IVASS – Regolamento 13 luglio 2021, n. 48

Disposizioni in materia di maggiorazione del capitale di cui al titolo III, articolo 47-sexies e al titolo XV, articolo 216-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 47-sexies, comma 9 e 216-septies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:

a) «Atti delegati»: regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;

b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;

c) «Requisito patrimoniale di solvibilità»: il requisito calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo IV-bis, Sezione I, II e III, e, a livello di gruppo, secondo le disposizioni di cui all’art. 216-ter e seguenti del Codice e relative disposizioni di attuazione.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle:

a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, ad eccezione delle imprese di assicurazione locali di cui al titolo IV del Codice;

b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

d) ultime società controllanti italiane. Se tali società sono a loro volta controllate da un’impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni si applicano nell’ipotesi in cui l’IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell’art. 220-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.

Art. 4

Obiettivo e caratteristiche della maggiorazione di capitale

1. L’obiettivo dell’applicazione della maggiorazione di capitale è garantire che il requisito patrimoniale di solvibilità di un’impresa assicuri un adeguato livello di protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e la parità di trattamento tra le imprese medesime.

2. La protezione degli assicurati è garantita da un requisito di capitale che rappresenta correttamente il profilo di rischio dell’impresa. In caso di scostamento tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall’impresa e quello individuato tenendo conto dell’effettivo profilo di rischio, l’IVASS dispone una maggiorazione di capitale per correggere la situazione di scostamento accertata.

3. L’imposizione della maggiorazione di capitale è una misura eccezionale e di ultima istanza che viene adottata nei confronti dell’impresa nei casi in cui altre misure di vigilanza risultino inefficaci o non idonea sanare le carenze riscontrate in un congruo periodo di tempo. L’eccezionalità della misura è intesa non rispetto al mercato ma alla singola impresa; la situazione di mercato può richiedere l’imposizione di più maggiorazioni di capitale nei confronti di imprese diverse.

4. La maggiorazione di capitale è una misura di carattere temporaneo che produce i suoi effetti finché l’impresa adotta gli interventi necessari a correggere in modo adeguato gli scostamenti rilevati tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall’impresa e quello individuato tenendo conto dell’effettivo profilo di rischio.

Titolo II

Valutazione di uno scostamento significativo e metodologie di calcolo delle maggiorazioni di capitale

Art. 5

Valutazione dei presupposti

1. L’IVASS, sulla base delle informazioni disponibili, all’esito del processo di controllo prudenziale di cui all’art. 47-quinquies del Codice, valuta la sussistenza e la significatività dei presupposti per l’imposizione di una maggiorazione di capitale, ai sensi dell’art. 47-sexies del Codice.

2. Ai fini della valutazione degli scostamenti significativi, l’IVASS tiene conto di tutti gli elementi rilevanti e di quanto previsto dal capo X, sezione I, degli atti delegati.

Art. 6

Scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità

1. L’IVASS, ai fini dell’art. 47-sexies, comma 1, lettere a) e b), del Codice, in conformità a quanto previsto dall’art. 279 degli atti delegati, tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi quelli previsti dall’art. 276 degli atti delegati.

Art. 7

Scostamento significativo per quanto riguarda la governance

1. L’IVASS, ai fini dell’art. 47-sexies, comma 1, lettera c) del Codice verifica l’esistenza di una significativa deviazione dagli standard di governance stabiliti dal titolo III, capo I, sez. II, articoli da 30 a 35-ter del Codice e dal regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 e dalla pertinente normativa secondaria emanata dall’IVASS in materia di sana e prudente gestione dell’impresa.

2. Ai fini dell’applicazione della maggiorazione di capitale l’IVASS, ove appropriato, tiene conto delle maggiorazioni di capitale imposte in precedenza per scostamenti comparabili di altre imprese con profili di rischio analoghi, conformemente a quanto disposto dall’art. 286 degli atti delegati.

Art. 8

Scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie

1. L’IVASS, ai fini dell’art. 47-sexies, comma 1, lettera d), del Codice tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi quelli previsti dall’art. 278 degli atti delegati.

2. In relazione all’aggiustamento di congruità di cui all’art. 36-quinquies, all’aggiustamento per la volatilità di cui all’art. 36-septies e alle misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies del Codice, l’IVASS può imporre una maggiorazione del capitale solo in circostanze in cui lo scostamento dalle ipotesi sottese è di natura temporanea e non giustifica la revoca dell’autorizzazione da parte dell’IVASS per l’utilizzo dell’aggiustamento o della misura transitoria.

Art. 9

 Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale

1. L’IVASS calcola le maggiorazioni di capitale utilizzando le metodologie previste dal Capo X, Sezione 2, degli Atti delegati.

Art. 10

Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all’art. 47-sexies, comma 1, lettere a) e b) del Codice

1. Nel caso di scostamenti rilevati ai sensi dell’art. 47-sexies, comma 1, lettere a) e b) del Codice, l’IVASS calcola la maggiorazione di capitale in modo tale che i requisiti per la calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità siano coerenti con l’art. 45-ter, commi 3 e 4, del Codice. La maggiorazione del capitale è calcolata come la differenza tra il requisito patrimoniale di solvibilità modificato per riflettere il profilo di rischio effettivo e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall’impresa.

Art. 11

Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all’art. 47-sexies, comma 1, lettera c) del Codice

1. Nel caso di scostamenti rilevati ai sensi dell’art. 47-sexies, comma 1, lettera c) del Codice, l’IVASS calcola la maggiorazione di capitale tenendo conto dei fattori di cui all’art. 277 degli atti delegati secondo quanto disposto dai commi da 2 a 5.

2. Nel caso in cui la perdita finanziaria che l’impresa potrebbe subire a seguito della deviazione dagli standard di governance di cui all’art. 7 sia quantificabile in via diretta, la maggiorazione di capitale è almeno pari a detta perdita.

3. Nel caso in cui non sia possibile quantificare la perdita finanziaria attesa a seguito della deviazione dagli standard di governance di cui all’art. 7, la maggiorazione di capitale è calcolata secondo i commi 4 e 5.

4. L’IVASS valuta la deviazione dagli standard derivante dall’inadeguata o mancata attuazione di un obbligo inerente al sistema di governance e:

a) non applica alcuna maggiorazione di capitale se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

i. il sistema di governance è nel complesso soddisfacente anche se presenta taluni elementi di debolezza circoscritti a limitate aree, che possono richiedere l’adozione di interventi specifici al fine di preservare gli equilibri aziendali e l’andamento della situazione complessiva dell’impresa;

ii. gli interventi specifici volti a sanare le carenze riscontrate possono essere adottati in modo tempestivo entro un anno dalla rilevazione degli elementi di debolezza;

iii. gli effetti negativi sui contraenti e sui beneficiari di tali elementi di debolezza sono poco probabili e non significativi.

b) può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità in misura pari o superiore al 10% e inferiore al 20%, se non si verificano una o più condizioni di cui alla lettera a) o il sistema di governance è ritenuto nel complesso non soddisfacente e emergono elementi di problematicità diffusi ovvero riguardanti profili rilevanti della gestione, tali da richiedere l’attivazione immediata di interventi correttivi al fine di evitare ripercussioni sul rispetto della normativa di riferimento, sui livelli di rischio e sull’equilibrio complessivo dell’impresa;

c) può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità in misura pari o superiore al 20%, se il sistema di governance è nel complesso anomalo o fortemente anomalo per effetto della presenza di uno o più dei seguenti elementi:

i. livelli di rischio particolarmente elevati non fronteggiati da efficaci presidi di governo, organizzativi e gestionali;

ii. disfunzioni organizzative e gestionali particolarmente significative e che determinano effetti protratti nel tempo;

iii. gravi e ripetute irregolarità e/o violazioni della normativa;

iv. diffusa e prolungata inaffidabilità delle informazioni rese all’Autorità di vigilanza.

5. La misura della maggiorazione di capitale, nell’ambito degli intervalli di cui alle lettere b) e c) del comma 4, è individuata dall’IVASS tenendo conto, ove applicabili, dei seguenti indici di rischiosità crescente:

a) la complessità del sistema di governance, semplificato, ordinario o rafforzato, che l’impresa è tenuta ad adottare ai sensi della lettera IVASS al mercato del 5 luglio 2018;

b) la durata prevista dello scostamento dagli standard normativi a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di cui all’art. 13;

c) la probabilità e/o significatività degli effetti negativi sui contraenti e i beneficiari;

d) la misura in cui la deviazione dagli standard sia tale da impedire all’impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta;

e) il grado di inaffidabilità delle informazioni rese all’Autorità di vigilanza.

Titolo III

Procedimento per l’adozione, modifica e revoca delle decisioni di introdurre maggiorazioni di capitale

Art. 12

Comunicazione dell’intenzione di imporre una maggiorazione del capitale

1. L’IVASS avvia il procedimento per l’applicazione della maggiorazione del capitale dando comunicazione all’impresa interessata dell’intenzione di adottare la misura e indicandone le ragioni, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2012.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 l’impresa può inviare osservazioni e fornire, ove richiesto, informazioni.

Art. 13

Decisione di introdurre una maggiorazione del capitale

1. L’IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della risposta dell’impresa, esamina le osservazioni e le informazioni fornite. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento n. 7/2014, l’IVASS può sospendere per una sola volta il termine per acquisire ulteriori informazioni.

2. Effettuate le proprie valutazioni, e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, l’IVASS adotta il provvedimento motivato con cui dispone la maggiorazione e lo comunica all’impresa.

3. Nei casi in cui l’impresa sia parte di un gruppo, la decisione di cui al comma 2 è comunicata anche alla società di cui all’art. 3, comma 1, lettera c).

4. La decisione di introdurre una maggiorazione del capitale indica:

a) le ragioni dell’introduzione della maggiorazione del capitale;

b) la metodologia di calcolo della maggiorazione del capitale e il relativo importo;

c) la data a decorrere dalla quale la maggiorazione del capitale è applicabile;

d) se del caso, il termine entro il quale l’impresa deve eliminare le carenze che hanno portato a introdurre la maggiorazione del capitale;

e) se del caso, il contenuto e la frequenza della relazione sui progressi compiuti ai sensi dell’art. 14 del presente regolamento.

5. L’impresa applica la maggiorazione del capitale dalla data di comunicazione del provvedimento in occasione delle comunicazioni relative ai modelli quantitativi annuali e trimestrali, previsti dall’art. 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2015/35.

6. L’impresa dà informativa ai terzi dell’imposizione di una maggiorazione del capitale nell’ambito della pubblicazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, come previsto all’art. 47-septies, comma 5, del Codice.

Art. 14

 Relazione sui progressi compiuti

1. L’impresa informa l’IVASS su base trimestrale in merito ai progressi compiuti nell’eliminare le carenze che hanno condotto all’introduzione della maggiorazione del capitale e in merito alle misure pertinenti adottate.

Art. 15

Riesame della maggiorazione di capitale

1. L’IVASS riesamina la maggiorazione del capitale imposta se le circostanze che hanno condotto alla sua introduzione sono mutate in misura rilevante e, comunque, almeno una volta all’anno.

2. In esito a detto riesame l’IVASS mantiene, modifica o revoca la maggiorazione di capitale imposta. In caso di modifica, si applica l’art. 12 del presente regolamento. In caso di revoca, la decisione è comunicata senza indugio all’impresa con l’indicazione della data di decorrenza.

Titolo IV

Maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

Art. 16

Maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

1. L’IVASS, sulla base delle informazioni disponibili, anche all’esito del processo di controllo prudenziale, valuta la sussistenza sotto il profilo sostanziale dei presupposti per l’imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato ai sensi dell’art. 216-septies del Codice.

2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al titolo I, II e III del presente regolamento.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 17

Pubblicazione, entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai fini del riesame, della revoca e della modifica dei provvedimenti di maggiorazione di capitale precedentemente adottati.