsione secondo cui ”Qualora, alla Data di Disinvestimento, l’IRR Complessivo di GAMMA, ovvero l’IRR del Disinvestimento Parziale Qualificato, prima della corresponsione della Balance Consideration sia inferiore a 12,00 (dodici percento), nessuna Balance Consideration, sarà dovuta a ALFA da parte di NewC. Qualora invece, alla Data di Disinvestimento, l’IRR Complessivo di GAMMA, ovvero l’IRR del Disinvestimento Parziale Qualificato, prima della corresponsione della Balance Consideration sia pari o superiore al 12,0% (dodici percento), la Balance Consideration che dovrà essere corrisposta a ALFA da parte di NewC verrà determinata in base al seguente meccanismo…”).
Depongono per tale conclusione gli elementi che l’istante ha prodotto in sede di risposta alla documentazione integrativa richiesta dalla scrivente.
Come anticipato, è stato trasmesso un parere pro veritate (d’ora in avanti Parere) relativo all’inquadramento giuridico dell’Accordo tra i contratti aleatori ed, in particolare, quale ”contratto aleatorio atipico e cioè come «contratto aleatorio per volontà delle parti»” la cui ragione economica consiste nel ”prevedere un meccanismo che consenta a ALFA[ ], a certe condizioni, di riequilibrare il proprio rendimento dell’investimento in ZETA con il rendimento dell’investimento in ZETA di GAMMA[ ]. La ratio dell’Accordo è la seguente: considerato che il Patto Parasociale prevedeva che ALFA e GAMMA procedessero ad acquisti contestuali di azioni ZETA, nel caso in cui GAMMA proceda solo ad acquisti di azioni ZETA per poi disinvestire si dovrà fare in modo che, nel caso di una redditività favorevole degli investimenti in ZETA da parte di GAMMA, se ne giovi anche ALFA, che ha acconsentito all’incremento di tale investimento, rinunciando ad operare direttamente.”.
Prosegue infatti l’istante che ”Nel Parere si dà atto che nel caso di specie ”ricorre una prestazione certa e già eseguita, il consenso dato da ALFA, ed una controprestazione da parte di GAMMA per sua natura incerta, che dipende da un evento futuro: la Balance Consideration è innanzitutto incerta nell’an ed è incerta anche nel quantum. Nel momento in cui ALFA rinuncia ad acquistare ulteriori azioni ZETA e consente a GAMMA di farlo, ALFA perde definitivamente una chance, e soltanto al momento del disinvestimento delle azioni ZETA da parte di GAMMA saprà se avrà diritto ad una Balance Consideration oppure no. Dunque, la prestazione di ALFA (il consenso) rimane comunque ferma, mentre GAMMA potrà trovarsi a corrispondere una Balance Consideration (maggiore o minore), oppure a non corrispondere nulla. Siamo quindi in presenza di un rischio economico e giuridico che tocca la prestazione di una parte avvantaggiandola o penalizzandola sul piano economico a seconda di ciò che accadrà: come è tipico del contratto aleatorio”.
In particolare, nel Parere si rileva che ”[l]a Balance Consideration è innanzitutto incerta nell’ an dato che sarà corrisposta soltanto (a) se il disinvestimento di GAMMA darà luogo ad un IRR Complessivo superiore al 12,00% e (b) se l’IRR Complessivo realizzato da GAMMA risulti superiore all’IRR Complessivo realizzato da ALFA nella misura indicata dalla lettera (B) dell’Allegato ”A” all’Accordo con riferimento all’IRR delle Azioni Originali di GAMMA: circostanze la cui sussistenza si potrà verificare soltanto al momento del disinvestimento”. La qualificazione ai fini civilistici dell’Accordo di Riequilibrio come contratto aleatorio atipico esclude, pertanto, che la Balance Consideration possa essere considerata ai fini IVA il corrispettivo del Consenso. Poiché, come affermato nel Parere, il versamento della Balance Consideration è incerto nell’an e nel quantum, esso non presenta un nesso diretto ai fini IVA con il Consenso e, pertanto, non rileva ai fini dell’applicazione del tributo.”.
Alla luce delle clausole contrattuali contenute nell’Accordo, come peraltro interpretate sul piano civilistico dalla stessa, si può concludere che la Balance Consideration è subordinata, sia nell’esistenza che nell’ammontare, al verificarsi di condizioni del tutto eventuali e non tutte dipendenti dalla volontà dei contraenti, tali da escludere il carattere della certezza della somma che, secondo la costante giurisprudenza unionale e nazionale sopra citata, connota il corrispettivo nelle prestazioni sinallagmatiche rilevanti ai fini IVA.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene che la Balance Consideration (la somma in commento) non costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA per difetto del presupposto oggettivo del tributo e sia pertanto esclusa dall’applicazione dell’IVA.
Si ribadisce che il presente parere è reso in sede di risposta ad un quesito di ordine interpretativo formulato dall’Istante ed in relazione agli elementi di fatto come rappresentati dalle parti.
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