Le misure introdotte dall’art. 11, D.L. 76/2013, conv. con mod. dalla L. 99/2013, prevedono un incremento a regime dal 99% al 100% per l’acconto Irpef dovuto “dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013”. Il provvedimento legislativo avrà effetti già a partire dalla seconda o unica rata di acconto da versare entro il 2 dicembre 2013.
In pratica, mentre in sede di versamento della prima di rata la determinazione è avvenuta in base alla vecchia misura del 99%, nella determinazione della seconda rata di acconto questa dovrà avvenire in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto applicando la misura del 100% e l’importo dell’eventuale prima rata. Sui maggiori importi dovuti in virtù degli incrementi non si dovranno pagare interessi.
L’articolo 19 comma 17 e 22 del D-L- 201/2011 come modificato dalla legge 228/2012 per quanto riguarda IVIE e IVAFE, prevede che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’applicazione delle regole IRPEF al versamento delle imposte patrimoniale estere rende applicabile la maggiorazione dell’acconto anche per IVIE e IVAFE.
La determinazione di quanto dovuto a titolo di acconto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), i cui soggetti obbligati al pagamento sono le persone fiscalmente residenti in Italia che detengono immobili o attività finanziarie oltreconfine, è determinato dall’applicazione della percentuale dello 0,76 per cento sul valore degli immobili stessi.
Per determinare se è dovuto o meno l’acconto relativo all’imposta sugli immobili situati all’estero e l’acconto relativo all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero per l’anno 2013 occorre controllare l’importo:
– indicato nel rigo RM32, colonna 1 (Immobili);
– e nel rigo RM35 colonna 1 (attività finanziarie).
Per ciascun rigo, se l’importo:
– non supera euro 51,65, non è dovuto il relativo acconto;
– supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100% del suo ammontare.
Infine si rammenta che il versamento dell’acconto in due rate avviene quando l’importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52 (diversamente si effettuerà un unico versamento entro il 2 Dicembre utilizzando la nuova misura del 100%).
In questo caso, la seconda rata di acconto determinata in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto applicando la misura del 100% e l’importo della prima rata andrà versata entro il 2 Dicembre 2013.
Il pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto avviene mediante l’utilizzo del modello F24 ed i codici tributi, da indicare nella sezione Erario, sono i seguenti:
– “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”;
– “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”.
Nel modello F24 dovranno essere indicati questi due codici nella sezione Erario.
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