La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26910 depositata il 14 giugno 2024, intervenendo in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha ribadito il principio secondo cui “… in materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all’operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo (Sez. 5, n. 34457 del 5/04/2018, Castiglioni, Rv. 273625 – 01) e che, dunque, i consigli di amministrazione delle società interessate abbiano deliberato il contenuto dell’accordo, definendone l’oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili (Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Simeone, Rv. 285200 – 02) …”
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, accusato dei reati previsti dagli artt. 223, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, perché, nella sua qualità di amministratrice unica allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, teneva i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita distraeva, eseguendo numerosi prelievi ingiustificati; distraeva, eseguendo ingiustificatamente numerosi bonifici ed emettendo assegni circolari a proprio favore; con l’aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dalla legge fallimentare. Il Tribunale condannava l’imputata. Avverso la sentenza dei giudici di prime cure, l’imputata proponeva appello. La Corte territoriale confermava la sentenza impugnata. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la stessa imputata, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione.
I giudici di legittimità rigettano il ricorso.
Gli Ermellini precisano che “… il sistema del cd. cash pooling, che ricorre quando le società che fanno parte di un medesimo gruppo (e.ci. partecipants), con un atto negoziale sottoscritto da ciascuna di esse, accentrano in capo ad un unico soggetto giuridico (cd. pooler, generalmente individuato nella holding o nella finanziaria del gruppo) la gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo, nell’ambito di una gestione unitaria e coordinata della tesoreria aziendale, che confluisce in un conto corrente unico e accentrato. Ciò al fine di fronteggiare eventuali squilibri delle singole realtà del gruppo anche attraverso forme di finanziamento delle sue società esposte sul piano debitorio o in crisi di liquidità, senza dover andare incontro ai costi legati agli interessi passivi da corrispondere agli istituti di credito e con un significativo decremento del carico fiscale in capo alle società. In questo modo, la gestione delle finanze delle singole imprese consente, invero, di compensare i saldi passivi di alcune società con i saldi attivi delle altre (così Sez. 5 n. 37062 del 24/05/2022, Lavina, in motivazione; 5, n. 34457 del 5/04/2018, Castiglioni, in motivazione). …”
Il Supremo consesso ribadisce il suo costante orientamento precisando che “… il passaggio di risorse da una società ad un’altra, anche facente parte dello stesso gruppo, deve essere qualificato come distrazione rilevante in presenza di una situazione di conclamata sofferenza della società deprivata, quando non vi sia garanzia di restituzione dei valori trasferiti e al di fuori di un credibile programma di riassestamento del gruppo, rivolto a superare, prioritariamente, le problematiche dell’ente in sofferenza (Sez. 5, n. 22860 del 1/03/2019, Chiaro, Rv. 276634 – 01; in termini anche Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, in motivazione). E ciò in quanto l’intera operazione di cash pooling può ritenersi inoffensiva in ragione dell’esistenza di compensazioni comunque realizzate per effetto della partecipazione della singola società apparentemente “depredata” al raggruppamento, secondo la logica dei vantaggi compensativi, essendovi evidenti benefici derivanti dal far parte di un gruppo di imprese legate da un rapporto di natura sinallagmatica (Sez. 5, n. 37062 del 24/05/2022, Lavina, Rv. 283661 – 02). In particolare, nell’affermare che una visione unitaria dei rapporti e dei saldi debba essere sostenuta, sul piano formale, da una precostituita e trasparente gestione finanziaria accentrata, e, sul versante sostanziale, dall’affermazione per cui una siffatta modalità di gestione sia funzionale alla massimizzazione della competitività delle società del gruppo, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il necessario ricorso di una duplice condizione.
In primis, i trasferimenti di risorse fra partecipants e pooler devono essere eseguiti in presenza di «una antecedente puntuale regolamentazione contrattuale dei rapporti interni al gruppo, dovendosi stipulare un contratto con indicazioni relative alle modalità e ai termini con cui i saldi dei conti correnti periferici delle consociate devono essere trasferiti al conto corrente accentrato, nonché alle modalità e ai termini entro i quali il pooler deve restituire la liquidità ricevuta sul conto accentrato di cui è titolare, e anche all’ammontare dei tassi in base ai quali maturano gli interessi attivi e passivi, sui crediti annotati nel conto comune, alle modalità con cui gli interessi verranno corrisposti ed all’eventuale commissione spettante al pooler per lo svolgimento dell’attività di tesoriere».
In secondo luogo, l’accordo deve inscriversi all’interno della logica dei già ricordati c.d. vantaggi compensativi, propria dell’operatività di un gruppo di imprese, e in base alla quale operazioni che, isolatamente considerate, evidenziano margini di rischio per una persona giuridica, possono trovare giustificazione nei vantaggi che la medesima società riceve da scelte gestionali poste in essere a suo beneficio da altri enti del medesimo gruppo o dalla holding che dirige il raggruppamento di imprese (così Sez. 5, n. 37062 del 24/05/2022, Lavina, in motivazione e Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Simeone, in motivazione; sostanzialmente in termini Sez. 5, n. 34457 del 5/04/2018, Castiglioni, in motivazione). …”