IVASS – Provvedimento del 14 febbraio 2023

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 – Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 concernente la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l’assicurazione sulla vita, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

Art. 1

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022

1. L’art. 2, comma 1, è sostituito come segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “bilancio intermedio”: situazione patrimoniale richiesta da disposizioni normative o volontariamente predisposta dall’impresa a una data diversa da quella di chiusura del bilancio di esercizio;

b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

c) “commento alla relazione semestrale”: il commento di cui all’allegato 6 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;

d) “data di riferimento”: il 31 dicembre per il bilancio, il 30 giugno per la relazione semestrale e la data di chiusura per gli altri bilanci intermedi;

e) “impresa di assicurazione italiana”: l’impresa di assicurazione e l’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’art. 2 del codice o della riassicurazione;

f) “nota integrativa”: nota integrativa al bilancio d’esercizio di cui all’allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;

g) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

h) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all’art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

i) “relazione sulla gestione”: la relazione di cui all’art. 94 del codice;

l) “titoli non durevoli”: investimenti in titoli compresi nelle voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2 (Quote di fondi comuni di investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello Stato patrimoniale attivo di cui all’allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa e, come tali, presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole;

m) “ultimo valore approvato”: il valore risultante dall’ultimo – rispetto alla data di riferimento – bilancio di esercizio approvato.».

2. All’art. 4 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: «Ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale,»;

b) al comma 8, dopo le parole: «L’impresa che ha esercitato la facoltà di cui al comma 1» sono soppresse le parole: «a una determinata data di riferimento» e aggiunte le seguenti: «ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale».

3. All’art. 5 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al netto del relativo onere fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi»;

b) al comma 3, dopo le parole: «riserva indisponibile» sono soppresse le parole: «di utili, al netto del relativo onere fiscale» e aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»;

c) al comma 6, dopo le parole: «al netto del relativo onere fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio in corso e fino a cinque esercizi successivi»;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. L’organo amministrativo formula l’eventuale proposta di distribuzione di utili e di altri elementi patrimoniali, anche sulla base della relazione di cui all’art. 4, comma 3, e ne attesta la compatibilità con il rispetto dei requisiti di copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali, nonchè con gli impegni finanziari prospettici e con l’obiettivo di solvibilità individuato ai sensi dell’art. 18 del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.

6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica anche nel caso in cui l’impresa predisponga bilanci intermedi».

4. All’art. 6, comma 1, dopo le parole: «l’esercizio della facoltà di cui all’art. 4, comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «e l’eventuale proposta di distribuzione di dividendi e di altri elementi patrimoniali di cui all’art. 5, commi 6-bis e 6-ter,».

Art. 2

Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

1. All’art. 8, comma 2, dopo le parole: «Ai fini di cui al comma 1,» sono soppresse le parole: «il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale dell’impresa» e aggiunte le seguenti «le attività sono valutate in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle relative disposizioni attuative».

Art. 3

Pubblicazione

1. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.