IVASS – Provvedimento 15 dicembre 2020, n. 101

Modifiche al provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020

Art. 1

Modifiche all’art. 6 del provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020

1. All’art. 6 (Disposizioni transitorie), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del registro applicano le disposizioni di cui all’art. 4, comma 13 a partire dalla scadenza del 5 febbraio 2021.».

Art. 2

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. II presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.