IVASS – Provvedimento 21 dicembre 2017, n. 67
Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all’articolo 3 del provvedimento ivass n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento ivass n. 43 del 4 marzo 2016 l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente Provvedimento ha ad oggetto la fissazione, per i sinistri accaduti nell’esercizio 2018, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui alla gestione CARD-CID, ai sensi degli articoli 3 e 5 del Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016 (di seguito: Provvedimento n. 18).
Art. 2
(Soglie minime dei premi raccolti)
1. Le imprese integrano le compensazioni dei pagamenti per i sinistri accaduti nell’esercizio 2018 che avvengono ai sensi dell’art.13 del D.P.R. 18 luglio 2006 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del Provvedimento n. 18 se nel suddetto esercizio contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a:
a) 5 milioni di euro per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”;
b) 40 milioni di euro per la macroclasse “autoveicoli”.
2. Entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, l’IVASS comunica alla Stanza di Compensazione, distintamente per le macroclassi “ciclomotori e motocicli” e “autoveicoli”, l’elenco delle imprese che hanno raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1.
Art. 3
(Misura dei percentili)
1. I percentili utilizzati per la determinazione dell’importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo sono i seguenti:
a) per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” il percentile minimo è il 12° e quello massimo è il 98°;
b) per la macroclasse “autoveicoli” il percentile minimo è il 13° e quello massimo è il 98°.
Art. 4
(Differenziali percentuali massimi tra incentivi e penalizzazioni)
1. Per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”, il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta) è stabilito come segue:
a) variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 7% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
b) variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 5%;
c) variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta pari all’1%.
2. Per la macroclasse “autoveicoli”, il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta), è stabilito come segue:
a) variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 7% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
b) variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 7%;
c) variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta pari al 1%.
Art. 5
(Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento, pubblicato sul sito internet dell’IVASS, entra in vigore il 1° gennaio 2018.
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