IVASS – Provvedimento 22 dicembre 2021, n. 117
Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all’articolo 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018
Art. 1
Oggetto
1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.
Art. 2
Soglie minime dei premi lordi contabilizzati
1. Le compensazioni, di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all’art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all’art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 e all’art. 1 del provvedimento IVASS n. 102 del 15 dicembre 2020, per le imprese che nell’esercizio 2022 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:
a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»;
b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli».
2. L’IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.
Art. 3
Misura dei percentili
1. I percentili minimo e massimo che individuano l’intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:
a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;
b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.
Art. 4
Coefficienti angolari delle rette
1. I coefficienti angolari delle rette di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:
a) 1,064612409 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente antifrode;
b) 0,000063801 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente costo cose Z1;
c) 0,000078003 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente costo cose Z2;
d) 0,000086279 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente costo cose Z3;
e) 0,000050829 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente costo persone;
f) 0,341061566 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente dinamica;
g) 0,054537690 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente velocità di liquidazione;
h) 0,000036018 per la macroclasse «Ciclomotori e motocicli» nella componente costo persone;
i) 0,062016775 per la macroclasse «Ciclomotori e motocicli» nella componente velocità di liquidazione.
Art. 5
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
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