IVASS – Provvedimento n. 154 del 17 dicembre 2024

Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali dell’IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni – Modifiche al regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021, recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100

Art. 1

Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014

1. L’art. 1 (Ambito di applicazione) è modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per i quali l’IVASS ha competenza nell’adozione del provvedimento finale, nonchè alle fasi procedimentali delle quali è responsabile l’IVASS, nell’ambito di procedimenti per i quali altre amministrazioni pubbliche sono competenti all’adozione del provvedimento. Gli allegati 1, 2 e 3 contengono l’elenco dei procedimenti e delle fasi procedimentali relativi, rispettivamente, alla vigilanza (allegato 1), agli appalti (allegato 2) e all’amministrazione interna (allegato 3)»;

b) al comma 2, secondo capoverso, la parola «aggiornate» è sostituita dalla parola «recepite».

2. L’art. 2 (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è modificato come segue:

a) la rubrica (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è sostituita dalla seguente:

«Unità organizzativa responsabile del procedimento, responsabile del procedimento e responsabile per l’esercizio dei poteri sostitutivi»;

b) al comma 2, le parole «dirigente responsabile» sono sostituite dalla parola «Capo»;

c) al comma 4, dopo le parole «nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione non equivalga ad assenso» sono inserite le parole «o rigetto e conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto».

3. L’art. 3 (Procedimenti ad iniziativa di parte) è modificato come segue:

a) al comma 1:

dopo le parole «ricevimento dell’istanza» sono inserite le parole: «o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, idoneo a promuovere il procedimento stesso.»;

dopo le parole «28 dicembre» è inserito il numero «2000»;

b) al comma 3, secondo capoverso, le parole «il termine del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza completa» sono sostituite dalle parole «il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completa».

4. All’art. 4 (Procedimenti d’ufficio), comma 1, sono eliminate le parole «Salvo quanto previsto negli allegati 1, 2 e 3,».

5. All’art. 5 (Comunicazione di avvio del procedimento), comma 3, le parole «nei casi previsti dalla legge» sono sostituite dalle parole «ove ne ricorrano i presupposti».

6. L’art. 7 (Sospensione e interruzione dei termini) è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole «per una sola volta» sono inserite le parole «e per un periodo non superiore a trenta giorni» e dopo le parole «presso altre pubbliche amministrazioni» sono inserite le parole «o Autorità»;

b) al comma 4, le parole «all’ente» sono sostituite dalle parole «al soggetto»;

c) al comma 5, le parole «all’ente» sono sostituite dalle parole «al soggetto»;

d) al comma 6, dopo la parola «stabilite» sono eliminate le parole «per legge» e inserite le parole «da regolamenti dell’Unione europea e da disposizioni di legge o a contenuto regolamentare».

7. L’art. 8 (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole «Nei procedimenti ad iniziativa di parte» è eliminata la «,»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.».

8. All’art. 9 (Conclusione dei procedimenti), comma 2, le parole «alla predisposizione dell’atto adottato dall’Istituto» sono sostituite dalle parole «al compimento dell’atto da parte dell’IVASS».

9. L’allegato 1 è sostituito dall’allegato 1 al presente provvedimento.

10. L’allegato 2 è sostituito dall’allegato 2 al presente provvedimento.

11. L’allegato 3 è sostituito dall’allegato 3 al presente provvedimento.

Art. 2

Modifiche al regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021

1. L’art. 3 (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è sostituito dal seguente:

«1. L’unità organizzativa responsabile dei procedimenti indicata nel presente regolamento e il responsabile del procedimento sono individuate in un apposito regolamento IVASS».

2. L’art. 17 (Entrata in vigore e aggiornamenti successivi), comma 2, è abrogato.

3. L’allegato 1 è abrogato.

Art. 3

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.