IVASS – Provvedimento 29 gennaio 2019, n. 83
Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018, sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per talune categorie di danneggiati colpiti dagli eventi sismici, ed esenzione in favore delle coperture assicurative localizzate in una “zona rossa” ai sensi dell’articolo 2-bis, commi 24 e 25 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172
Art. 1
(Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018)
1. Il termine del 31 maggio 2018 previsto dall’articolo 1, comma 1, del provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018 è ulteriormente differito fino alla data del 1° gennaio 2020.
Art. 2
(Disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento dei premi per i beni siti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio)
1. L’obbligo del pagamento del premio assicurativo e della rata di premio assicurativo per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) è sospeso dal 21 agosto 2017 fino al 1° gennaio 2020 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscono prova all’impresa di assicurazione dell’avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità.
2. Le somme già versate al 22 settembre 2018, data di entrata in vigore della legge 21 settembre 2018, n. 108, non possono essere oggetto di rimborso o di restituzione.
3. La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l’obbligo di versamento.
4. La sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, incluse le fattispecie di cui all’articolo 170-bis del Codice delle Assicurazioni Private, oppure qualora il contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l’efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo.
5. Se nel periodo di sospensione cessa il rischio oggetto della copertura assicurativa in corso di efficacia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1896 del codice civile.
Art. 3
(Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo di sospensione)
1. Alla scadenza del periodo di sospensione di cui agli articoli 1 e 2 si applica quanto previsto dall’articolo 3 del provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018.
Art. 4
(Sinistri accaduti durante il periodo di sospensione)
1. Ai sinistri accaduti durante il periodo di sospensione di cui agli articolo 1 e 2 si applica quanto previsto dall’articolo 3 del Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017.
Art. 5
(Disciplina delle coperture assicurative dei soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l’inagibilità dei beni ubicati in una zona rossa ai sensi dell’articolo 2-bis, commi 24 e 25 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172)
1. Per le polizze di assicurazione stipulate da soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l’inagibilità dei beni ubicati in una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, l’obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo non si applica fino al 31 dicembre 2020.
2. In deroga agli articoli 1901 e 1924 del codice civile, le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di esenzione di cui al comma 1.
Art. 6
(Pubblicazione)
1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito Internet dell’IVASS.
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