AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 agosto 2021, n. 548
IVA – Vaccini contro COVID-19 – Prestazioni di servizi strettamente connesse – Esenzione con diritto a detrazione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa S.p.A. (in seguito, “Società”, “Istante” o “Contribuente”) svolge attività di gestione di eventi e manifestazioni fieristiche, e è proprietaria dei fabbricati costituenti il “polo fieristico” della città.
L’Istante riferisce di aver sottoscritto, nel corso del 2021, un contratto con l’Azienda Ospedale Università di … (in breve, “AO”), mediante il quale concede in uso, dietro corrispettivo, una porzione delle proprie aree espositive per consentire lo svolgimento della campagna di vaccinazione da Covid-19, garantendo anche l’idoneo allestimento degli spazi e la prestazione di alcuni servizi accessori, di cui alcuni su specifica richiesta della controparte, quantificati e pagati a parte.
Il corrispettivo per l’utilizzo delle aree e le forniture dei servizi c.d. standard è fisso e pari a euro 393.572,00, di cui 180.000,00 per l’occupazione delle aree, parcheggio incluso, e i servizi generali di base, mentre euro 213.572,00 per i servizi di guardiania e “raffrescamento”.
Con riferimento alla descritta fattispecie, la Società chiede chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione e in particolare alla possibilità di applicare alle prestazioni di servizi, oggetto del suddetto contratto, l’articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ai sensi del quale: “In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell’Istante, i servizi in commento rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020, in quanto trattasi di “prestazioni di servizi strettamente connesse” ai vaccini contro il Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. legge di Bilancio 2021), al comma 453, prevede che «In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022».
La norma richiamata ha pertanto introdotto un regime che comporta l’esenzione IVA per le cessioni di vaccini contro il COVID-19 e per le “prestazioni di servizi strettamente connesse” a tali vaccini, con diritto alla detrazione dell’IVA. Il regime è temporaneo e si applica fino al 31 dicembre 2022.
Tale disposizione recepisce la Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (c.d. Direttiva Covid), che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE (i.e. Direttiva IVA), al fine di “rendere più accessibili i costi della fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID 19 nonché di servizi strettamente connessi a tali dispositivi nell’Unione ” (cfr. considerando 7 e 10 della Direttiva Covid). Ciò nell’ambito della strategia elaborata dalla Commissione UE per accelerare lo sviluppo, la fabbricazione e la diffusione di vaccini contro il virus per contribuire a proteggere le persone nell’Unione (cfr. considerando 3 della Direttiva Covid).
E’ stata dunque modificata la Direttiva IVA, introducendo nel Titolo VIII, dedicato alle “Aliquote”, il nuovo articolo 129-bis che concede, in via transitoria, agli Stati membri la possibilità di adottare misure, quali l’aliquota ridotta o l’aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro per COVID-19, per la fornitura di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dall’UE, nonché per la prestazione dei servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.
Nel caso oggetto del presente interpello, dal contratto stipulato con l’AO è possibile desumere che i servizi forniti dal Contribuente, fino al massimo al 30 settembre 2021, consistono essenzialmente in:
1. concessione in uso di aree espositive e di parcheggio;
2. garanzie circa l’allestimento e la preparazione degli spazi secondo le richieste di AO;
3. allacciamenti elettrici e idrici, condizionamento e assistenza tecnica agli impianti;
4. utilizzo di aree riservate al personale e dei servizi igienici;
5. ulteriori interventi espressamente richiesti da AO;
6. sorveglianza;
7. servizi extra a pagamento (eventuali ulteriori allestimenti, allacciamenti, etc.).
Si ritiene che tali prestazioni rispondano alle finalità della Direttiva Covid, ben evidenziate nei considerando 3, 7 e 10, tra cui figura l’esigenza di alleviare sugli Stati membri il costo della vaccinazione anti – Covid (cfr. anche considerando 5).
In particolare, si tratta di prestazioni di servizi “strettamente connesse” (rectius indispensabili) ai vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare e efficace campagna vaccinale a costi sostenibili.
Alla luce anche delle argomentazioni contenute nella risposta all’interpello n. 541 e nel principio di diritto n. 12, del 9 agosto 2021, si ritiene dunque che le prestazioni di servizi indicate nel contratto oggetto del presente interpello, quali la concessione in uso di una porzione delle proprie aree espositive, garantendo l’idoneo allestimento degli spazi e la prestazione di alcuni servizi accessori, con unico corrispettivo, possano essere acquistate da AO in esenzione da IVA (rectius aliquota zero), senza pregiudizio, in capo all’Istante, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.
Ad ogni buon fine, si fa presente che le prestazioni di servizi di cui al n. 7 (c.d. servizi extra-UE), genericamente descritte nel contratto in quanto eventuali e non comprese nel corrispettivo unitario, possono rientrare nell’agevolazione in commento a condizione che rispettino – case by case – le finalità sopra evidenziate.
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