Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la legge n. 81 del 22 maggio 2017 cosiddetta Jobs Act dei lavoratori autonomi
La nuova disposizione normativa introduce una serie di misure a tutela dei lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in forma non imprenditoriale comprendendo anche i rapporti che hanno una disciplina particolare
Al Capo II della legge in commento viene introdotto il lavoro agile (o “smart working”), in sintesi costituisce una nuova modalità di gestione del rapporto di lavoro subordinato, che consente un’articolazione più flessibile dei tempi e dei luoghi in cui il dipendente svolge la propria attività.
Tra le misure a favore dei rapporti di lavoro autonomo vi è anche quella contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali prevista dall’articolo 2. Altra tutela è quella contemplata dall’articolo 3 che prevede che siano prive di effetto le cosiddette clausole contrattuali abusive che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di contratto, di recedere senza un congruo preavviso ovvero che prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni
Nuove funzioni
L’articolo 4 che stabilisce a favore del prestatore d’opera i diritti di utilizzazione economica delle invenzioni realizzate nell’esecuzione del rapporto. Mentre l’articolo 5 conferisce una delega al governo in tema di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi al fine di semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell’esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).
Novità fiscali
Sono previste una serie di novità fiscali contenute negli articolo 8 e 9 della legge 81/2017. In particolare la nuova disciplina delle spese “prepagate”, sostenute dal professionista per vitto e alloggio, addebitate al cliente in quanto necessarie per l’esecuzione dell’incarico, così come per quelle sostenute direttamente dal committente, nonché i nuovi criteri di deducibilità delle spese di formazione
Welfare
Vengono stabilite misure in favore dei lavoratori autonomi ed in particolare vengono ampliate le prestazioni di maternità e malattia per gli iscritti alla Gestione separata. La estensione della DIS-COLL, ossia l’indennità di disoccupazione prevista in favore dei co.co.co. e la previsione di cui all’articolo 14 in tema di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi, che prestano la loro attività in via continuativa per un committente, non comportino l’estinzione del rapporto se la conseguente astensione dal lavoro non supera il periodo di 150 giorni.
Smart working o lavoro agile
Il contenuto dell’articolo 15 che è finalizzato a definire in modo più chiaro l’ambito applicativo delle collaborazioni coordinate e continuative e agli artt. 18-23, contenenti la disciplina del c.d. “lavoro agile”.
In merito al contenuto dell’art. 15 lo stesso integra l’art. 409 n. 3 c.p.c., disponendo che “la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
Sul punto, occorre tenere conto della previsione ex art. 2, comma 1 del DLgs. 81/2015, laddove si stabilisce l’applicazione della disciplina sul lavoro subordinato anche “ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. In pratica, le modalità di coordinamento che le parti concorderanno nel contratto dovranno quindi riguardare altri aspetti, come ad esempio gli obiettivi e i tempi della loro realizzazione.
Per il lavoro agile la legge 81/2017 recepisce la prassi consolidata nell’ambito della contrattazione collettiva.
Questa gestione, certamente più flessibile – in quanto consente al lavoratore di conciliare i tempi di vita e lavoro e all’azienda di migliorare la propria produttività – deve essere regolamentata da un accordo scritto, stipulato tra le parti a tempo determinato o indeterminato, che definisca le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quali le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore, il riposo di quest’ultimo e la disconnessione dalla strumentazione lavorativa.