IVASS – Provvedimento 15 dicembre 2020, n. 102
Misure temporanee di deroga al provvedimento n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito del risarcimento diretto, di cui all’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell’articolo 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27
Art. 1
Criteri di calcolo degli incentivi per la «dinamica del costo»
1. Ai fini del calcolo dei valori degli incentivi di cui all’art. 5, comma 4, lettera c), del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per la determinazione della «variazione del costo dei danni alle cose», i costi medi sono calcolati, secondo le modalità descritte nell’allegato 1, facendo riferimento ai pagamenti per i danni al veicolo e alle cose trasportate del conducente considerando i sinistri CID dell’intero territorio nazionale, per i quali il totale dei pagamenti sia interno all’intervallo individuato dai percentili di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli esercizi 2020 e 2021.
Art. 2
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’istituto.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Allegato 1
(Testo dell’allegato)