IVASS – Regolamento 02 agosto 2018, n. 40
Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
PARTE I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1
(Fonti normative)
Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109-bis, 110, 111, 112, 114-bis, 116-quinquies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 2
(Definizioni)
Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:
a) “aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;
b) “addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
c) “addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in stabilimento, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;
d) “agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
e) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) “banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385;
g) “call center”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;
h) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
i) “collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
j) “contraente”: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza;
k) “contratto di assicurazione della responsabilità civile”: la copertura assicurativa prevista dall’articolo 110, comma 3, e dall’articolo 112, comma 3, del Codice;
l) “contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
m) “contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
n) “corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
o) “dipendenti dell’impresa”: il personale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione direttamente coinvolto nell’attività di distribuzione;
p) “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
q) “distribuzione assicurativa e riassicurativa”: l’attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso;
r) “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
s) “e-learning”: apprendimento realizzato tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet;
t) “firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
u) “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata” e “firma elettronica qualificata”: firme definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
v) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
w) “formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
x) “impresa che opera in qualità di distributore”: l’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando svolge direttamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell’articolo 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;
y) “imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti nell’Elenco annesso;
z) “intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
aa) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio;
bb) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, h-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
cc) “LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;
dd) “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l’analisi delle statistiche;
ee) “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia sottoposto a forme di controllo;
ff) “mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
gg) “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei;
hh) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti;
ii) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile;
jj) “posta elettronica”: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio;
kk) “posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi “;
ll) “Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
mm) “produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
nn) “pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
oo) “Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
pp) “responsabili della distribuzione dell’impresa”: le persone fisiche che, nell’ambito dell’impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività distributiva dell’impresa che opera in qualità di distributore;
qq) responsabili dell’attività di distribuzione dell’intermediario”: le persone fisiche che, nell’ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;
rr) “rete distributiva diretta”: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di distribuzione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti dei call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;
ss) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
tt) “società di intermediazione mobiliare” o Sim”: le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
uu) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l’utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;
vv) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
ww) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
xx) “webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera q), e l’esercizio della stessa.
Costituisce altresì attività di distribuzione assicurativa l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale e anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.
Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.
Il presente Regolamento non si applica:
a) alle attività di cui all’articolo 107, comma 3, del Codice;
b) alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate dall’articolo 107, comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti dall’articolo 107, comma 5, del Codice.
PARTE II
Accesso all’attività di intermediazione
Titolo I
Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica
Capo I
Disciplina del Registro
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 4
(Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
E’ istituito presso l’IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
Il Registro è suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 109 del Codice, gli intermediari come di seguito indicato:
a) sezione A: gli agenti;
b) sezione B: i mediatori;
c) sezione C: i produttori diretti;
d) sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;
e) sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;
f) sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.
Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza:
a) nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
b) nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
c) nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione assicurativa.
Art. 5
(Persone fisiche)
Per gli intermediari persone fisiche, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività;
e) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l’attività.
Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
a) la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa;
b) la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
(i) se operano individualmente;
(ii) se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di società iscritte nella medesima sezione;
c) le sedi operative;
d) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;
e) l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
f) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività.
Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;
b) la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
(i) se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);
(ii) se operano individualmente;
(iii) se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E;
(iv) se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte nella sezione E;
(v) se operano in qualità di addetti all’attività di distribuzione di una società iscritta nella sezione E;
(vi) se operano ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice in qualità di intermediari a titolo accessorio.
Art. 6
(Società)
Per le società, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) ragione o denominazione sociale;
b) sede legale ed eventuali sedi secondarie;
c) numero e data di iscrizione;
d) per le società iscritte nelle sezioni A, B, D o F:
(i) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;
(ii) l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
(iii) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività;
e) per le società iscritte nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività;
f) per le società iscritte nelle sezioni D e F, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività.
Per le società iscritte nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
a) la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa, e, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa, o assicurativa e riassicurativa;
b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A, B o F del o dei responsabili dell’attività di distribuzione e, per le società iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione del o dei rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori generali.
Per le società iscritte nella sezione D il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta il cognome e nome del o dei responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa.
Per le società iscritte nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;
b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili dell’attività di distribuzione;
c) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all’attività di distribuzione.
Art. 7
(Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)
L’IVASS assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 43 dalle imprese e dagli intermediari, nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento.
L’IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce la consultazione nel proprio sito internet.
Art. 8
(Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)
Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:
a) le imprese italiane;
b) i soggetti che richiedono l’iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
c) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
d) gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio alle sezioni A, B o F;
e) gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro che richiedono l’iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla medesima sezione.
Ai fini di cui al comma 1, l’indirizzo di posta elettronica certificata è indicato negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.
Art. 9
(Adempimenti per la gestione del Registro)
I richiedenti si dotano della firma elettronica ai fini della presentazione all’IVASS:
a) delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32;
b) delle domande di cancellazione di cui all’articolo 30;
c) delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all’articolo 33;
d) delle domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all’articolo 34;
e) delle domande di estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri di cui all’articolo 36;
f) delle comunicazioni di cui all’articolo 43.
In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica:
a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del Registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A, B, D ed F del Registro;
b) le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del Registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A, B o F del Registro.
Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, nonché tutte le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro, a pena di irricevibilità, sono redatte su modello elettronico disponibile sul sito dell’IVASS, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.
Sezione II
Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro
Art. 10
(Requisiti per l’iscrizione)
Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 84;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
e) esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia;
f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Ai fini di cui al comma 1, lettera f), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.
Art. 11
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
b) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
c) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attività.
I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a:
a) per ciascun sinistro, euro 1.250.000;
b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000;
Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario che richiede l’iscrizione nelle sezioni A o B.
Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.
Art. 12
(Domanda di iscrizione)
La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.
Sezione III
Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro
Art. 13
(Requisiti per l’iscrizione)
Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le società devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del Codice;
b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
c) avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura assicurativa di cui all’articolo 15;
e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
Ai fini dell’iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:
a) il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
b) le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.
Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3.
Art. 14
(Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa)
Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:
a) avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;
b) avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative.
Art. 15
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalle società di cui alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall’articolo 11 e garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell’esercizio dell’attività di distribuzione, dai responsabili dell’attività di distribuzione nonché dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
Alle società che esercitano contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall’articolo 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.
Art. 16
(Domanda di iscrizione)
La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta che la società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.
Sezione IV
Iscrizione nella sezione C del Registro
Art. 17
(Requisiti per l’iscrizione)
Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV.
Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione al Registro l’impresa attesta di avere accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l’impresa attesta altresì di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 88 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. In relazione a tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.
Art. 18
(Modalità per l’iscrizione)
La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del Registro è presentata dall’impresa che se ne avvale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.
Sezione V
Iscrizione nella sezione D del Registro
Art. 19
(Requisiti per l’iscrizione)
Nella sezione D del Registro possono essere iscritti:
a) le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;
b) le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;
c) gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell’ Albo unico di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario;
d) gli istituti di pagamento, purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 114-septies del Testo unico bancario;
e) Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta.
Per ottenere l’iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui al comma 1 devono:
a) avere affidato, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta, la responsabilità dell’attività di distribuzione assicurativa ad una o più persone fisiche aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq);
b) non essere partecipati in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
c) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al comma 1 comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Art. 20
(Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)
Il responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa dei soggetti di cui all’articolo 19 deve:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:
(i) mercati assicurativi e finanziari;
(ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
(iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
(iv) gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
(v) attività e prodotti assicurativi e finanziari.
I criteri adottati per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti nelle politiche aziendali, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della società o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è accertata dall’organo amministrativo. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell’incarico di responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e la relativa documentazione è conservata ai sensi dell’articolo 67.
L’intermediario di cui all’articolo 19 assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 1 in capo al responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri l’insussistenza, comunica all’IVASS, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c), il nominativo del nuovo responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 21
(Domanda di iscrizione)
La domanda di iscrizione nella sezione D del Registro dei soggetti di cui all’articolo 19 è presentata all’IVASS con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente comunica il nominativo del responsabile dell’attività di distribuzione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) e attesta che la società da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.
Sezione VI
Iscrizione nella sezione E del Registro
Art. 22
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Gli addetti all’attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell‘Elenco annesso, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla Parte IV.
Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, non è richiesta l’iscrizione nel Registro degli addetti all’attività di distribuzione che operano esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione E.
Nella domanda di iscrizione nel Registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero dell’aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell’Elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che operano al di fuori dei propri locali:
a) ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS, acquisiscono i dati relativi all’indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto, all’indirizzo di posta elettronica certificata;
b) comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell’IVASS.
Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui è svolta l’attività i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).
Art. 23
(Requisiti per l’iscrizione delle società)
Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro, devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
d) aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
e) preporre all’attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.
Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.
Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui ai commi 1 e 2 è accertato dall’intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. È considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.
Art. 24
(Copertura assicurativa della responsabilità civile)
I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A, B o F, che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.
La copertura di cui al comma 1 si estende altresì all’attività dei collaboratori e dipendenti degli iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.
Art. 25
(Modalità per l’iscrizione)
Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
Sezione VII
Iscrizione nella sezione F del Registro
Art. 26
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
d) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla parte IV;
e) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.
Art. 27
(Requisiti per l’iscrizione delle società)
Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
b) non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;
c) aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione F è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15;
e) non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) e f) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.
Art. 28
(Modalità per l’iscrizione)
Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione F, ciascun intermediario a titolo accessorio presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la società ha provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
Sezione VIII
Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro
Art. 29
(Iscrizione nel Registro)
L’IVASS procede all’iscrizione nel Registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di accoglimento dell’istanza. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’IVASS comunica agli istanti il preavviso di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
Ferme restando le verifiche periodiche previste dall’articolo 45 sulla permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione, l’IVASS, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un’attestazione sull’iscrizione nel Registro.
Art. 30
(Cancellazione dal Registro)
Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso, l’IVASS procede alla cancellazione degli intermediari dal Registro:
a) a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d) del Codice;
b) in caso di rinuncia all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
c) in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;
d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del Codice;
e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza;
f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;
g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere;
h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere.
Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 43, comma 7, salvo che il soggetto svolga l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l’IVASS procede alla cancellazione d’ufficio.
La domanda di cancellazione dal Registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
L’IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.
Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
Art. 31
(Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel Registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.
A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al Registro purché:
(i) ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C, E o F del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione;
(ii) ove la reiscrizione riguardi una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l’iscrizione nella sezione originaria, sia stata sostenuta e superata la prova di idoneità;
(iii) ove la reiscrizione sia richiesta in una sezione in cui è prevista una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti, sia stata conseguita tale specifica formazione;
b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero nell’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;
c) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;
d) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione:
(i) per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore;
(ii) per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la formazione professionale;
e) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18, 25 e 28;
f) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.
I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice possono essere reiscritti nel Registro purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda, secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera e).
Ai fini di cui al comma 2, per ottenere la reiscrizione nelle sezioni A e B è altresì necessario il superamento della prova di idoneità di cui all’articolo 84 in data successiva a quella in cui è stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma.
L’IVASS procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
Art. 32
(Reiscrizione delle società nel Registro)
Le società cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:
a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione;
b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 21, 25 28;
c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.
I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro possono essere reiscritti esclusivamente in tale sezione.
La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del Registro è effettuata dall’IVASS secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
Art. 33
(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)
Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell’Elenco annesso che intende avvalersene presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
La domanda di cui al comma 1 è presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.
L’IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria con esito positivo, all’iscrizione nel Registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 29, comma 1.
Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di distribuzione per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. Si applica l’articolo 43, comma 7.
Art. 34
(Passaggio ad altra sezione del Registro)
Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), e la domanda sia presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l’intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’impresa o dall’intermediario per il quale è stata svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma 7.
Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’intermediario per il quale è svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43, comma 7.
Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall’IVASS secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.
Art. 35
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
L’IVASS effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione e reiscrizione nel Registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l’acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.
L’assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione o reiscrizione nel Registro.
Capo II
Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro
Art. 36
(Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F possono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, previo espletamento delle procedure di notifica previste dagli articoli 116-bis e 116-ter del Codice e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli medesimi.
Nel caso in cui gli intermediari di cui al comma 1 intendano avvalersi per l’operatività in altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E, gli stessi richiedono l’estensione dell’operatività anche per questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall’articolo 116, comma 2, del Codice.
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è presentata all’IVASS apposita comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Art. 37
(Collaborazione tra Autorità)
Nell’ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorità previste dal Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l’IVASS collabora con le Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo di Lussemburgo. A tal fine, l’IVASS informa le Autorità di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all’atto della notifica di cui all’articolo 36, comma 1. Su richiesta delle medesime Autorità, l’IVASS comunica ogni altra informazione relativa all’esercizio dell’attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.
L’IVASS comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all’articolo 36, comma 1, siano stati cancellati dal Registro.
Titolo II
Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri
Art. 38
(Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi)
Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine ne dà notifica all’IVASS in coerenza con quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice.
Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito Elenco annesso al Registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:
a) cognome e nome o ragione sociale;
b) nazionalità;
c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d’origine;
d) regime di attività svolta;
e) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile;
f) Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
g) data di inizio dell’attività nel territorio della Repubblica;
h) data dell’eventuale provvedimento, adottato dall’IVASS, di sospensione o di divieto di svolgimento dell’attività sul territorio della Repubblica nei confronti dell’intermediario ai sensi degli articoli 116-septies, 116-opties o 116-decies del Codice;
i) indirizzo del sito internet dove è possibile consultare il Registro dello Stato membro d’origine in cui sono contenuti i dati relativi all’intermediario.
Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l’IVASS provvede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’Elenco di cui al comma 2, eliminando dall’Elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato membro d’origine.
L’IVASS assicura il pubblico accesso all’Elenco annesso al Registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.
Gli intermediari di cui al comma 1 operano in conformità a quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice.
Art. 39
(Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)
Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 25, 31, 32 e 33, gli intermediari richiedenti iscritti nell’elenco annesso al Registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 22 e 23.
In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del Registro, si applica la disposizione dell’articolo 43, comma 7.
Art. 40
(Misure nei confronti degli intermediari)
In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice, qualora l’IVASS venga a conoscenza dell’esercizio sul proprio territorio dell’attività d’intermediazione assicurativa, anche a titolo accessorio, o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell’articolo 38, ne informa l’Autorità di vigilanza competente dello Stato membro d’origine e adotta misure idonee ad impedire l’ulteriore svolgimento dell’attività sul proprio territorio.
Nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, l’IVASS può adottare le misure di cui agli articoli 116-septies, 116-opties e 116-decies del Codice, nei casi e con le modalità ivi previste.
Delle misure di sospensione o di divieto di esercizio dell’attività adottate nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, l’IVASS dà pubblicità sul proprio sito internet e nel Bollettino.
PARTE III
Esercizio dell’attività di distribuzione
Titolo I
Svolgimento dell’attività
Capo I
Disposizioni generali
Art. 41
(Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)
Ai fini di cui all’articolo 109, comma 1-bis del Codice, l’impresa che opera in qualità di distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa avente le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera pp) e ne comunica il nominativo all’IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento dell’incarico con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Il responsabile di cui al comma 1 deve:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:
(i) mercati assicurativi e finanziari;
(ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
(iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
(iv) gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
(v) attività e prodotti assicurativi e finanziari.
I criteri che l’impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche aziendali di cui all’articolo 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell’impresa medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dall’organo amministrativo dell’impresa. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell’incarico di responsabile della distribuzione.
L’impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l’insussistenza, lo comunica all’IVASS entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c).
L’impresa può avvalersi per l’esercizio dell’attività di distribuzione esclusivamente di dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
L’impresa di cui al comma 6:
a) accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astiene dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbia riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
b) assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
Le imprese conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
Art. 42
(Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)
Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell’incarico di distribuzione loro conferito o dell’accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto.
È fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attività di distribuzione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.
Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:
a) gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
b) gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
d) gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro.
La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata.
Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall’impresa con autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’articolo 118 del Codice.
Art. 43
(Obblighi di comunicazione)
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento e per mezzo di posta elettronica certificata, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione. Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi quelli inseriti nell’Elenco annesso al Registro.
Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di ripresa dell’attività, trasmettono all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
La ripresa dell’attività è subordinata:
a) al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività;
b) alla presenza, limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, di uno o più incarichi di distribuzione;
c) per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell’aggiornamento professionale di cui all’articolo 89.
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F comunicano all’IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3:
a) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;
b) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, l’inizio dell’eventuale periodo di inoperatività;
c) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di responsabile dell’attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E e F del Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, delle cariche di rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore generale.
Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, comunicano gli elementi informativi relativi:
a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;
b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall’incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’intervenuta variazione o cessazione.
Le informazioni indicate nel comma 4 sono trasmesse all’IVASS dalle imprese mediante l’invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 2 disponibile sul sito dell’Autorità.
Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all’articolo 50 comunicano all’IVASS, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell’Elenco annesso al Registro che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’IVASS entro trenta giorni lavorativi dalla data dell’interruzione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all’IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al modello elettronico pdf disponibile sul sito dell’Istituto.
Alla comunicazione di cui al comma 7 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.
Art. 44
(Adempimenti annuali)
Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:
a) gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del contributo di vigilanza;
b) gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;
c) gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.
Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 336 del Codice.
Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 115 del Codice.
Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro come inoperativi.
Art. 45
(Verifiche periodiche)
L’IVASS può verificare in capo ai soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa:
a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l’esercizio dell’attività;
b) limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l’assenza delle cause di incompatibilità, previste per l’iscrizione nella sezione di appartenenza.
L’IVASS provvede alla cancellazione dal Registro, ai sensi dell’articolo 30, degli intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilità e delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.
L’IVASS verifica annualmente l’osservanza dell’obbligo del possesso della copertura assicurativa della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l’osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall’articolo 30, alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.
Art. 46
(Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)
Le imprese si dotano di politiche approvate dall’organo amministrativo, sulla base delle quali adottano procedure interne finalizzate a garantire:
a) il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilità, previsti per l’esercizio dell’attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite di reti distributive;
b) la corretta assunzione e gestione dei rischi nell’ambito dell’attività distributiva, l’osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e la trasparenza delle operazioni, nell’ottica di un’appropriata protezione del consumatore.
Le politiche e le procedure di cui al comma 1 identificano, altresì, le modalità idonee a individuare, prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese connessi al conferimento di incarichi diversi da quelli di cui all’articolo 53, comma 1.
La funzione preposta dalle imprese ai sensi dell’articolo 114-bis del Codice assicura la corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza rispetto alle finalità di cui al presente articolo e provvede, almeno una volta l’anno, al riesame delle stesse sulla base degli esiti del monitoraggio nonché dell’evoluzione dell’operatività aziendale e delle condizioni di mercato, oltre che della normativa di riferimento, sottoponendo eventuali proposte di modifica all’organo amministrativo.
Annualmente l’impresa redige una relazione, validata con osservazioni dal responsabile della funzione di compliance, da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e da inoltrare all’IVASS, che illustri:
a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
b) le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;
c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure.
L’IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonché le modalità e i tempi di invio della relazione di cui al comma precedente.
Capo II
Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro
Art. 47
(Condizioni per la distribuzione)
La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro può essere effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione limiti l’operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l’attività all’interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.
Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell’intermediario.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all’interno di tali locali:
a) siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito dalla medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
b) siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con la medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
c) siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.
Capo III
Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario
Art. 48
(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di distribuzione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
Gli intermediari di cui al comma 1:
a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
Capo IV
Disposizioni particolari
Art. 49
(Collocamento di forme pensionistiche complementari)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonché agli addetti operanti all’interno dei locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies) del Codice, il collocamento di forme pensionistiche complementari non è consentito agli intermediari assicurativi a titolo accessorio.
Art. 50
(Reti di vendita multilevel marketing)
Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro.
In ogni caso, l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:
a) l’attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all’articolo 41 del Codice;
b) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all’operatività di garanzie immediatamente impegnative per l’impresa;
c) i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall’impresa, con divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti;
d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall’articolo 54, comma 5 che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l’impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione, con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:
a) conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui è concentrata l’attività assuntiva ed effettuano i necessari controlli sull’attività di distribuzione svolta dai componenti della rete;
b) definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonché l’effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
c) sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, e provvedono anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni pre-contrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell’impresa;
d) si dotano di procedure atte a controllare l’utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete e a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti della rete stessa;
e) garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all’intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell’impresa e in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l’assistenza venga prestata da uffici direzionali dell’impresa, istituiscono un apposito numero verde. All’atto dell’accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all’assicurato, per iscritto, l’indicazione della struttura che si occupa dell’assistenza post-vendita o dell’eventuale numero verde.
Art. 51
(Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)
Nel caso in cui l’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del Registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell’impresa preponente, l’impresa, in attesa del conferimento dell’incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell’attività a condizione che:
a) entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all’IVASS entro i successivi dieci giorni;
b) l’impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l’attività per l’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l’operato di tali soggetti fino all’iscrizione nella sezione E del Registro da parte dell’intermediario al quale è stato conferito l’incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest’ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali.
Nel corso della gestione diretta, i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l’impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel Registro.
L’IVASS si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma 1.
L’impresa preponente comunica all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, l’assunzione in gestione diretta dell’attività dell’intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di institore. L’impresa dà notizia dell’avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito internet.
L’intermediario a cui è stato conferito l’incarico di distribuzione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l’iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. L’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l’iscrizione.
Nel caso in cui l’impresa non abbia comunicato all’IVASS nei termini di cui al comma 1, lettera a), l’avvenuta sostituzione dell’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, l’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.
Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6, la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del Registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel Registro anche da altri intermediari.
Titolo II
Regole di presentazione e comportamento
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 52
(Ambito di applicazione)
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa svolta:
a) dagli iscritti nel Registro;
b) dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67;
c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l’attività di distribuzione.
Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del Codice.
Capo II
Regole di comportamento
Art. 53
(Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)
L’attività di intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti.
Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l’intermediario e l’impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.
Art. 54
(Regole generali di comportamento)
Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:
a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.
I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete, secondo quanto disposto dall’articolo 119-bis del Codice. Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV.
I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell’assunzione, nonché nei casi di cui all’articolo 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono, senza oneri a carico dei contraenti, l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi.
Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
Art. 55
(Conflitti di interesse)
Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.
I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L’obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.
In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.
Art. 56
(Informativa pre-contrattuale)
Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all’Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento.
Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1 consegnano o trasmettono al contraente un documento conforme all’Allegato 3.
Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del Codice;
b) la documentazione informativa pre-contrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono a carico dell’intermediario che entra in contatto con il contraente.
In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.
La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito internet, purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice.
I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all’articolo 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice.
Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.
Art. 57
(Informativa sulle remunerazioni)
Ai sensi dell’articolo 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:
a) dall’intermediario che distribuisce il contratto;
b) dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto.
Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall’intermediario proponente ovvero da quello per il quale l’intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera.
Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a), e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso.
Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall’articolo 131 del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 58
(Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)
I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.
In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase pre-contrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.
Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.
Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.
I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.
7 In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.
Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia documentale ai sensi dell’articolo 67.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice.
Art. 59
(Vendita con consulenza)
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.
Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.
La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui all’articolo 67.
Art. 60
(Documentazione da consegnare ai contraenti)
I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all’articolo 56, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da quest’ultimo sottoscritto.
Art. 61
(Modalità dell’informativa)
Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del Codice, in base alla scelta effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Il distributore informa il contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive.
Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti.
La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento alla scelta effettuata dal contraente e contiene l’informazione che la modalità di comunicazione prescelta può essere modificata in ogni momento.
Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l’informativa su supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore assolve comunque agli obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalità informatiche.
Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 58 e 59.
In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.
Art. 62
(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)
I distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.
La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.
Art. 63
(Obblighi di separazione patrimoniale)
Ai sensi dell’articolo 117 del Codice, i premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario medesimo.
Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 117, commi 2 e 3, del Codice, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.
Gli intermediari rimettono all’impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b).
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 65, comma 1.
Art. 64
(Fideiussione bancaria)
Le disposizioni dell’articolo 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.
La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F deve prevedere l’operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.
Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione.
In caso di più incarichi di distribuzione o accordi di libera collaborazione, per determinare l’importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal comma 1 è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall’intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 65
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)
L’articolo 118, comma 1, del Codice trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B del Registro, purché:
a) gli stessi siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima;
b) ove l’accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall’impresa preponente di quest’ultimo intermediario;
c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell’articolo 118, comma 1, del Codice hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.
Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 56 e 73, comma 3, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell’autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
L’informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari iscritti nella sezione E del Registro che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell’accordo sottoscritto con l’impresa.
Art. 66
(Contratti in forma collettiva)
Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull’operato di quest’ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione pre-contrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi dell’articolo 120-quater del Codice.
Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il distributore consegna anche all’aderente, con le modalità di cui al comma 1, la documentazione di cui all’articolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di attuazione.
Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere del pagamento del premio, ricevono l’informativa contrattuale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
Art. 67
(Conservazione della documentazione)
I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente:
a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di distribuzione ed eventuali procure;
b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59, nonché la prova delle attività svolte per il tramite del contraente ai sensi dell’articolo 66;
c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
d) la formazione professionale e l’aggiornamento professionale di cui alla Parte IV, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6;
e) l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell’ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli 11 e 15;
f) limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all’articolo 114-bis, comma 2, del Codice;
g) l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 48 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei locali, nonché l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall’articolo 89, comma 6.
Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) a d), è conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.
In caso di cessazione dell’incarico di distribuzione, l’obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all’impresa della documentazione stessa.
Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa alla formazione e all’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall’obbligo di aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6.
La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere archiviata e conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.
Art. 68
(Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)
I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità.
Capo III
Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza
Art. 69
(Ambito di applicazione)
Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento, effettuate interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, aventi ad oggetto:
a) contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale, nel territorio della Repubblica;
b) contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica.
Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla promozione e al collocamento tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:
a) il sito internet contenga l’esplicita avvertenza che il relativo contenuto è rivolto solo a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati diversi dall’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, e alla copertura di rischi ubicati al di fuori dell’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni;
b) il sito internet disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, ovvero proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni.
Art. 70
(Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 69, comma 1, è consentito alle imprese italiane, alle imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari iscritti nel Registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38.
Art. 71
(Divieto di discriminazione)
Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è consentito l’utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di concludere il contratto a distanza.
In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l’elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto dell’inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale.
Art. 72
(Collocamento di contratti non richiesti)
Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso espresso del contraente o dell’aderente. L’assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del contraente.
In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura, non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l’accettazione automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out.
Art. 73
(Informazioni pre-contrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)
Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:
a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione pre-contrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;
b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, del Codice.
I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.
Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:
a) i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 3;
b) gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme all’Allegato 3.
Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa pre-contrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all’articolo 121, comma 2, del Codice.
I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.
Art. 74
(Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)
Nello svolgimento dell’attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64.
I distributori adottano procedure tali da garantire:
a) la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli 58 e 59;
b) l’acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite;
c) la conservazione delle informazioni concernenti l’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a).
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:
a) effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all’utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E;
c) assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza.
Art. 75
(Trasmissione della documentazione)
I distributori trasmettono al contraente:
a) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.
Art. 76
(Utilizzo di call center)
Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:
a) l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;
b) l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.
Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:
a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV;
b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;
c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:
a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center;
b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.
Art. 77
(Sito internet delle imprese di assicurazione)
Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le informazioni contenute nel sito dell’impresa di cui al Titolo XIII del Codice e relative disposizioni di attuazione sono integrate con l’indicazione che l’impresa opera attraverso il sito in qualità di distributore di prodotti assicurativi.
Art. 78
(Registrazione dei domìni)
I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet sono titolari del relativo dominio.
In conformità a quanto disposto dall’articolo 109, comma 2-bis, del Codice, nel caso in cui l’attività di cui al comma 1 è svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione.
E‘ fatta salva la facoltà dell’impresa di mettere a disposizione degli intermediari di cui si avvale, spazi del sito internet di cui sia titolare, per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.
Art. 79
(Sito internet e profili di social network degli intermediari)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 74, in caso di promozione e collocamento tramite internet, il sito, i profili di social network dell’intermediario e le eventuali applicazioni utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l’indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;
b) la sede legale e le eventuali sedi operative;
c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
d) di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;
e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
Per gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38, il sito, i profili di social network e le eventuali applicazioni di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine e la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia;
b) la sede legale e l’eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, in caso di operatività in regime di stabilimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
d) i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di sola promozione dell’attività di distribuzione.
Art. 80
(Servizi di comparazione)
Gli intermediari che, tramite siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o più contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui all’articolo 106, comma 1, del Codice:
a) indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l’elenco delle imprese di assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione delle polizze; qualora il servizio di cui al comma 1 sia fornito attraverso siti internet, tali informazioni sono rese nell’home page o in altra pagina del sito direttamente accessibile dall’home page;
b) garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;
c) in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitano i motivi dell’impedimento e comunicano all’utente le relative quotazioni, anche in un momento successivo;
d) forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da agevolare il confronto tra le diverse offerte;
e) si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti alle esigenze dallo stesso manifestate;
f) adottano modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non sia stata manifestata espressamente la volontà di adesione (opt-out);
g) garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle imprese all’intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-bis del Codice;
h) nel diffondere comunicazioni pubblicitarie si conformano a quanto disposto dall’articolo 54, comma 2;
i) garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell’attività svolta in linea con quanto previsto dall’articolo 54, comma 4.
Art. 81
(Procedure per il collocamento tramite internet)
I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul proprio sito le informazioni relative a:
a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.
Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.
Art. 82
(Comunicazioni commerciali non richieste)
I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza per l’invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all’utilizzo della tecnica di comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l’acquisizione del consenso del contraente e adottano procedure tali da consentire l’evidenza della prestazione del consenso.
Il consenso di cui al comma 1 è prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed è revocabile in ogni momento.
Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del contraente medesimo nel caso in cui questo abbia già fornito i propri recapiti in occasione della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo o ad altri rami, purché il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa. I distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente comma informano il contraente della possibilità di opporsi, in ogni momento e senza oneri, alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalità.
Art. 83
(Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:
a) se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;
b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
c) che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale reso ai sensi dell’articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;
d) sulle modalità per l’esercizio dei diritti di cui alla lettera c).
I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da soggetti terzi per loro conto:
a) siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;
b) indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di assicurazione;
c) in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero l’indicazione del relativo indirizzo.
PARTE IV
Formazione e aggiornamento professionale
Titolo I
Requisiti professionali – Formazione e aggiornamento
Art. 84
(Prova di idoneità)
La prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro è indetta dall’IVASS, di norma una volta l’anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell’Istituto.
Il provvedimento che indice la prova fissa una o più sessioni d’esame e stabilisce le sedi nonché le modalità di svolgimento e di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
La prova di idoneità è diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze adeguate all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli:
a) Modulo assicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 1);
b) Modulo riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 2);
c) Modulo assicurativo e riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezioni 1 e 2).
Per l’ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b) del comma 4 è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro in qualità di intermediario assicurativo.
Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.
Art. 85
(Commissione esaminatrice)
La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata, per una o più sessioni e/o per una o più sedi, con provvedimento dell’IVASS ed è composta da:
a) almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di presidente;
b) almeno un esperto o specialista dell’IVASS;
c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno dei quali scelto dall’IVASS tra una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.
Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’IVASS.
Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei candidati, alla pluralità di sessioni o di sedi, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la commissione in due o più sottocommissioni. Il presidente della commissione ripartisce tra le sottocommissioni i compiti previsti per l’espletamento della prova di idoneità.
I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente, anche mediante teleconferenza o altri sistemi di telecomunicazione, e decidono a maggioranza con la partecipazione di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall’IVASS nel provvedimento di nomina.
Art. 86
(Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)
Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:
a) gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;
b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro;
c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;
d) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività;
e) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività.
Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:
a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;
b) i soggetti di cui al comma 1.
Art. 87
(Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)
Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per i soggetti di cui al comma 3.
Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96, comma 2.
I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese preponenti:
a) per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio;
b) per gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center.
I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:
a) per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;
b) per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del Registro, per i relativi addetti operanti all’interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E;
c) per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center.
Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti.
Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E’ preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all’intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.
Art. 88
(Formazione professionale)
La formazione professionale è:
a) pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione;
b) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.
La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91 della presente Parte IV.
I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.
La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.
Art. 89
(Aggiornamento professionale)
L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell’attività svolta e dei prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione.
In ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.
I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.
L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell’attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso dell’anno.
Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:
a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall’articolo 43;
b) i soggetti di cui all’articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:
(i) gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
(ii) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;
c) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.
Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali. Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.
Art. 90
(Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)
I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l’aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all’articolo 87 che hanno impartito o organizzato il corso, nonché l’ente formatore di cui gli stessi si sono eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo dello stesso. L’attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4.
Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.
Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell’esatta identità dei partecipanti.
Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:
a) è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;
b) è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
c) può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.
Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 88 è effettuato esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.
Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.
I soggetti di cui all’articolo 87 che effettuano la formazione o l’aggiornamento redigono, anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:
a) il programma del corso;
b) i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96;
c) il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
d) il questionario somministrato.
Qualora per la formazione o l’aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui all’articolo 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 87 acquisiscono da detti enti la documentazione di cui al comma 7.
Titolo II
Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula
Art. 91
(Formazione a distanza)
Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) videoconferenza;
b) webinar;
c) e-learning.
I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l’identificazione dei partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell’attestato di cui all’articolo 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i dati concernenti:
a) i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);
b) lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).
Art. 92
(Videoconferenza e webinar)
I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l’interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.
I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l’utilizzo di internet, la compresenza temporale e l’interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.
La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull’effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.
Art. 93
(E-learning)
I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:
a) tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall’articolo 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;
b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);
c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
d) multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).
Art. 94
(Funzionalità della piattaforma di e-learning)
Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:
a) l’inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;
b) un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l’inibizione dell’accelerazione della fruizione del corso;
c) la possibilità da parte dell’utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
d) la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l’apprendimento del discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo;
e) la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);
f) la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l’accesso al modulo formativo successivo.
Titolo III
Disciplina dei prodotti formativi
Art. 95
(Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)
La formazione e I’aggiornamento professionale:
a) sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un’ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase pre-contrattuale che contrattuale;
b) prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato livello di professionalità, commisurato alla complessità dell’attività svolta e dei prodotti offerti.
La formazione e l’aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare:
a) i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all’allegato 6 e l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere;
b) i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 6 e tengono conto dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all’attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.
Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.
Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.
Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall’impresa preponente.
Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall’impresa che conferisce l’incarico.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell’impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.
Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.
Titolo IV
Soggetti formatori
Art. 96
(Soggetti formatori)
Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono organizzare la formazione avvalendosi:
a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;
b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale.
Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono organizzare l’aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro o dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono scelti tra:
a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato 6;
b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;
c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica.
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento professionale alla propria rete di collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualità di docenti se in possesso dei medesimi requisiti.
Costituisce fattore impeditivo all’attività di docenza la mancanza di uno dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 110 del Codice nonché l’irrogazione della sanzione della radiazione dal registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi o altri elenchi professionali.
PARTE V
Disposizioni transitorie e finali
Titolo I
Abrogazioni
Art. 97
(Abrogazioni)
Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
a) il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
b) il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell’articolo 13;
c) il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;
d) il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.
In relazione a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi, al fine dell’individuazione delle singole fattispecie violative e delle relative sanzioni, le disposizioni contenute negli abrogati Regolamenti di cui al comma 1.
Titolo II
Disposizioni transitorie
Art. 98
(Gestione del Registro)
Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 108-bis del Codice restano attribuite all’IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari assegnate all’Organismo di cui al medesimo articolo.
Le modalità di registrazione diretta da parte degli intermediari saranno disciplinate in un successivo provvedimento.
Art. 99
(Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro)
L’IVASS procede d’ufficio alla cancellazione degli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano contemporaneamente iscritti nella sezione A ed E del Registro.
In particolare procede alla cancellazione:
a) della iscrizione nella sezione A, se in tale sezione l’intermediario non è operativo;
b) della iscrizione nella sezione E, se l’intermediario risulta operativo nella sezione A.
A tal fine, l’IVASS adotta il procedimento di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 100
(Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
Le persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2007, erano iscritte nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non hanno effettuato il trasferimento nel Registro, mantengono il titolo per l’iscrizione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1 del Codice;
b) nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, abbiano partecipato a corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.
Le persone fisiche di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 3.
Art. 101
(Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)
Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nella sezione D del Registro, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o delle persone fisiche individuate quali responsabili dell’attività di distribuzione.
Nella comunicazione gli iscritti nella sezione D attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2.
Art. 102
(Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies) del Codice)
Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nel Registro ed esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies) del Codice, su incarico diretto di una o più imprese di assicurazione, sono tenuti entro il 23 febbraio 2019 a comunicare all’IVASS che l’attività è svolta a titolo accessorio ai fini di cui all’articolo 109-bis del Codice.
Per gli intermediari di cui al comma 1 che dichiarano di operare su incarico di una o più imprese di assicurazione, l’IVASS provvede d’ufficio al trasferimento in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 con evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.
Entro il termine di cui al comma 1, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro e Elenco annesso, che si avvalgono di collaboratori iscritti nella sezione E operanti a titolo accessorio, ne danno comunicazione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
L’IVASS provvede ad indicare nel Registro la qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.
Gli intermediari che esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies) del Codice per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione nella sezione F del Registro, presentano entro il 23 febbraio 2019 istanza di iscrizione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, e, a tal fine, si dotano della firma elettronica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera u).
In attesa dell’iscrizione, i soggetti che presentano l’istanza nel termine previsto possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
Entro il 23 febbraio 2019, i soggetti iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi del comma 2, accertano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 48, comma 1, lettere a) e b), in capo agli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei propri locali. Nel caso in cui ne riscontrino l’insussistenza, si astengono dall’utilizzarli per l’esercizio dell’attività di distribuzione.
L’IVASS, in caso di rigetto dell’iscrizione, ne dà comunicazione scritta agli interessati, con le modalità di cui all’articolo 29.
Art. 103
(Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualità di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se previste, delle persone fisiche individuate quali responsabili della distribuzione.
Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 2.
Entro il termine di cui al comma 1 le imprese che operano in qualità di distributori accertano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 41, comma 7, lettera a), in capo ai dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione.
Art. 104
(Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)
Le imprese si adeguano alle disposizioni dell’articolo 46 a decorrere dall’esercizio 2019.
Per l’esercizio 2018 il controllo delle reti distributive viene effettuato ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il rapporto viene redatto e trasmesso secondo le disposizioni ivi contenute.
La prima relazione annuale viene redatta ai sensi dell’articolo 46, comma 4, con riferimento all’esercizio 2019, secondo le modalità e nei termini previsti dal provvedimento richiamato dall’articolo 46, comma 5.
Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 46, comma 5, continua ad applicarsi il provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009.
Art. 105
(Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice)
Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro comunicano i dati di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo provvedimento.
Secondo le modalità contenute nel provvedimento di cui al comma 1, le imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro attestano di avere accertato, per ciascuno dei produttori, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del Registro attestano nella medesima comunicazione di aver accertato, per ciascuno dei medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.
Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 102, comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.
Art. 106
(Formazione e aggiornamento professionale)
Le imprese garantiscono che i propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione alla data del 23 febbraio 2019 siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che assolvano agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 89 a decorrere dall’anno 2019.
La formazione professionale conseguita dagli addetti dei call center delle imprese in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l’attività sia iniziata entro il 23 febbraio 2019.
Le ore di aggiornamento professionale effettuate entro il 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 sono valide ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di cui all’articolo 89 per l’anno 2019.
La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 è valida:
a) ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento;
b) ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l’inattività.
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 107
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.
Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23 febbraio 2019.
Allegato 1
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALL’IVASS DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE PER L’ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE/REISCRIZIONE DEI PRODUTTORI DIRETTI
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALL’IVASS DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 43 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018
(Testo dell’allegato)
Allegato 3
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell’intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche.
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase pre-contrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
– consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
– forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;
d) consegnano al contraente copia della documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Allegato 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
INSERIRE LA SEGUENTE AVVERTENZA:
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI):
cognome e nome;
numero e data di iscrizione nel RUI, con l’indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria;
indirizzo della sede operativa/legale;
recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, ove esistente;
nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione C, denominazione sociale dell’impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l’impresa assume la piena responsabilità del suo operato;
nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E, cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell’intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l’attività;
indicazione dell’IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta. Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Da fornire in caso di addetto all’attività di intermediazione all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, per il quale opera:
cognome e nome;
natura del rapporto in essere con l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D ed F per il quale è svolta l’attività, dati anagrafici e relativo numero di iscrizione nel Registro;
sede legale, recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata dell’intermediario iscritto nel Registro per il quale è svolta l’attività;
indicazione dell’IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta.
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario per il quale è svolta l’attività possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi:
cognome e nome o ragione sociale;
Stato membro in cui l’intermediario è registrato;
indirizzo internet al quale è possibile consultare il Registro dello Stato membro d’origine in cui è iscritto l’intermediario;
indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d’origine;
Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica nominativo del responsabile della sede secondaria;
data di inizio dell’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica;
recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata.
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi dell’intermediario possono essere verificati consultando l’elenco annesso al Registro sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:
se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione della/e impresa/e di cui distribuiscono i prodotti;
nome/ragione sociale dell’/degli intermediario/i con cui hanno in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Con riferimento al pagamento dei premi:
che i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o
ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
oppure
che è stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750.
Avvertenza: L’intermediario iscritto nella sezione B del Registro, che non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, comunica al contraente che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice.
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:
la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);
nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo;
nel caso di polizze R.C. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice);
nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull’ammontare complessivo.
Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO (1):
se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera; con riguardo al contratto proposto:
se l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, e se la consulenza fornita è fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;
se, in virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale e personale. In tal caso deve comunicare al contraente la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari;
ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice.
Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi (ove appropriato rispetto alla propria natura) INDICANO:
che l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
(sezione da compilare – eventualmente con l’apposizione di un timbro – a cura dell’intermediario contestualmente alla sottoscrizione della polizza, una volta individuato l’unico soggetto competente – impresa o intermediario – alla gestione del reclamo)
la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a);
nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se siano o meno autorizzati – in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa di cui intermediano il contratto (specificare la denominazione sociale) – ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, evidenziando le relative conseguenze (2) per il contraente ai sensi dell’art. 118 del Codice.
PARTE II – INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario assicurativo a titolo accessorio che entra in contatto con il contraente
Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio INDICANO:
cognome e nome;
numero e data di iscrizione nel Registro, con l’indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria;
indirizzo della sede operativa/legale;
recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, ove esistente;
nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione F, denominazione sociale dell’impresa per la quale opera;
nel caso in cui l’intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell’intermediario assicurativo e riassicurativo per il quale è svolta l’attività;
indicazione dell’IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta.
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta
L’intermediario a titolo accessorio INFORMA:
che i premi pagati dal contraente all’intermediario a titolo accessorio e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
oppure
che è stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750.
Sezione III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’intermediario a titolo accessorio INFORMA:
che l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario/all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa preponente;
(sezione da compilare – eventualmente con l’apposizione di un timbro – a cura dell’intermediario contestualmente alla sottoscrizione della polizza, una volta individuato l’unico soggetto competente – impresa o intermediario – alla gestione del reclamo)
la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
PARTE III – IMPRESA
Sezione I – Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
L’Impresa che opera in qualità di distributore INDICA:
denominazione e status di impresa di assicurazione;
numero di iscrizione nell’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS;
sede legale;
recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
indicazione del sito internet.
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’impresa
L’Impresa che distribuisce un prodotto assicurativo comunica al contraente se fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
L’Impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione.
Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’Impresa che distribuisce un prodotto assicurativo informa il contraente:
della facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa stessa, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la relativa documentazione;
la facoltà per il contraente di avvalersi di altre eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
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(1) Nel caso in cui il soggetto che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E del Registro, l’informazione dovrà essere riferita anche all’intermediario per il quale è svolta l’attività. Ove si tratti di addetto all’attività di intermediazione non iscritto nel Registro che opera per intermediari iscritti, l’informazione dovrà essere riferita all’intermediario per il quale è svolta l’attività.
(2) Gli effetti dovranno essere noti al contraente anche nel caso in cui l’autorizzazione non sussista.
Allegato 5
MATERIE DELLA PROVA DI IDONEITA’ PER L’ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A E B DEL RUI
Sezione 1 – Modulo assicurativo
Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione assicurativa, la prova verte sulle seguenti materie:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’IVASS;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa;
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
Sezione 2 – Modulo riassicurativo
Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa, la prova verte, oltre che sulle materie sopra indicate, anche sulle seguenti materie:
h) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
i) tecnica riassicurativa.
I candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa e che risultano già iscritti nelle sezioni A o B del Registro o già idonei all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, devono sostenere l’esame solo sulle materie indicate alle lettere h) e i).
Allegato 6
MATERIE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
AREE TEMATICHE
Area contrattuale e prodotti
Moduli
– Condizioni contrattuali delle polizze danni (coperture, costi ed esclusioni), compresi i rischi accessori coperti con tali polizze;
– Condizioni contrattuali dei prodotti di investimento assicurativi (coperture, costi ed esclusioni), compresi la conoscenza dei premi netti, i benefici garantiti e non garantiti;
– Condizioni contrattuali delle polizze vita (coperture, costi ed esclusioni), compresi i benefici garantiti e i rischi accessori;
– Valutazione delle esigenze dei consumatori;
– Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati;
– Valutazione dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati;
– Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari;
– Organizzazione e benefici garantiti dal sistema pensionistico dello Stato italiano.
Area giuridica
Moduli:
– Impresa di assicurazione e riassicurazione – condizioni di accesso e di esercizio;
– Regime di operatività dell’impresa (stabilimento e libera prestazione di servizi);
– Norme che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi;
– Intermediazione assicurativa e riassicurativa – condizioni di accesso e di esercizio;
– Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
– Conoscenza degli standard di etica professionale;
– Contratto di assicurazione e di riassicurazione;
– Norme in materia di protezione e tutela del consumatore e Codice del consumo;
– Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
– Principi generali sul sistema finanziario e sull’intermediazione del credito;
– Norme tributarie, sociali e del lavoro pertinenti alla distribuzione dei prodotti assicurativi;
– Normativa in materia di protezione dei dati personali.
Area tecnica assicurativa e riassicurativa
Moduli:
– Classificazione per rami di attività;
– Principali tipologie di coperture assicurative;
– Principali tipologie di coperture riassicurative;
– Elementi tariffari;
– Elementi di tecniche di analisi dei rischi;
– Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e prodotti pensionistici.
Area amministrativa e gestionale
Moduli:
– Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
– Elementi di contabilità;
– Procedure e modalità assuntive e distributive adottate dall’impresa/e con cui l’intermediario opera;
– Programmazione, analisi e controllo di gestione dell’intermediario assicurativo;
– Gestione dei reclami;
– Gestione dei sinistri;
– Gestione dei rapporti con il cliente;
– Marketing e tecniche di comunicazione;
– Capacità di ascoltare e decodificare i bisogni della clientela.
Area informatica
Moduli:
– Strumenti di Office Automation;
– Navigazione web e utilizzo di internet;
– Applicazioni/procedure e altre tecnologie predisposte dall’impresa/e con cui l’intermediario opera;
– Sicurezza informatica e protezione dei dati.