IVASS – Provvedimento del 27 luglio 2023
Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 riguardanti nuove disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi all’indagine sui prezzi effettivi della garanzia R.C. auto (IPER) – (Provvedimento n. 135)
Art. 1
Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017
1. All’art. 3 (Ambito di applicazione), dopo il comma 2 è aggiunto il comma «3. Per le informazioni di cui al titolo II, Capo III, il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione r.c. auto nel territorio della Repubblica italiana, individuate dall’IVASS in base alla rilevanza in termini di numero di polizze sottoscritte.».
2. Nell’art. 5 (Politica delle informazioni statistiche), al comma 3, viene aggiornato il riferimento «art. 5, comma 2, lettera m), del regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008» con «art. 5, comma 2, lettera o), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018».
3. Dopo l’art. 10 (Trasmissione all’IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche) e’ aggiunto il seguente Capo:
«Capo III
Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per i settori autovetture, motocicli e ciclomotori, limitatamente agli usi privati
Art. 10-bis (Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore autovetture).
– 1. Per il settore delle autovetture ad uso privato l’IVASS effettua mensilmente un’indagine campionaria dei prezzi al dettaglio della garanzia r.c. auto praticati dalle imprese nel mese precedente e acquisisce informazioni sui principali elementi che concorrono alla determinazione del prezzo effettivamente pagato.
2. L’IVASS, sulla base dei dati forniti dall’ANIA rilevati dalla banca dati SITA (Sistema informatico targhe assicurate), individua il campione di polizze dall’insieme delle coperture sottoscritte nel mese di riferimento e trasmette mensilmente a ciascuna impresa il relativo campione selezionato.
3. Nei successivi dieci giorni dal ricevimento del campione selezionato ai sensi del comma 2, l’impresa trasmette all’IVASS le informazioni secondo il dettaglio riportato nell’allegato 9 e con le modalita’ previste dall’art. 4 del presente regolamento.
Art. 10-ter (Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli).
1. L’indagine di cui all’art. 10-bis e’ estesa anche a ciclomotori e motocicli a uso privato.
2. Nei successivi dieci giorni dal ricevimento del campione selezionato ai sensi del comma 1, l’impresa trasmette all’IVASS le informazioni secondo il dettaglio riportato nell’allegato 10 e con le modalita’ previste dall’art. 4 del presente regolamento.».
4. All’art. 13 (Entrata in vigore), comma 1, dopo le parole «Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2017.» sono aggiunte le seguenti “L’art. 10-bis entra in vigore il 1° agosto 2023.” E “L’art. 10-ter entra in vigore il 1° ottobre 2024.”.
5. E’ abrogata la lettera e) (indagine IPER sull’andamento dei prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto, di cui alla lettera al mercato del 4 dicembre 2013) dell’allegato 1.
6. Sono aggiunti gli allegati 9 (Istruzioni per la compilazione dell’indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autovetture) e 10 (Istruzioni per la compilazione dell’indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli).»
Art. 2
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Elenco delle raccolte dati in base a lettere al mercato o circolari gia’ emanate, relative a rilevazioni, indagini di mercato e studi che l’Autorita’ promuove ai fini della conoscenza del mercato assicurativo.
Risultano in vigore le seguenti raccolte dati relative a rilevazioni o indagini statistiche:
a) premi lordi contabilizzati nei rami danni e vita, nuova produzione emessa nei rami vita e contributi a fondi pensione aperti e negoziali, raccolti dalle imprese di assicurazione di cui alle circolari ISVAP n. 365/S del 1° marzo 1999, n. 387/S dell’8 ottobre 1999 e n. 461/S del 21 dicembre 2001, alla lettera al mercato ISVAP del 25 marzo 2010 e alla lettera al mercato IVASS del 25 novembre 2014;
b) premi del lavoro diretto e indiretto acquisiti dalle imprese italiane all’estero e dalle societa’ estere controllate, di cui alla circolare ISVAP n. 447/S del 27 giugno 2001 e alla lettera al mercato ISVAP del 17 giugno 2011;
c) acquisizione di informazioni sulla struttura organizzativa della liquidazione dei sinistri r.c. auto di cui alle circolari ISVAP n. 308 del 26 settembre 1997 e n. 401/D del 3 marzo 2000;
d) dati tecnici del ramo r.c. auto e natanti – portafoglio diretto italiano, di cui alla lettera al mercato del 25 marzo 2015.
Allegato 9
Istruzioni per la compilazione dell’Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autovetture
(Parte di provvedimento in formato grafico)
Allegato 10
Istruzioni per la compilazione dell’Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli
(Parte di provvedimento in formato grafico)
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