AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 novembre 2021, n. 763
IVA – Trattamento applicabile all’affidamento di una serie di prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di una Biblioteca. Articolo 10, comma 1, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Complesso Monumentale Alfa (di seguito il Complesso) ha rappresentato che il Ministero della Cultura, lo scorso 24 (…), ha avviato un’indagine conoscitiva di mercato, al fine dell’individuazione di due bibliotecari per l’affidamento di un’attività di carattere professionale, della durata di un anno, nell’ambito dei servizi bibliografici, informativi, di documentazione, di conservazione e di promozione culturale della Biblioteca Beta, ubicata presso lo stesso Complesso.
Il predetto servizio, precisa l’istante, sarà affidato con successiva procedura espletata sul mercato elettronico INTERCENT-ER alla categoria CPV 92510000-9 “Servizi di biblioteche e archivi”, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante il Codice dei Contratti Pubblici), sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato svolta.
L’istante, fa presente che il personale prescelto dovrà occuparsi dell’iter delle nuove acquisizioni e della gestione delle risorse informative e documentarie della Biblioteca con procedure di inventariazione, collocazione e catalogazione dei fondi della Biblioteca.
Inoltre, lo stesso personale sarà tenuto:
– a dare un supporto agli utenti nelle attività di ricerca , occupandosi, in particolare, delle attività di reference in sala di consultazione e delle richieste bibliografiche da remoto;
– a prendere parte alla programmazione, organizzazione e promozione degli eventi e dei percorsi espositivi, interfacciandosi con i soggetti esterni e coordinandosi con i diversi uffici del Complesso;
– a partecipare all’attività di coordinamento dello staff della biblioteca per garantire la buona organizzazione e gestione dei servizi al pubblico e il rispetto degli standard di riferimento;
– a collaborare allo svolgimento degli adempimenti inerenti alla gestione bibliotecaria e documentaria nonché alle analisi statistiche e qualitative della Biblioteca.
Ciò premesso, l’istante intende conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell’IVA, applicabile all’importo da porre a base d’asta (… euro) per l’affidamento della predetta attività professionale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che, in considerazione della circostanza che ha deciso di affidare il servizio di biblioteche e archivi a due bibliotecari presso la Biblioteca, attività quest’ultima consistente non in una singola prestazione ma nel complesso delle attività funzionali alla gestione della medesima biblioteca, il suddetto importo possa essere esentato dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto le descritte attività che i due bibliotecari andranno a effettuare non riguardano una singola prestazione ma sono riconducibili, come in precedenza accennato, all’insieme delle attività funzionali alla gestione della Biblioteca Beta.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 10, comma 1, numero 22), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.
Detta disposizione risulta conforme all’articolo 132 della Direttiva del Consiglio Europeo n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, il quale dispone che gli Stati membri possono esentare dall’IVA, tra le altre prestazioni, quelle inerenti a “talune prestazioni culturali”.
La citata disposizione di cui all’articolo 10, comma 1, numero 22) ha una valenza oggettiva, nel senso che l’esenzione dall’IVA delle prestazioni a cui la stessa fa riferimento è prevista a prescindere dal soggetto che fornisce le prestazioni medesime (cfr. risoluzioni n. 4/E del 1999 e n. 30/E del 1998 con particolare riferimento alle visite a musei e mostre e successivamente ribadita con le risoluzioni n. 135 del 6 dicembre 2006 e risoluzione n. 148/E del 10 aprile 2008 specificamente per le prestazioni proprie delle biblioteche).
In effetti, il tenore letterale della medesima disposizione non fa alcun riferimento ai soggetti che possono rendere dette prestazioni o a eventuali beneficiari.
Ciò premesso, in relazione alla fattispecie prospettata dall’istante, considerata la predetta natura oggettiva della norma di esenzione, al fine dell’applicazione della stessa è necessario stabilire se le prestazioni rese dai soggetti affidatari, che saranno individuati in base alla procedura sopra evidenziata, possano o meno essere riconducibili tra le “prestazioni proprie delle biblioteche”.
Al riguardo, come già precisato dalla scrivente con i citati documenti di prassi e con la risoluzione n. 148/E del 2008, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 – recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – all’articolo 101, comma 2, lettera b), stabilisce che per biblioteca si intende “una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio”.
Quindi, considerata quest’ultima disposizione, per prestazioni proprie e, quindi, tipiche che connotano una struttura quale la biblioteca, si intendono: la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l’archiviazione e la consultazione, anche su supporti informatici, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca (cfr. risoluzioni:. n.135/E del 2006; n. 131/E del 2007; n. 148/E del 2008).
Pertanto, rientrano nella disposizione di esenzione di cui al citato articolo 10, comma 1, numero 22), unicamente dette prestazioni con esclusione di altre non espressamente indicate (cfr. risoluzioni n. 135/E del 2006 e 131/E del 2007) Inoltre, come innanzi accennato, al fine dell’applicazione della suddetta disposizione di esenzione dall’IVA, è necessario che le prestazioni proprie caratterizzanti una struttura quale la biblioteca (o una struttura simile) siano rese dall’affidatario nella sua globalità, quindi le stesse devono essere considerate nel loro complesso, in quanto funzionali all’erogazione di servizi aventi natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la medesima biblioteca (cfr. risoluzione n. 148/E del 2008).
In caso contrario, l’affidamento a terzi di prestazioni di servizi non rientranti tra quelle proprie della biblioteca, nel significato sopra descritto, sarebbero da assoggettare ad IVA nella misura loro propria (cfr. risoluzioni n. 131/E del 2007 e n. 148/E del 2008).
Nella fattispecie prospettata, è delineato un insieme di servizi bibliotecari, che dovrebbero essere affidati, attraverso un apposito contratto di appalto, a terzi da svolgersi nella Biblioteca, ubicata presso il Complesso istante.
In particolare, da quanto emerge anche dalla documentazione allegata all’istanza, oggetto dell’appalto, relativamente al lotto A (affidamento dei servizi bibliotecari e di n. 2 bibliotecari, a cui corrisponde un corrispettivo di … euro), sono una serie di prestazioni che consistono:
– nell’organizzazione di risorse librarie e documentarie e di tutte quelle attività volte a rendere disponibile il patrimonio posseduto all’utenza;
– nel gestire e coordinare l’iter del libro, ossia l’inventariazione, la collocazione e la catalogazione dei fondi della biblioteca;
– nell’offrire un supporto agli utenti nelle attività di ricerca in sala e da remoto;
– nel partecipare alla programmazione, all’organizzazione e alla promozione degli eventi e dei percorsi espositivi, interfacciandosi con i soggetti esterni e coordinandosi con i diversi uffici dello stesso Complesso;
– nel gestire e coordinare lo staff della biblioteca per garantire la buona organizzazione, il funzionamento dei servizi al pubblico e il rispetto degli standard di riferimento, nella collaborazione allo svolgimento degli adempimenti inerenti la gestione bibliotecaria e, infine, partecipare alle analisi statistiche e qualitative della stessa Biblioteca.
Il complesso delle descritte prestazioni di servizi, dunque, include sia attività che potrebbero essere riconducibili tra quelle ” proprie delle biblioteche” e sia attività e prestazioni non riconducibili nell’ambito applicativo del citato numero 22). Più in particolare, occorre considerare che le prestazioni proprie e tipiche delle biblioteche, come chiarito nei documenti di prassi sopra richiamati, sono quelle di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione di libri e altro materiale utili per fini di ricerca e studio, considerate nella loro globalità.
Diversamente, nel contratto di appalto oggetto di esame in questa sede contempla altre prestazioni quali: la partecipazione alla programmazione, organizzazione e promozione degli eventi e dei percorsi espositivi, attraverso l’interfacciarsi con soggetti esterni; la collaborazione allo svolgimento degli adempimenti inerenti la gestione bibliotecaria; nonché la partecipazione alle analisi statistiche-qualitative della stessa Biblioteca che si ritiene non possano rientrare tra quelle ” proprie di una biblioteca”.
Per le suesposte motivazioni, si ritiene che al corrispettivo unico e indistinto previsto dal contratto di appalto per l’affidamento del complesso delle prestazioni di servizio non possa essere applicata la norma di esenzione dall’IVA, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 22), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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