IVASS – Provvedimento 08 maggio 2018, n. 74
Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all’adozione dei principi contabili internazionali di cui al Titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio), Capo III (Bilancio consolidato) e Capo V (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Art. 1
(Modifiche all’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Il comma 1 dell’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:
a) le parole: “redigono i prospetti seguendo le Istruzioni per la compilazione di cui all’allegato 1.” sono sostituite dalle parole:“seguono le Istruzioni contenute nell’allegato 1 per la compilazione dei prospetti di cui agli allegati 2, 2-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 7 e 7-bis.”.
Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, del presente Regolamento, che applicano l’IFRS 9 dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva, utilizzano i prospetti di cui agli allegati 2-bis, 4-bis, 5-bis e 7-bis. Se le imprese adottano l’overlay approach, di cui al paragrafo 35B dell’IFRS 4, evidenziano nel Conto Economico, nel Conto Economico Complessivo e nel Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo la relativa voce di riclassificazione degli utili o delle perdite.
2-ter. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, del presente Regolamento che, soddisfacendo i criteri di cui al paragrafo 20A dell’IFRS 4, applicano l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 (“Temporary exemption from IFRS 9”), continuano a utilizzare i prospetti di cui agli allegati 2, 4, 5 e 7.
2-quater. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c-bis) del presente Regolamento che decidano di non applicare, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021, l’IFRS 9 alle entità operanti nel settore assicurativo del conglomerato finanziario, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017, integrano i prospetti di cui agli allegati 5 e 7 con le voci differenziali desunte rispettivamente dai prospetti 5-bis e 7-bis, chiarendo il principio contabile applicato a ciascuna voce.”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Il comma 1 dell’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:
a) le parole: “allegato 2” sono sostituite dalle parole:“allegati 2 e 2-bis”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Il comma 1 dell’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:
a) le parole: “allegato 4” sono sostituite dalle parole:“allegati 4 e 4-bis”.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Il comma 1 dell’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:
a) le parole: “allegato 5” sono sostituite dalle parole:“allegati 5 e 5-bis”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Il comma 1 dell’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:
a) le parole: “allegato 7” sono sostituite dalle parole:“allegati 7 e 7-bis”.
Art. 6
(Modifiche e integrazioni agli allegati del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Gli allegati del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 sono modificati e integrati come di seguito indicato:
a) l’allegato 1 è sostituito dall’allegato A al Provvedimento;
b) è aggiunto l’allegato 2-bis riportato nell’allegato B al Provvedimento;
c) è aggiunto l’allegato 4-bis riportato nell’allegato C al Provvedimento;
d) è aggiunto l’allegato 5-bis riportato nell’allegato D al Provvedimento;
e) l’allegato 6 è sostituito dall’allegato E al Provvedimento;
f) è aggiunto l’allegato 7-bis riportato nell’allegato F al Provvedimento.
Art. 7
(Pubblicazione)
Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
Art. 8
(Entrata in vigore)
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano a partire dalla relazione semestrale, individuale e consolidata, al 30 giugno 2018 nonché dal bilancio, individuale e consolidato, dell’esercizio 2018.
Allegati
(omissis)
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