Agenzia delle Entrate – Risposta n. 212 del 22 aprile 2022
IVA – Trattamento, agli effetti dell’IVA, delle somme versate in attuazione di accordi transattivo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La BETA s.r.l. (di seguito “BETA“), società produttrice di macchinari ottico- elettronici, rappresenta di aver promosso delle azioni legali nei confronti di tre suoi dipendenti i quali, dopo essersi dimessi hanno costituito (nel XXX) – in violazione del patto di non concorrenza e della clausola di riservatezza a tutela del know-how aziendale sottoscritti in sede di assunzione -una società (di seguito “Alfa s.r.l.“) avente per oggetto sociale la produzione e commercializzazione degli stessi prodotti ideati, realizzati e venduti dalla società istante.
Il contenzioso instaurato dalla società interpellante al fine di contestare il comportamento illecito dei propri dipendenti si è articolato nelle seguenti fasi:
- BETA ha promosso nei confronti dei propri dipendenti e della società Alfa r.l., costituita per il tramite di una società fiduciaria da questi ultimi, un procedimento cautelare per descrizione, inibitoria e sequestro in relazione ad alcuni illeciti di violazione di know-how, di concorrenza sleale ed anche per sviamento della clientela. Il procedimento si è concluso con un’ordinanza, datata XXX, che poneva espresso divieto “di ogni utilizzazione, anche sotto forma di riproduzione del materiale afferente il know-how di BETA” e la diffida “a compiere ulteriori atti di storno dei collaboratori“;
- i dipendenti della società hanno proposto un procedimento di reclamo della predetta ordinanza che si è concluso con un provvedimento di rigetto, con conseguente conferma dell’ordinanza già citata;
- la società istante, con successivo atto di citazione, ha instaurato nei confronti della società Alfa r.l. e relative parti correlate un giudizio di merito davanti al tribunale di XXX, chiedendo la conferma definitiva dei provvedimenti concessi con l’ordinanza, nonché il risarcimento dei danni subiti;
- i dipendenti convenuti si sono difesi in giudizio contestando le pretese di Nel corso del giudizio una consulenza tecnica ha accertato la violazione del know-how di BETA e rimesso ad una successiva consulenza di natura contabile la valutazione dei danni subiti da BETA medesima;
- nelle more dell’elaborazione della predetta consulenza contabile, in considerazione del fatto che le parti convenute hanno iniziato a distrarre l’attività imprenditoriale verso una società di nuova costituzione (Delta s.r.l.), la BETA ha instaurato un procedimento di sequestro conservativo, ex artt. 671 c.p.c. e art. 144-bis p.i., in corso di causa nei riguardi degli stessi convenuti (dipendenti e società Alfa s.r.l.) fino a concorrenza dell’ammontare di XXXX euro e che la stessa istante ha posto in esecuzione mediante notifica di atti di sequestro conservativo presso i debitori e presso i terzi.
La società istante riferisce, altresì, di aver instaurato ulteriori contenziosi, sia in ambito giuslavorativo che in sede penale, nei confronti dei propri dipendenti che relative parti correlate.
Ciò posto, in data XXX la società BETA e le parti convenute nei giudizi precedenti hanno deciso di porre fine al contenzioso in essere, ivi compreso quello promosso sia in sede giuslavorativa che in sede penale, sottoscrivendo, attraverso uno scambio di corrispondenza, un accordo transattivo.
In particolare, l’accordo di natura transattiva prevede:
- l’obbligo da parte dei convenuti del rispetto dell’ordinanza inibitoria sia per quanto riguarda il divieto di utilizzo e riproduzione del know-how di BETA sia relativamente agli atti di ulteriore sviamento della clientela;
- la concessione della liberatoria da parte di BETA nei confronti dei convenuti per un modello di macchina realizzato in presunta violazione del know-how di BETA, con conseguente liberatoria alla sua commercializzazione ivi compreso il ritiro, ricondizionamento e vendita dell’usato;
- il pagamento da parte di Alfa s.r.l. a favore della società istante di una somma “omnia” di XXX euro a titolo di risarcimento forfettario e tombale dei danni da essa subiti e lamentati a causa dei convenuti. Nell’accordo viene, altresì, precisato che il predetto ammontare è versato a fronte dell’abbandono di tutte le domande e pretese, espresse e/o potenziali relative ai fatti contestati nei confronti dei convenuti comunque formulate (a titolo di lucro cessante e danno emergente, anche patrimoniale, di interessi, spese).
Tanto premesso, la società istante chiede di conoscere il corretto trattamento, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, da riservare alla somma che la stessa dovrà ricevere in attuazione dell’accordo transattivo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante richiama, in via preliminare, i documenti di prassi emanati in materia di trattamento, agli effetti dell’IVA, delle somme versate in attuazione di un accordo transattivo (risposte n. 145/2021, n. 179/2021, n. 212/2021, etc.), evidenziando che la fattispecie rappresentata nell’istanza di interpello non è assimilabile a quelle esaminate con le risposte agli interpelli da ultimo citate per il seguente ordine di motivazioni:
- tra BETA e i convenuti non è mai intervenuto alcun rapporto commerciale e pertanto la transazione non può avere alcun collegamento con precedenti rapporti La transazione non può quindi costituire il titolo giuridico per l’erogazione di prestazioni di servizi o variazioni di precedenti operazioni già effettuate tra le parti come invece illustrato nei documenti di prassi sopra richiamati;
- le disposizioni contenute nell’accordo non comportano l’instaurazione di un rapporto di natura sinallagmatica tra le parti con assunzioni di obblighi di fare, non fare e permettere a fronte di un La transazione è espressamente qualificata dalle parti come di carattere dichiarativo e la funzione economica delle somme versate da Alfa s.r.l. è esclusivamente il risarcimento del danno da illecito per concorrenza sleale e violazione del know-how.
- la somma che verrà pagata ha esclusivamente natura risarcitoria in quanto è diretta a ristorare, almeno in parte, la società istante esclusivamente per il danno subito a causa delle violazioni del proprio know-how e dell’attività di concorrenza sleale con conseguente sviamento della clientela da parte dei convenuti. Detti danni si sono manifestati a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di BETA e dalla costituzione da parte di questi ultimi di una società Alfa s.r.l. che produceva macchine sostanzialmente identiche a quelle della società istante. A tal proposito, BETA riporta nell’istanza una tabella con cui, relativamente agli esercizi dal XXX al XXX, vengono quantificati, in termini di minor risultato di esercizio conseguito, i danni derivanti dai comportamenti illeciti contestati ai dipendenti della stessa
La società interpellante illustra, altresì, i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, e recepiti dalla prassi, in merito all’assoggettabilità o meno all’imposta sul valore aggiunto delle somme di denaro versate nell’ambito di un rapporto giuridico instaurato tra le parti, esaminando le condizioni al ricorrere delle quali i contributi in denaro assumono rilevanza ai fini IVA, ovvero quando gli stessi rappresentino il controvalore di una cessione di beni o prestazione di servizi posta in essere da un soggetto passivo IVA.
Ciò posto, la società istante rileva che nel caso di specie l’accordo transattivo concluso tra le parti ha esclusivamente la funzione economica di quantificare, di comune accordo, l’entità del pregiudizio economico subito e da ristorare ad BETA, aderendo alla quantificazione provvisoria fatta dal giudice. L’abbandono della lite nel caso di specie è la naturale conseguenza accessoria e strumentale della definizione della lite.
Conseguentemente, la somma dovuta in attuazione dell’accordo transattivo di cui trattasi, avendo di fatto natura risarcitoria, a parere della società interpellante è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 15 del DPR n- 633 del 1972.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si evidenzia, in via preliminare, che il quesito prospettato con l’istanza d’interpello in oggetto riguarda la rilevanza o meno ai fini IVA della somma, di importo pari a Euro XXXX, che BETA riceverà in attuazione di un accordo transattivo volto alla definizione di una serie di controversie instaurate dalla stessa istante al fine di contestare i comportamenti illeciti – violazione del patto di non concorrenza e della clausola di riservatezza a tutela del know-how aziendale – posti in essere dai propri dipendenti ed ottenere il risarcimento dei relativi danni subiti.
Ciò posto, al fine di individuare il corretto trattamento, agli effetti dell’IVA, da riservare alla somma da corrispondere alla società BETA, occorre, in primo luogo, stabilire la “funzione economica” del predetto ammontare così come risultante dalle pattuizioni contenute nell’accordo di natura transattiva, intercorso con i vari soggetti (tra cui Alfa s.r.l.).
In via generale, come evidenziato dalla stessa istante, al fine di verificare se la somma di denaro erogata a favore di un soggetto passivo d’imposta costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, occorre far riferimento ai principi illustrati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, accolti dalla giurisprudenza di legittimità e recepiti con i documenti di prassi richiamati nell’istanza. In particolare, i giudici comunitari hanno affermato in più occasioni che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso» e, pertanto, configura un’operazione imponibile solo quando tra l’autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (sentenza del 16 dicembre 2010, causa C-270/09).
Pertanto, in presenza di un nesso diretto tra la somma versata, nell’ambito del rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, e la prestazione di servizi resa dal beneficiario, soggetto passivo IVA, l’ammontare erogato, costituendo il corrispettivo di un’operazione rilevante, è da assoggettare ad IVA.
Tanto premesso, nel caso di specie, come emerge dalla documentazione integrativa inoltrata dall’istante, la controversia principale, che trova composizione con l’accordo transattivo cui trattasi, trae origine dall’azione promossa dalla società istante al fine, tra l’altro, di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di alcuni dipendenti, i quali avevano costituito una nuova società in diretta concorrenza con BETA e tramite di essa commercializzavano una macchina selezionatrice ideata da quest’ultima.
Ciò posto, le parti (BETA e i convenuti), allo scopo di porre fine alla lite insorta, concludono un accordo di natura transattiva che stabilisce, tra l’altro:
- al punto 2 che “i convenuti dichiarano di aver ottemperato al disposto dell’ordinanza e si impegnano a rispettare e far rispettare anche a Delta s.r.l., di cui AB è legale rappresentante, ed a eventuali altre società controllate o collegate, i disposti dell’ordinanza che sono ancora in vigore e …”;
- al punto 3 che “ALFA pagherà la somma omnia XXXX euro ad BETA a titolo di risarcimento forfetario e tombale del danno da BETA lamentato per le causali di cui in premessa nei confronti dei convenuti Si danno atto le parti che il pagamento di
cui al presente articolo è fatto a fronte di dell’abbandono di tutte le domande e pretese, espresse e/o potenziali relative ai fatti di cui in premesse nei confronti dei Convenuti comunque formulata (a titolo di lucro cessante e danno emergente, anche non patrimoniale, di interessi, spese. ) “.
Dall’accordo transattivo risulta altresì che il pagamento della predetta somma avverrà parte in contanti e parte, ovvero per un ammontare pari a XXXX euro tramite un finanziamento concesso ad Alfa s.r.l. da parte di XXX banca. L’erogazione del finanziamento sarà disposto solo previa rinuncia di tutti gli atti di sequestri conservativi promossi di BETA e accolti dal giudice.
Tanto premesso, si rileva che dall’esame delle pattuizioni contenute nell’accordo di natura transattiva intercorso tra le parti emerge l’esistenza di uno scambio di prestazioni reciproche, atteso che la somma posta a carico della società Alfa s.r.l. costituisce il controvalore dell’impegno assunto dalla società BETA di rinunciare a proseguire il contenzioso instaurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in termini di lucro cessante e danno emergente, cagionati alla stessa dalla condotta illecita posta in essere dai soggetti convenuti.
Pertanto, si è dell’avviso che nel caso di specie, essendo riscontrabile l’esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico dalla società istante (rinuncia alle liti) e la somma dovuta dalla società ALFA s.r.l., sia integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, e che l’ammontare dovuto sulla base dell’accordo di natura transattiva di cui trattasi sia da assoggettare ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria (cfr. in tal senso risposte n. 356 e 401 del 2021).
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