IVASS – Regolamento 03 novembre 2021, n. 49
Disciplina dei procedimenti per l’adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell’IVASS per l’adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) «Autorità di vigilanza» o «Autorità»: la Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS;
b) «Comitato»: il Comitato FinTech istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
c) «Decreto»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
d) «FinTech»: le attività volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori bancario, finanziario, assicurativo;
e) «Regolamento sandbox»: il regolamento recante attuazione dell’art. 36, comma 2-bis e seguenti, del decreto-legge 34-2019, adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100;
f) «Regolamento generale sui procedimenti amministrativi»: il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell’IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
g) «segreteria tecnica del Comitato»: la segreteria di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento sandbox.
Art. 3
Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento
1. L’unità organizzativa responsabile dei procedimenti indicata nel presente regolamento è individuata sulla base dei criteri previsti in allegato.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell’unità organizzativa, il quale può assegnare ad altro dipendente addetto la responsabilità del procedimento.
Art. 4
Modalità di comunicazione
1. Ai fini dei procedimenti previsti dal presente regolamento, ogni comunicazione tra l’IVASS e i soggetti di cui all’art. 5 del regolamento sandbox è effettuata tramite posta elettronica certificata («PEC»), o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, salvo i casi di oggettiva impossibilità comprovata dall’operatore.
2. L’IVASS pubblica sul proprio sito internet gli indirizzi di posta elettronica utilizzabili per le comunicazioni di cui al comma 1.
Art. 5
Domanda per l’ammissione alla sperimentazione e avvio del procedimento
1. La domanda di ammissione alla sperimentazione è redatta utilizzando il modello pubblicato sul sito internet dell’IVASS.
2. Nei casi in cui le attività descritte nel progetto rientrano nella competenza di più Autorità e presuppongono l’ammissione alla sperimentazione presso ciascuna di esse ai sensi dell’art. 12, comma 7, del regolamento sandbox, la domanda di ammissione è inviata contestualmente a tutte le Autorità coinvolte.
3. L’IVASS, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, comunica al soggetto istante l’avvio del procedimento, o il mancato avvio dello stesso quando:
a) la domanda non è presentata secondo quanto previsto al comma 1, ovvero non è trasmessa secondo le modalità previste all’art. 4;
b) la domanda redatta secondo il modello di cui al comma 1 è incompleta;
c) la domanda è sprovvista di uno o più degli allegati obbligatori previsti dal modello di cui al comma 1.
4. Nei casi di mancato avvio, resta ferma per il soggetto istante la facoltà di presentare una nuova domanda, purché nel rispetto dell’eventuale termine fissato dalle Autorità di vigilanza a norma dell’art. 9, comma 2, del regolamento sandbox.
Art. 6
Istruttoria e termine del procedimento
1. L’IVASS, successivamente all’avvio del procedimento, effettua le verifiche previste dal regolamento sandbox e può richiedere al soggetto istante eventuali chiarimenti o integrazioni della domanda ai sensi dell’art. 12, comma 2, del medesimo regolamento.
2. In caso di mancata trasmissione dei chiarimenti o delle integrazioni richieste nel termine di venti giorni dalla ricezione da parte del soggetto istante della richiesta istruttoria, o nei casi di particolare complessità nel maggior termine indicato, l’IVASS comunica al soggetto istante il rigetto della domanda ai sensi dell’art. 12, comma 2, del regolamento sandbox.
3. Nel corso dell’istruttoria, l’IVASS può formulare al Comitato o a singole Autorità o amministrazioni che ne fanno parte una richiesta di parere su specifici profili di rispettiva competenza. I termini di cui all’art. 13, comma 6, del regolamento sandbox sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero fino al decorrere del termine di 45 giorni per il suo rilascio.
4. Fatte salve le cause di sospensione o interruzione, il provvedimento di ammissione alla sperimentazione, o di diniego della stessa, è adottato entro il termine massimo previsto dall’art. 13, comma 6, del regolamento sandbox.
5. Nei casi di cui all’art. 5, comma 2, l’IVASS comunica alle altre Autorità coinvolte:
il termine del proprio procedimento determinato ai sensi del comma 4. Il termine del procedimento presso l’IVASS è pari all’eventuale maggior termine applicabile ai procedimenti presso le altre Autorità.
la sospensione o interruzione del proprio procedimento e i motivi che l’hanno determinata. L’interruzione o la sospensione del procedimento presso una delle altre Autorità comportano il medesimo effetto per il procedimento presso l’IVASS.
6. Agli interessati sono comunicate le date di inizio e di conclusione della sospensione o interruzione e i motivi che l’hanno determinata.
Art. 7
Trasmissione della relazione al Comitato
1. Entro il termine di quarantacinque giorni, calcolati ai sensi dell’art. 12, comma 3, del regolamento sandbox e tenuto conto delle cause interruttive e sospensive, la relazione sintetica contenente gli esiti della valutazione tecnica è trasmessa dall’IVASS alla segreteria tecnica del Comitato.
2. Il termine per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 13, comma 6 del regolamento sandbox è sospeso dalla data di trasmissione della relazione sintetica alla segreteria tecnica del Comitato fino alla data di scadenza del termine per la richiesta di convocazione della riunione del Comitato o, se convocata, alla data della riunione.
Art. 8
Conclusione del procedimento
1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione, o di diniego della stessa, è comunicato al soggetto istante e, entro cinque giorni dalla sua adozione, alla segreteria tecnica del Comitato.
2. L’IVASS pubblica sul proprio sito internet l’ammissione del soggetto istante alla sperimentazione.
3. Nei casi di cui all’art. 5, comma 2, l’IVASS comunica senza indugio alle altre Autorità coinvolte gli esiti dell’istruttoria di propria competenza ai fini dell’ammissione o della mancata ammissione alla sperimentazione. L’IVASS effettua le comunicazioni e la pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 contestualmente alle comunicazioni e pubblicazioni effettuate dalle altre Autorità. Il termine di cinque giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di adozione dell’ultimo provvedimento da parte delle Autorità coinvolte.
4. Salva la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità della domanda, in caso di esito negativo dell’istruttoria, prima dell’adozione del provvedimento di diniego all’ammissione alla sperimentazione, l’IVASS comunica al soggetto istante, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. In caso di presentazione di osservazioni, nella motivazione del provvedimento finale è data ragione del loro eventuale mancato accoglimento, con specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse.
5. La mancata adozione, nei termini previsti dall’art. 13, comma 6, del regolamento sandbox, di un provvedimento espresso sull’istanza di ammissione alla sperimentazione non equivale, in ogni caso, al provvedimento di accoglimento dell’istanza.
Art. 9
Numero massimo di progetti ammissibili
1. L’IVASS può fissare il numero massimo di progetti da ammettere alla sperimentazione ai sensi dell’art. 9, comma 2, del regolamento sandbox.
2. Nei casi di finestre temporali aperte anche alla presentazione di progetti di attività oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) del regolamento sandbox, il numero massimo di progetti è distinto in classi omogenee. L’IVASS individua le classi sulla base dei termini massimi di conclusione applicabili ai sensi dell’art. 13, comma 6, del regolamento sandbox.
3. La sospensione o l’interruzione dei termini di uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto per tutti i procedimenti. In caso di più classi, la sospensione o l’interruzione dei termini di uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto esclusivamente per i procedimenti relativi alla medesima classe.
4. Nei casi in cui la domanda di ammissione alla sperimentazione è valutata positivamente ma non può essere accolta tenuto conto del numero massimo di progetti ammissibili, il provvedimento di diniego all’ammissione indica espressamente che il progetto sarà preso in considerazione nella finestra temporale successiva, salvo il ritiro dell’istanza da parte dell’operatore.
Art. 10
Provvedimenti di ammissione e deroghe
1. Con il provvedimento di ammissione alla sperimentazione l’IVASS può prevedere la deroga, anche parziale, a disposizioni adottate nell’esercizio delle proprie funzioni regolamentari ovvero a orientamenti di vigilanza o altri atti di carattere generale comunque adottati nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 34/2019.
Art. 11
Pareri
1. Il parere richiesto ai sensi dell’art. 12, comma 6, del regolamento sandbox dalle altre Autorità di vigilanza è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.
2. Nei casi previsti dall’art. 13, comma 4 del regolamento sandbox, l’IVASS trasmette senza indugio, e comunque nel rispetto dei termini previsti dal regolamento generale sui procedimenti amministrativi, all’Autorità competente all’adozione del provvedimento il parere e le indicazioni relative ai profili di propria competenza.
Art. 12
Integrazioni al provvedimento di ammissione
1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione può essere integrato su istanza di parte o d’ufficio secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del regolamento sandbox. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
2. Nel caso di procedimento avviato su istanza di parte, la domanda è redatta utilizzando il modello di cui all’art. 5 comma 1, limitatamente alle parti rilevanti. Si applicano le disposizioni del presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 3, lettera b), 7 e 9.
3. Nel caso di procedimento avviato d’ufficio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l’IVASS comunica al soggetto ammesso alla sperimentazione l’avvio del procedimento. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero nel diverso termine indicato, il soggetto ammesso alla sperimentazione può presentare proprie osservazioni. Il provvedimento di integrazione, entro cinque giorni dalla sua adozione, è comunicato alla segreteria tecnica del Comitato.
4. Nei casi di cui all’art. 5, comma 2, l’IVASS informa le altre Autorità coinvolte prima di avviare il procedimento d’ufficio.
Art. 13
Istanza di proroga della sperimentazione
1. Il soggetto che intende chiedere una proroga della durata del progetto ammesso alla sperimentazione, presenta richiesta motivata nei termini e nelle forme indicate dagli articoli 11, comma 2, e 17, comma 4, del regolamento sandbox.
2. L’IVASS verifica la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 17, comma 5, del regolamento sandbox, entro il termine di conclusione ivi previsto.
3. Si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 1 e 3, lettera b) e c), 7 e 9.
Art. 14
Revoca dell’ammissione alla sperimentazione su istanza di parte
1. La richiesta di revoca è presentata dal soggetto ammesso alla sperimentazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), punto 2), del regolamento sandbox.
2. Si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 1 e 3, lettera b) e c), 7 e 9.
Art. 15
Revoca d’ufficio dell’ammissione alla sperimentazione
1. L’IVASS può revocare d’ufficio l’ammissione alla sperimentazione nei casi previsti dall’art. 14, comma 1, lettera d), del regolamento sandbox. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
2. Nei casi di cui all’art. 5, comma 2, l’IVASS informa le altre Autorità coinvolte prima di avviare il procedimento d’ufficio. La revoca del provvedimento di ammissione presso una delle altre Autorità comporta la decadenza dal corrispettivo provvedimento dell’IVASS.
3. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l’IVASS comunica al soggetto interessato l’avvio del procedimento. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero nel diverso termine in essa indicato, l’operatore può presentare proprie osservazioni. Il provvedimento di revoca, entro cinque giorni dalla sua adozione, è comunicato alla segreteria tecnica del Comitato.
4. La revoca o la decadenza dalle autorizzazioni o iscrizioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del regolamento sandbox comporta la decadenza dal provvedimento di ammissione alla sperimentazione.
Art. 16
Conclusione della sperimentazione
1. I soggetti ammessi alla sperimentazione, alla conclusione della stessa ed entro il termine fissato dall’IVASS, trasmettono a quest’ultima il resoconto di cui all’art. 17, comma 1 del regolamento sandbox.
2. L’IVASS dà comunicazione sul proprio sito internet dell’intervenuta conclusione del regime di sperimentazione.
Art. 17
Entrata in vigore e aggiornamenti successivi
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche all’allegato sono pubblicate sul sito internet dell’IVASS.
Allegato 1
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- IVASS - Provvedimento del 10 maggio 2023 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2…
- IVASS - Provvedimento 05 novembre 2019, n. 90 - Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti…
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 24 luglio 2020, n. 2399 - Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n.77, recante "Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza…
- Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 09 aprile 2019, n. 42/E - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici", dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…