IVASS – Provvedimento 27 dicembre 2016, n. 55

Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all’articolo 3 del provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento n. 43 del 4 marzo 2016

Art. 1

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la fissazione, per i sinistri accaduti nell’esercizio 2017, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui alla gestione Card-Cid, ai sensi degli articoli 3 e 5 del provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016 (di seguito: provvedimento n. 18).

Art. 2

Soglie minime dei premi raccolti

1. Le imprese integrano le compensazioni dei pagamenti per i sinistri accaduti nell’esercizio 2017 che avvengono ai sensi dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all’art. 3, comma 2, del provvedimento n. 18 se nel suddetto esercizio contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a:

a) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli»;

b) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli».

2. Entro il 31 maggio 2017, l’IVASS comunica alla stanza di compensazione, distintamente per le macroclassi «ciclomotori e motocicli» e «autoveicoli», l’elenco delle imprese che hanno raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1.

Art. 3

Misura dei percentili

1. I percentili utilizzati per la determinazione dell’importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo sono i seguenti:

a) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 10° e quello massimo è il 98°;

b) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 10° e quello massimo è il 98°.

Art. 4

Differenziali percentuali massimi tra incentivi e penalizzazioni

1. Per la macroclasse «ciclomotori e motocicli», il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta) è stabilito come segue:

a) variabile «costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 9% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;

b) variabile «dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 7%;

c) variabile «velocità di liquidazione dei sinistri subiti»: delta pari al 5%.

2. Per la macroclasse «autoveicoli», il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta), è stabilito come segue:

a) variabile «costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 8% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;

b) variabile «dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti»: delta pari al 6%;

c) variabile «velocità di liquidazione dei sinistri subiti»: delta pari al 4%.

Art. 5

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento, pubblicato sul sito internet dell’IVASS, entra in vigore il 1° gennaio 2017.