La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4412 depositata il 20 febbraio 2020 intervenendo in tema di competenza territoriale degli Uffici delle entrate ha stabilito che “(i)n tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio è determinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio. Tale “ius variandi” dev’essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato”(Cass., 10/03/2006, n. 5358, 10/05/2013, n. 11170, 08/10/2014, n. 21290, 04/10/2018, n. 24292).
La vicenda ha riguardato una società per azioni a cui, in seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni modelli 760S e Unico effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, veniva notificata dall’Agente della riscossione della provincia di Napoli una cartella di pagamento con i ruoli formati dall’Agenzia delle entrate di Caserta. Avverso tali atti impositivi la società contribuente propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero la doglianza relativa alla incompetenza per territorio dell’Ufficio di Caserta a liquidare le imposte e a iscriverle a ruolo annullandoli. L’Agenzia delle Entrate di Caserta propose appello inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello acolsero le doglianze dell’Ufficio. La società avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso della contribuente rammentano che “secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 1, “(l)’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”.
I giudici di legittimità precisano che il principio di diritto di cui alle sentenze Cass., 10/03/2006, n. 5358, 10/05/2013, n. 11170, 08/10/2014, n. 21290, 04/10/2018, n. 24292 con riguardo alla legittimazione a procedere all’accertamento, “è evidentemente riferibile anche alla legittimazione a procedere alla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, trattandosi di attività rientranti nel novero, rispettivamente, degli accertamenti e controlli riguardanti le imposte sui redditi (indicati, in particolare, nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 1) e della competenza “ad ogni (…) effetto di cui al (…) decreto” del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (lo stesso, art. 40, comma 1), nonchè alla legittimazione a procedere alla conseguente eventuale iscrizione a ruolo.”
Pertanto per la Corte Suprema “la competenza territoriale per gli accertamenti e i controlli riguardanti le imposte sui redditi “spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.
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