IVASS – Provvedimento 23 dicembre 2019, n. 93
Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all’articolo 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente Provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell’esercizio 2019, ai sensi dell’articolo 6 del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.
Art. 2
(Soglie minime dei premi lordi contabilizzati)
1. Le compensazioni, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all’articolo 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all’articolo 5, comma 3, del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell’esercizio 2020 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:
a) 40 milioni di euro per la macroclasse “autoveicoli”;
b) 5 milioni di euro per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”.
2. L’IVASS comunica alla Stanza di Compensazione le imprese di cui al comma 1.
Art. 3
(Misura dei percentili)
1. I percentili minimo e massimo che individuano l’intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:
a) per la macroclasse “autoveicoli” il percentile minimo è il 10° e quello massimo il 98°;
b) per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” il percentile minimo è il 10° e quello massimo il 98°.
Art. 4
(Coefficienti angolari delle rette)
1. I coefficienti angolari delle rette di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:
a) 0,000031091 per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” – costo persone;
b) 0,069012870 per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” – velocità di liquidazione;
c) 0,000047777 per la macroclasse “autoveicoli” – costo persone;
d) 0,131498872 per la macroclasse “autoveicoli” – velocità di liquidazione;
e) 0,391006843 per la macroclasse “autoveicoli” – antifrode;
f) 0,000102920 per la macroclasse “autoveicoli” – costo cose Z1;
g) 0,000094707 per la macroclasse “autoveicoli” – costo cose Z2;
h) 0,000138680 per la macroclasse “autoveicoli” – costo cose Z3;
i) 0,270724516 per la macroclasse “autoveicoli” – dinamica.
Art. 5
(Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
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