IVASS – Provvedimento n. 128 del 20 febbraio 2023

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private

Art. 1

Modifiche all’art. 5 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All’art. 5 (Persone fisiche), al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis. i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione.».

Art. 2

Modifiche all’art. 6 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All’art. 6 (Società), al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) per le società iscritte nelle sezioni A, B o F, i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione;

f-ter) per le società iscritte nella sezione D, i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo.».

2. All’art. 6 (Società), al comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione».

Art. 3

Modifiche all’art. 17 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All’art. 17, comma 1, (Requisiti per l’iscrizione) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

«c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.».

Art. 4

Modifiche all’art. 22 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. L’art. 22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) è modificato come segue:

a. la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

«c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.»;

b. la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«a) ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS, acquisiscono i dati relativi all’indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio; all’indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, nonchè ai domini e sotto-domini internet, utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione;».

Art. 5

Modifiche all’art. 26 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All’art. 26, comma 1 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche), la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

«c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.».

Art. 6

Modifiche all’art. 38 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All’art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi) al comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

«i-bis) i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione.».

Art. 7

Modifiche all’art. 41 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All’art. 41, commi 2 e 6 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa), le lettere b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.».

Art. 8

Modifiche all’art. 48 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All’art. 48, comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

«b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.».

Art. 9

Modifiche all’art. 78 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Il comma 3 dell’art. 78 è modificato come segue:

a) dopo le parole «È fatta salva la facoltà dell’impresa» sono aggiunte «e dell’intermediario»;

b) le parole «di cui si avvale» sono sostituite con le seguenti «con cui insistono accordi e rapporti finalizzati alla distribuzione di contratti di assicurazione,».

2. All’art. 78 (Registrazione dei domini), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante siti internet, gli intermediari iscritti nel registro o inseriti nell’Elenco annesso si avvalgono esclusivamente dei domini e dei sotto-domini internet dei quali abbiano dato comunicazione all’IVASS.

3-ter. Le comunicazioni all’IVASS, di cui al comma 3-bis, sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla data di registrazione del dominio internet, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’Istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da:

a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e F del registro;

b) gli intermediari iscritti nella sezione D del registro con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo;

c) gli intermediari inseriti nell’elenco annesso;

d) l’impresa relativamente ai produttori diretti, iscritti nella sezione C del registro, di cui si avvale;

e) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F relativamente alle persone fisiche e alle società, iscritte nella sezione E del Registro, di cui si avvalgono.

3-quater. Le eventuali variazioni del dominio internet sono comunicate nei termini e secondo le modalità indicate nel comma 3-ter.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche nei casi di sola promozione di contratti di assicurazione mediante siti internet.

3-sexies. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti d’investimento assicurativi e F del registro comunicano i sotto-domini internet che le imprese o altri intermediari hanno messo loro a disposizione nei successivi trenta giorni.».

Art. 10

Modifiche all’art. 84 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All’art. 84, comma 3 (Prova di idoneità):

a) le parole «, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge» sono eliminate;

b) la parola «equipollente» è sostituita dalla seguente: «corrispondente».

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. I soggetti indicati dall’art. 78, comma 3-ter, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, comunicano i domini già registrati e i sotto-domini già utilizzati entro i novanta giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale delle istruzioni tecniche relative al provvedimento.

Art. 12

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.