La Corte di Giustizia UE, sezione seconda, con la sentenza nella causa C-190/2023 depositata l’ 11 luglio 2024, intervenendo in tema di risoluzione del rapporto di lavoro per pensionamento, ha dichiarato che “…

1.  L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento collettivo» e non richiede, quindi, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2.

2. Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice nazionale, chiamato a risolvere una controversia tra privati, di disapplicare una normativa nazionale, come quella richiamata al punto 1 del presente dispositivo, in caso di contrasto con le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2 della direttiva 98/59. …”

La vicenda ha riguardato otto dipendenti che avevano impugnato giudizialmente il licenziamento a seguito della chiusura dell’azienda presso cui lavoravano a causa del pensionamento del suo titolare. Il Tribunale adito, cui si erano rivolti i dipendenti  per contestare il licenziamento irregolare da cui ritengono di essere state colpite, respinse il ricorso. Il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi sulla questione se le cessazioni dei contratti di lavoro delle ricorrenti nel procedimento principale debbano essere considerate quali licenziamenti nulli e non avvenuti a causa dell’inosservanza della procedura di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori prevista dall’articolo 51 dello Statuto dei lavoratori, anche se tali cessazioni sono dovute al pensionamento, investita della questione, a mezzo rinvio pregiudiziale chiede alla CGUE al fine di verificare se l’esclusione dei licenziamento per il pensionamento del datore di lavoro dall’ambito d’applicazione della procedura di consultazione di cui trattasi sia conforme alla direttiva 98/59 e, in caso negativo, se i lavoratori interessati possano invocare tale direttiva contro il loro datore di lavoro come persona fisica, anche qualora tale direttiva non fosse stata correttamente attuata nel diritto interno.

I giudici unionli ricordano che “…  l’obiettivo principale della direttiva 98/59, cioè che previamente ai licenziamenti collettivi abbia luogo una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e sia informata l’autorità pubblica competente, non può essere raggiunto qualora si qualifichi come «licenziamento collettivo» la cessazione dei contratti di lavoro della totalità dell’organico di un’impresa gestita da una persona fisica, a causa della fine delle attività di detta impresa dovuta al decesso del datore di lavoro, dato che una consultazione siffatta non potrebbe verificarsi e non sarebbe possibile, quindi, né evitare né ridurre il numero delle cessazioni dei contratti di lavoro, né attenuarne le conseguenze. …” (sentenza del 10 dicembre 2009, Rodríguez Mayor e a. C‑323/08, EU:C:2009:770)

La Corte di Giustizia UE ha precisato che “… il datore di lavoro che prevede tali cessazioni di contratti di lavoro nella prospettiva del suo pensionamento è, in linea di principio, in grado di compiere gli atti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 98/59 e, in tale contesto, di svolgere consultazioni dirette in particolare ad evitare tali cessazioni o a ridurne il numero o, comunque, ad attenuarne le conseguenze.

(…) Di conseguenza, qualsiasi normativa nazionale o sua interpretazione che conduca a ritenere che la cessazione dei contratti di lavoro dovuta al pensionamento del datore di lavoro persona fisica non costituisca un «licenziamento», ai sensi della direttiva 98/59, altererebbe l’ambito di applicazione di detta direttiva, privandola così della sua piena efficacia (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2015, Pujante Rivera, C‑422/14, EU:C:2015:743, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). …”

Per cui, nella sentenza in commento, si evidenzia che “… l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento collettivo» e non richiede, quindi, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2. …”