IVASS – Provvedimento 02 agosto 2018, n. 76
Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell’uso di denominazione assicurativa ai sensi dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all’isvap di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione
Art. 1
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007)
1. L’articolo 1 (Definizioni) è modificato come segue:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «”elenco annesso al Registro”: elenco in cui sono inclusi gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro, ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
b) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio»;
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «”Registro” o “RUI”: Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
2. All’articolo 3 (Utilizzo riservato della denominazione assicurativa), il comma 2 è sostituito dal seguente: «L’uso, nella ragione o denominazione sociale e in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole o delle locuzioni indicate nell’articolo 308, comma 2, del decreto è riservato agli intermediari iscritti nel Registro, in coerenza con l’attività corrispondente alla sezione di appartenenza, agli intermediari di assicurazione e riassicurazione con residenza o sede legale in altri Stati membri inclusi nell’elenco annesso al Registro, ovvero ai periti assicurativi iscritti nel Ruolo».
3. All’articolo 4 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate per l’esistenza di controlli amministrativi), il comma 2 è sostituito dal seguente: «In deroga al disposto dell’articolo 3, comma 1, il termine “assicurazione” o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, può essere utilizzato dagli intermediari iscritti nel Registro, a condizione che dalla documentazione informativa da consegnare ai contraenti risulti in modo inequivoco l’esercizio dell’attività di intermediazione. Gli intermediari iscritti nel Registro come inoperativi possono conservare il termine “assicurazione” o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, esclusivamente nella ragione o denominazione sociale».
4. L’articolo 5 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate in base ad elementi di fatto) è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «I soggetti che non svolgono attività assicurativa, riassicurativa, attività di intermediazione», sono aggiunte le parole: «o di distribuzione»; e dopo le parole: «attività imprenditoriali o professionali diverse dall’attività assicurativa, riassicurativa, di intermediazione», sono aggiunte le parole: «o di distribuzione» e dopo la parola «assicurativa» è aggiunta la parola «o riassicurativa»;
b) al comma 2, lettera a), la parola «intermediazione» è sostituita dalla parola «distribuzione».
Art. 2
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)
1. L’articolo 2 (Definizioni) è modificato come segue:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «”intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «”intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa”: l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in virtù di mandati o di accordi stipulati con le imprese di assicurazione, riceve dalle stesse provvigioni per l’attività svolta».
2. All’articolo 6 (Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet), comma 2, lettera b), le parole: «alla nota informativa pre-contrattuale» sono sostituite dalle parole: «alla documentazione informativa pre-contrattuale di cui all’articolo 185 del Codice,».
3. L’articolo 9 (Obblighi informativi a carico degli intermediari) è modificato come segue:
a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «mediante adeguata evidenziazione nell’ambito del sito internet» sono aggiunte le parole: «o del profilo di social network»;
b) al comma 4, le parole: «all’articolo 60, commi 2 e 3, del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «all’articolo 73, commi 3, 4 e 5 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018»;
c) al comma 5, le parole: «il modello n. 7B allegato al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «l’Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018».
Art. 3
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008)
1. L’articolo 2 (Definizioni), comma 1, è modificato come segue:
a) la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: «”dipendenti e collaboratori”: i soggetti che, dietro compenso, su incarico degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del registro, svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa all’interno o, se iscritti nella sezione E del registro, fuori dai locali dell’intermediario per il quale operano, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio»;
b) alla lettera i-ter), le parole: «Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018»;
c) dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m-bis) “intermediario assicurativo a titolo accessorio”: l’intermediario assicurativo, come definito dall’articolo 1, lettera cc-septies), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
d) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «”intermediari assicurativi” o “intermediari”: le persone fisiche o le società iscritte nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
e) alla lettera n-bis), le parole: «all’articolo 116» sono sostituite dalle parole: «agli articoli 116-quater e 116-quinquies»;
f) la lettera t) è sostituita dalla seguente: «”prodotti di investimento assicurativo”: i prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
g) la lettera t-quater) è sostituita dalla seguente: «”registro”: il registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
h) la lettera v) è soppressa.
2. All’articolo 4 (Presentazione dei reclami), comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all’articolo 1, lettera w-bis), del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria, e successive modificazioni e integrazioni».
3. All’articolo 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione), il comma 5-bis è modificato come segue: dopo le parole «le imprese pubblicano annualmente» è inserita la seguente frase: «entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno solare».
4. All’articolo 10-decies (Informazioni sulla procedura reclami), comma 1: le parole «al modello 7B allegato al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole «all’Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018».
5. Dopo l’articolo 10-quaterdecies (Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari nell’ambito delle libere collaborazioni) è inserito il seguente articolo: «Articolo 10-quindecies (Disposizioni applicabili alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione F del registro): Le disposizioni del presente Capo che disciplinano la gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione A del registro si applicano alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione F del registro».
Art. 4
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.
2. Le imprese e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 3 entro il 23 febbraio 2019.
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