Con l’Ordinanza n. 23646 depositata il 21 agosto 2025, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha ribadito un principio consolidato in materia di determinazione della base imponibile per i contributi previdenziali e assistenziali, confermando la centralità dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nella categoria.
Nella decisione in commento i giudici di piazza Cavour, infatti, hanno riaffermato che:
“L’individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili; in linea con quanto innanzi, e per un ulteriore approfondimento finalistico della normativa in esame, cfr. ord. 13840/2023 “il legislatore ha inteso far entrare in gioco la fonte contrattuale consentendo la traslazione, sul piano collettivo, della garanzia in capo ai lavoratori di conseguire quel trattamento pensionistico (obbligatorio) “adeguato” cui fa espresso riferimento l’art. 38 Cost.; in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l’esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso “leader”), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell’impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica”.”
Fermo restando, come viene precisato dal Supremo consesso che “il Contratto Collettivo che abbia le caratteristiche dell’art. 1 co 1 della L. 389/1989 è finalizzato ad individuare il minimale contributivo, non a disciplinare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore per il quale non sarebbero esclusi i contratti in deroga, salvo l’inderogabilità in peius.”
Il Caso in Esame
La controversia riguardava una società cooperativa che aveva applicato, per i soci assunti fino al 31 dicembre 2010, il CCNL Trasporti senza considerare gli aumenti retributivi previsti dall’1 gennaio 2008, e per i soci assunti dall’1 gennaio 2011, il CCNL UNCI Multiservizi. L’INPS aveva contestato l’illegittima riduzione dell’imponibile contributivo, sostenendo che dovesse essere applicato il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come previsto dall’art. 1 della Legge n. 389/1989. La Corte d’appello di Milano aveva respinto l’appello principale della società e dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso della cooperativa.
Il principio di diritto ribadito dalla Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha chiarito che la base imponibile per i contributi previdenziali ed assistenziali deve essere determinata in conformità ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative nel settore. Questa scelta non è meramente formale, ma sostanziale, in quanto tali contratti esprimono la “fonte collettiva” che vincola il rapporto contributivo, individuando il parametro retributivo minimo da assumere ai fini della contribuzione obbligatoria.
In particolare, la Cassazione sottolinea come la corretta individuazione del CCNL di riferimento eviti “scorciatoie” che possano alterare l’effettiva base di calcolo, preservando la finalità solidaristica e assicurativa del sistema previdenziale. Viene così riaffermato il carattere inderogabile del CCNL maggiormente rappresentativo, quale strumento di garanzia per il lavoratore e per l’ente previdenziale.
Gli Ermellini hanno ribadito, infatti, che “ la giurisprudenza della Corte è univoca nell’affermare che l’individuazione del contratto leader ai fini contributivi di cui alla citata Legge attiene al principio di autonomia del rapporto contributo rispetto all’obbligazione retributiva (sul punto cfr. Cass. ord. n. 13840/2023 ed altre numerose ivi menzionate), e ciò si ispira anche “all’esigenza di salvaguardia dell’unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale”, giacché la finalità della normativa di cui all’art. co. 1 d.l. 338/89 integrato da art. 2 comma 25 L.549/95 non è quella di assicurare la conciliazione tra il diritto di organizzazione sindacale e la selezione della categoria di riferimento, ma di individuare un parametro riferimento per il calcolo della misura del minimale contributivo, che non è devoluta all’autonomia datoriale ma è una scelta che il legislatore riserva a sé, escludendo che la stessa possa essere oggetto di deroga da parte dei contraenti (dello stesso avviso cfr. anche Cass. ord. n.4209/2023).”
Implicazioni per il diritto del lavoro e la prassi aziendale
La pronuncia costituisce un importante richiamo per gli operatori del diritto e per le imprese affinché, nel calcolo delle retribuzioni utili ai fini contributivi, venga prestata massima attenzione alla corretta applicazione del CCNL di riferimento, soprattutto in contesti di pluralità contrattuale. Non è possibile, infatti, adottare criteri retributivi inferiori o non corrispondenti a quelli stabiliti dalle organizzazioni più rappresentative, a pena di contestazioni e recuperi contributivi da parte degli enti previdenziali.
Si rafforza così la necessità di un monitoraggio attento delle modifiche contrattuali e della loro tempestiva applicazione, anche per evitare contenziosi e sanzioni economiche. Ulteriore attenzione deve essere rivolta alle fattispecie in cui vi siano cambiamenti contrattuali nel tempo, per garantire che la base imponibile contributiva rifletta sempre le variazioni retributive normative.
Conclusioni
L’Ordinanza n. 23646/2025 della Corte di Cassazione riafferma l’importanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro nella determinazione della base retributiva per i contributi previdenziali e assistenziali. Le imprese devono prestare particolare attenzione all’applicazione di tali contratti, assicurandosi di rispettare gli aumenti retributivi previsti e di evitare l’adozione di contratti meno favorevoli o non rappresentativi, al fine di garantire la corretta contribuzione e prevenire possibili contestazioni e sanzioni.