La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20977 depositata il 13 settembre 2013 intervenendo in tema di IVA ha statuito che non è detraibile l’IVA sugli utili erogati agli associati in partecipazione che anno effettuato conferimenti unicamente in denaro.
La Corte Suprema rigettando il ricorso del contribuente ha reso definitivo l’avviso di accertamento ai fini IVA emesso nei confronti di una società operativa nel settore edilizio e immobiliare. I giudici di legittimità hanno accolto le tesi dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto indebita la detrazione dell’IVA operata dalla società sugli utili corrisposti ad alcuni associati in partecipazione che avevano effettuato “conferimenti in denaro”.
La società ricorrente nel ricorso presentato alla Corte Suprema ha lamentato l’inadeguatezza e contraddittorietà della decisione della Commissione Tributaria Regionale sulla tematica relativa all’IVA corrisposta sugli utili riconosciuti agli associati in partecipazione, in quanto si era in presenza di “una prestazione di servizi” alla stregua dell’articolo 3 D.P.R. n. 633 del 1972, al pari delle somme prestate a mutuo.
Gli Ermellini hanno posto in subordine la problematica, sollevata dal contribuente, relativa alla qualificazione giuridica del contratto di associazione in partecipazione per decidere la controversia , ritenendo, invece, determinante la circostanza della natura dell’’apporto dei conferimenti degli associati in partecipazioni avvenuto “integralmente in denaro” . Tale circostanza “impedisce di poter configurare uno dei presupposti oggettivi che giustifica l’imponibilità ai fini IVA rappresentato, ai sensi dell’art. comma 3 lett. a) d.p.r. n. 633/72, dall’essere in presenza di una cessione di beni. E poiché il conferimento in danaro non può essere assimilato in una cessione di benimancherebbe in radice, anche a condividere la sussumibilità del contratto nell’ambito dei rapporti di scambio, il nesso di corrispettività rispetto all’iniziale messa a disposizione di capitale in denaro”. Infine, per i giudici della Corte Suprema, l’assimilazione ai fini IVA, pure prospettata dalla contribuente, fra apporto in denaro dell’associato e somme corrisposte a titolo di mutuo al mutuatario che la disciplina in tema di IVA qualifica espressamente come “prestazione di servizi” (ex art. 3 del D.P.R. n. 633/72) non induce a conclusioni diverse.
La fatturazione non è sufficiente. Ma a sostegno della tesi secondo cui è indetraibile l’IVA sugli utili in favore degli associati in partecipazione, milita anche il disposto dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, in conformità all’art. 17 della sesta direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE. La predetta norma non ammette in ogni caso la detrazione dell’imposta pagata “a monte” per l’acquisto o l’importazione di beni o per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione, non è sufficiente che le dette operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fatturate, ma è altresì indispensabile che esse siano, a loro volta, assoggettabili al tributo. Tale conclusione trova piena conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia ove si è ritenuto che l’esercizio del diritto di detrazione sia limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un’operazione soggetta all’IVA o versate in quanto erano dovute.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 21487 depositata il 7 luglio 2022 - La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è eseguita tenendo in considerazione la compagine sociale (con le quote di partecipazione dei singoli consociati) al…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 3292 depositata il 5 febbraio 2024 - Quando viene contestata, in caso di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 ottobre 2019, n. 25643 - In materia di accertamento dell'IRAP dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 giugno 2021, n. 15341 - Nelle controversie aventi ad oggetto l'IRAP dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13846 - Al fine di assicurare l'obiettivo della neutralità, sotto il profilo fiscale, della distribuzione di utili da parte di una società figlia con sede in uno Stato membro alla sua società madre…
- Nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici previsto dall'articolo 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Applicabilità anche alle associazioni professionali - Criterio per la ripartizione in capo agli associati…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…