IVASS – Provvedimento 02 settembre 2019, n. 88
Contributo di vigilanza per l’anno 2019 a carico degli iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2019.
Art. 2
(Misura del contributo)
1. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 9 agosto 2019 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:
a) sezione A (agenti di assicurazione)
a1) persone fisiche € 47,00
a2) persone giuridiche € 270,00
b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
b1) persone fisiche € 47,00
b2) persone giuridiche € 270,00
c) sezione C (produttori diretti) € 18,00
d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)
d1) banche con raccolta premi uguale o superiore a 100 milioni di euro
e Poste Italiane € 10.000,00
d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro € 8.170,00
d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM. € 2.760,00
Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)
1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.
2. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento attraverso il sistema pagoPA, avuto presente quanto segue:
– l’avviso di pagamento PagoPA precompilato è scaricabile dal sito internet https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ivass/co digitando il proprio codice fiscale e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale).
Le banche iscritte nella sezione D del RUI dovranno preventivamente selezionare la fascia contributiva di appartenenza, tenuto conto dell’ammontare della raccolta premi 2018; ai fini dell’elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce 3300 sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d’Italia) con la qualificazione del “Tipo prodotto/servizio” uguale a “Prodotti assicurativi”; – l’avviso può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalità specifiche riportate nello stesso.
L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet dell’AGID all’indirizzo https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare.
3. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
4. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
5. Attraverso lo stesso sito internet https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ivass/co è possibile verificare l’eventuale morosità pregressa e scaricare gli avvisi di pagamento PagoPA relativi ai contributi arretrati ancora dovuti.
Art. 4
(Cancellazione dal RUI – Riscossione coattiva)
1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l’IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.
Art. 5
(Pubblicazione)
1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).