La figura del datore di lavoro non sempre coincide con l’entità giuridica formale alla quale è intestato il rapporto. In particolare, nelle imprese appartenenti a gruppi societari, emerge con frequenza la teoria della codatorialità, ossia la convivenza contemporanea di più soggetti che esercitano (in tutto o in parte) i poteri tipici del datore di lavoro nei confronti di un medesimo lavoratore, assumendo una responsabilità solidale nei suoi confronti.
Tale profilo è particolarmente delicato, perché incide sul grado di tutela del lavoratore, sulla ripartizione delle responsabilità, e sul modo di “imputare” il rapporto lavorativo al soggetto giusto (o ai soggetti giusti). La sentenza della Cassazione n. 26170 depositata il 25 settembre 2025 offre un contributo recente e significativo al dibattito, chiarendo i presupposti richiesti per riconoscere la codatorialità in regime di gruppo.
Il Supremo consesso ha statuito il principio di diritto secondo cui “la codatorialità nell’impresa di gruppo presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all’effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali.
(…) In questo senso l’emersione della nozione di codatorialità (tipica e atipica) nel rapporto di lavoro, presuppone, per la sua configurazione, l’accertamento delle due concorrenti condizioni dell’esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più soggetti, e dello svolgimento della prestazione lavorativa nell’interesse condiviso di soggetti tra di loro formalmente distinti; al di là della verifica di frammentazioni fraudolente fra più società al fine di elusione di norme imperative anche in materia di rapporti di lavoro, caratterizzati da un punto di vista sostanziale i tratti dell’unitario centro di imputazione (anche genuino dal punto di vista del gruppo societario), la nozione di codatorialità utilizzata nella più recente giurisprudenza identifica ipotesi di contitolarità del contratto di lavoro, cui consegue il riconoscimento della responsabilità solidale tra tutti i datori di lavoro.“
Gli Ermellini hanno riaffermato che “il collegamento economico-funzionale tra imprese, ai fini dell’individuazione di un centro unitario di imputazione dei rapporti di lavoro, è stato ritenuto sussistente in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v., ad.es, Cass. n. 19023/2017, n. 26346/2016, n. 3482/2013, n. 25763/2009, n. 11107/2006);”
I fatti, la questione e l’impostazione della Cassazione
La sentenza n. 26170/2025 nasce da una controversia in cui una lavoratrice, assunta in una società formalmente, contesta che la prestazione fosse effettivamente “utilizzata” anche da altre società del gruppo e chiede che esse vengano considerate codatoriali del rapporto.
Le questioni centrali che la Cassazione è chiamata a dirimere sono:
Il possibile riconoscimento della codatorialità nel gruppo (anche in presenza di imprese formalmente distinte).
I requisiti necessari per tale riconoscimento: in particolare, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva del gruppo e la condivisione della prestazione lavorativa nell’interesse del gruppo.
Le conseguenze (in termini di responsabilità solidale) derivanti dal riconoscimento della codatorialità.
La Corte – nel rigettare la ricostruzione della corte d’appello che aveva escluso gli elementi di integrazione tra le società – richiama e sviluppa la linea giurisprudenziale più recente in materia, precisando i criteri di valutazione.
I requisiti richiesti dalla Cassazione
Secondo la Cassazione, per configurare la codatorialità nell’ambito del gruppo, è necessario che convergano almeno due elementi essenziali:
Inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva del gruppo: il lavoratore non deve essere “dipendente a titolo meramente formale” di una società, ma il suo rapporto – in prospettiva sostanziale – sia da ricondurre all’organizzazione unica o integrata che governa l’insieme del gruppo.
Condivisione della prestazione del lavoratore nell’interesse del gruppo: la prestazione lavorativa deve concorrere al perseguimento dell’obiettivo unitario (o dell’interesse comune) del gruppo, destinata a soddisfare tale interesse mediante l’utilizzazione promiscua (o condivisa) da parte di più società.
La Corte inoltre precisa che il riconoscimento della codatorialità non solo prescinde dalla natura fraudolenta del frazionamento societario, ma può atteggiarsi anche nel caso di gruppi “genuini”, purché vi siano idonei indici di integrazione e coordinamento (struttura produttiva unitaria, coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario, utilizzazione condivisa della prestazione).
Questi criteri derivano da una evoluzione giurisprudenziale che ha posto al centro la effettività dei poteri e delle relazioni, piuttosto che la mera formalità societaria (come già indicato da altre pronunce recenti).
Inoltre, la Cassazione richiama che, qualora la codatorialità sia accertata, le obbligazioni derivanti dal rapporto (retributive, risarcitorie, tutela contro i licenziamenti) si estendono – in via solidale – a tutti i soggetti contitolari (o “codatori”) del rapporto, sulla base del principio della solidarietà ex art. 1294 c.c.
Considerazioni critiche e implicazioni dottrinali
Il problema del confine tra società formalmente distinte e unitarietà sostanziale
Un tema centrale che l’ordinanza richiama, ma lascia aperto in parte, è la linea di demarcazione fra:
Gruppi che rimangono sostanzialmente autonomi, pur appartenendo allo stesso gruppo societario,
Gruppi in cui si realizza una integrazione operativa tale da far “emergere” una persona unica di fatto, con pluralità di soggetti che esercitano (anche in parte) poteri datoriali condivisi.
La Cassazione sembra orientarsi verso una distinzione dinamica: non serve la “frode” societaria, ma può bastare l’assetto integrato per qualificare la codatorialità. Ciò sposta il baricentro verso la verifica delle “condotte concrete” piuttosto che della struttura formale.
Tuttavia, resta il problema della certezza del diritto: il lavoratore e le imprese hanno difficoltà previsionali nell’individuare quando, concretamente, si configura codatorialità.
4.2 Solidarietà e ripartizione della responsabilità
La conseguenza fondamentale del riconoscimento della codatorialità è che i soggetti contitolari rispondono solidalmente delle obbligazioni lavorative. Ciò significa che il lavoratore può agire contro ciascuno di essi per l’intera somma dovuta. Tuttavia, la ripartizione interna tra i codatori può essere oggetto di regolamentazione interna o successiva azione di regresso.
Va sottolineato che tale costruzione deriva, secondo la Cassazione, dal principio di effettività: se più soggetti si avvalgono della prestazione lavorativa, non si può privare il lavoratore della tutela nei confronti di ciascuno.
Rapporti con l’intermediazione illecita, appalti e somministrazione
Un ulteriore punto di contatto – e talvolta di tensione – riguarda la distinzione tra codatorialità e fenomenologie quali l’intermediazione illecita di manodopera, il frazionamento elusivo o il ricorso abusivo all’appalto. In effetti, l’ordinanza parte da una vicenda che originariamente implicava una contestazione di interposizione (o frazionamento societario).
Occorre, dunque, distinguere con cura:
Il caso in cui una società “fittizia” venga utilizzata per eludere norme: qui l’azione risarcitoria o di ricostituzione può seguire l’azione normativa anti-abusiva.
Il caso in cui la struttura di gruppo sia genuina, ma operi in modo coordinato e integrato: allora la codatorialità può essere riconosciuta senza dover ricorrere a rimedi “exceptionales” contro l’abuso.
Questioni aperte e prospettive
Onere della prova: spetta al lavoratore dimostrare l’integrazione operativa e l’utilizzazione promiscua? O può operare qualche presunzione in suo favore?
Limiti al potere delle società “codatrici”: se una società esercita poteri marginali, può essere considerata “codatrice” (anche solo in parte)?
Rilevanza del potere contrattuale collettivo: come incide la partecipazione del lavoratore a strutture sindacali, contratti collettivi cui aderiscono le diverse società del gruppo?
Concorrenza tra codatorialità e teoria della responsabilità solidale dell’effettivo utilizzatore: in che misura vanno coordinate queste figure?
Conclusione
La sentenza n. 26170/2025 presenta un contributo significativo alla costruzione giurisprudenziale della codatorialità nell’impresa di gruppo, ribadendo la centralità dell’effettività, dell’integrazione organizzativa e della condivisione della prestazione. Essa conferma l’orientamento che tende a superare una visione formalistica e a valorizzare i profili sostanziali delle relazioni lavorative.
In un’opera di diritto del lavoro, questo tema merita un’ampia trattazione, che intrecci:
l’inquadramento dottrinale della codatorialità,
il confronto con le diverse tipologie di pluralità datoriale (appalto, somministrazione, interposizione),
lo sviluppo giurisprudenziale prima e dopo l’ordinanza,
casi di critica ed eventuali proposte di riforma.