IVASS – Provvedimento n. 157 del 20 dicembre 2024

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all’articolo 6 del provvedimento n. 79 del 14 novembre 2018

Art. 1

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell’esercizio 2025, ai sensi dell’art. 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

Art. 2

Soglie minime dei premi lordi contabilizzati

1. Le compensazioni, di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all’art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all’art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell’esercizio 2025 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:

a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»;

b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli».

2. L’IVASS comunica alla stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.

Art. 3

Misura dei percentili

1. I percentili minimo e massimo che individuano l’intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:

a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;

b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.

Art. 4

Coefficienti angolari delle rette

1. I coefficienti angolari delle rette di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:

a) 0,420326829 per autoveicoli-antifrode;

b) 0,000050836 per autoveicoli-costo cose z1;

c) 0,000060817 per autoveicoli-costo cose z2;

d) 0,000070510 per autoveicoli-costo cose z3;

e) 0,000047088 per autoveicoli-costo persone;

f) 0,231934000 per autoveicoli-dinamica;

g) 0,035559524 per autoveicoli-velocità di liquidazione;

h) 0,000007350 per ciclomotori e motocicli-costo persone;

i) 0,042815722 per ciclomotori e motocicli-velocità di liquidazione.

Art. 5

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2025.