IVASS – Provvedimento 15 dicembre 2020, n. 102
Misure temporanee di deroga al provvedimento n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito del risarcimento diretto, di cui all’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell’articolo 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27
Art. 1
Criteri di calcolo degli incentivi per la «dinamica del costo»
1. Ai fini del calcolo dei valori degli incentivi di cui all’art. 5, comma 4, lettera c), del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per la determinazione della «variazione del costo dei danni alle cose», i costi medi sono calcolati, secondo le modalità descritte nell’allegato 1, facendo riferimento ai pagamenti per i danni al veicolo e alle cose trasportate del conducente considerando i sinistri CID dell’intero territorio nazionale, per i quali il totale dei pagamenti sia interno all’intervallo individuato dai percentili di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli esercizi 2020 e 2021.
Art. 2
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’istituto.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Allegato 1
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- IVASS - Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 - Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV,…
- IVASS - Provvedimento del 14 febbraio 2023 - Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal…
- IVASS - Provvedimento 05 novembre 2019, n. 90 - Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- IVASS - Provvedimento del 10 maggio 2023 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2…
- IVASS - Provvedimento n. 128 del 20 febbraio 2023 - Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…