La vicenda esaminata dalla Corte Suprema riguardava il ricorso in cassazione presentato dall’Amministrazione finanziaria con cui veniva censurato il giudice di appello, laddove quest’ultimo aveva applicato una Circolare della medesima Agenzia, poi effettivamente ritenuta dalla Corte contraria al disposto normativo.
Pertanto per i giudici di legittimità le istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate non possono mai «influenzare il giudizio di legittimità dell’azione accertatrice, allorché sia sfociata in un atto formale di contestazione, rendendosi di fronte ad essa applicabili le sole norme di legge».
La Corte Suprema aveva modo già in precedenza di pronunciarsi sul tema, infatti con la sentenza n. 21872 depositata il 28 ottobre 2016, aveva già statuito che la circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché’ vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell’Amministrazione non vincolante per il contribuente.
In ultimo si evidenzia anche quanto già affermata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23031 del 02 novembre 2007, laddove i giudici di legittimità avevano anche evidenziato come “la cosiddetta interpretazione ministeriale (proveniente di solito da uffici centrali), sia essa contenuta in Circolari o risoluzioni, non vincola né i contribuenti, né i giudici, né costituisce fonte di diritto”.
Contro le Circolari del resto, continua la Corte, non è possibile presentare ricorso, sussistendo un difetto assoluto di giurisdizione (sia del giudice amministrativo che del giudice civile), con la conseguenza che, quand’anche gli uffici finanziari dovessero scorrettamente interpretare una circolare, il contribuente non potrebbe invocare l’illegittimità dell’atto impositivo “per violazione della circolare”, dovendo piuttosto impugnare gli atti, che a tale Circolare si conformano, per violazione della norma impositiva.