Analisi normativa, prassi amministrativa, profili operativi, scadenze, sanzioni e ravvedimento

La Comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA (LIPE) è un adempimento fiscale periodico che mira a trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati contabili riepilogativi relativi alle liquidazioni dell’imposta sul valore aggiunto effettuate nel corso di ciascun periodo di liquidazione. Tale obbligo comunicativo di natura formale integra gli adempimenti periodici e annuali ai fini IVA e consente all’Agenzia delle Entrate di monitorare tempestivamente l’andamento dell’imposta a debito o a credito, confrontando i dati con quelli già acquisiti tramite fatturazione elettronica e altri canali telematici.

L’istituto normativo di riferimento è l’art. 21‑bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), inserito nel panorama dell’IVA con decorrenza dal periodo d’imposta 2017.

L’art. 21‑bis stabilisce l’obbligo di trasmettere, in via telematica, i dati delle liquidazioni periodiche operative sia in regime di liquidazione mensile sia trimestrale: l’obbligo sussiste anche quando non si evidenziano operazioni imponibili nell’ambito del periodo di riferimento, fatto salvo il caso in cui non vi siano dati da indicare (ad esempio, assenza di operazioni e assenza di crediti da riportare).

Le liquidazioni periodiche sono determinate ai sensi delle norme ordinarie del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA) e del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, e l’adempimento comunicativo costituisce un tassello integrante del sistema informativo tributario TVA digitale.

Soggetti obbligati ed esoneri

Soggetti passivi tenuti alla comunicazione

L’obbligo di trasmissione riguarda tutti i soggetti passivi dell’IVA, sia persone fisiche sia soggetti giuridici, che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e effettuino operazioni imponibili ai fini dell’imposta, indipendentemente dalla periodicità con cui liquidano l’imposta (mensile o trimestrale).

In particolare, sono tenuti all’invio delle comunicazioni:

  • imprese e professionisti che esercitano attività economiche abituali ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972;

  • società di persone, società di capitali ed enti con attività commerciale;

  • soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o con rappresentante fiscale.

Esoneri e casi di non applicazione dell’adempimento

La norma prevede espressamente che siano esonerati dall’obbligo di presentazione i soggetti passivi non obbligati alla dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche purché permangano le condizioni di esonero durante tutto l’anno.

Tipici casi di esonero includono:

  • i soggetti aderenti al regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014;

  • i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni esenti da IVA senza obbligo di dichiarazione;

  • particolari categorie di produttori agricoli o soggetti in regimi agevolativi che non effettuano liquidazioni periodiche.

È fondamentale notare che l’esonero perdura solo se non vengono meno le condizioni previste: ad esempio, un soggetto in regime forfettario che superi i limiti dimensionali e si trovi in un regime ordinario torna a essere tenuto all’invio delle LIPE per i periodi successivi.

Termini e modalità di trasmissione delle LIPE

Scadenze ordinarie

Secondo la disciplina attuale, i soggetti obbligati devono trasmettere le comunicazioni delle liquidazioni periodiche entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine del trimestre di riferimento. In particolare:

  • I trimestre: entro il 31 maggio dell’anno di riferimento;

  • II trimestre: entro il 30 settembre;

  • III trimestre: entro il 30 novembre;

  • IV trimestre: entro il 28 febbraio del successivo anno solare (con posticipazione al primo giorno feriale successivo se la scadenza cade in un giorno festivo o prefestivo).

Nel contesto specifico del 2026, le scadenze note per l’invio delle LIPE sono (calendario di adempimento pubblicato da fonti attendibili):

  • invio della LIPE relativa al IV trimestre 2025: 2 marzo 2026;

  • invio prima trimestrale 2026: 1° giugno 2026;

  • invio seconda trimestrale 2026: 30 settembre 2026;

  • invio terza trimestrale 2026: 30 novembre 2026.

La LIPE del IV trimestre 2026, oggetto di questo approfondimento, dovrà quindi essere trasmessa entro il 1° marzo 2027, essendo la regola generale che il termine scada nel secondo mese successivo alla chiusura dell’esercizio d’impresa (ottobre‑dicembre). La prassi riconosce la posticipazione del termine al primo giorno feriale quando la scadenza ricade in giorno non lavorativo.

Modalità e formato di presentazione

La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (portale “Fatture e Corrispettivi”, Entratel o altri canali abilitati). Il file deve essere prodotto in formato XML conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia, corredato di firma digitale o equivalente meccanismo di autenticazione previsto.

Il modello di comunicazione è costituito da un frontespizio con i dati identificativi del contribuente e da un quadro VP nel quale si riportano i dati della liquidazione periodica (dati attivi, passivi, imposta dovuta o credito, ecc.).

La trasmissione può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (professionisti, centri di assistenza fiscale, società di servizi), che rilasciano al contribuente la copia dell’invio e della ricevuta di accettazione rilasciata dall’Agenzia.

Compilazione del modello LIPE: profili sostanziali e tecnici

Contenuto minimo della comunicazione

Il contenuto della comunicazione deve consentire all’Amministrazione finanziaria di conoscere i dati riepilogativi relativi alla liquidazione dell’imposta, quali:

  • l’ammontare delle operazioni attive e passive effettuate nel periodo;

  • l’IVA dovuta o a credito risultante dalla liquidazione;

  • l’eventuale credito IVA portato in avanti da periodi precedenti;

  • dati identificativi corretti del soggetto dichiarante.

È cruciale che i dati trasmessi siano coerenti con:

  • le annotazioni contabili effettuate nei registri IVA;

  • le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio;

  • gli eventuali versamenti periodici dell’imposta.

La mancanza di coerenza tra tali dati può essere rilevata dai sistemi automatici di controllo dell’Agenzia delle Entrate e può dar luogo a comunicazioni di anomalia o richieste di chiarimenti.

Bozze precompilate e assistenza telematica

Con il Provvedimento n. 42054 del 3 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga della sperimentazione per la predisposizione delle bozze precompilate delle LIPE e della dichiarazione annuale IVA. Ciò significa che, per il 2026, i soggetti passivi possono trovare nell’area riservata del portale telematico le bozze dei dati delle liquidazioni periodiche predisposte dall’Amministrazione stessa, che possono agevolare la compilazione e la verifica degli adempimenti.

Questa prassi riflette un orientamento dell’Agenzia volto a sfruttare pienamente i dati già acquisiti telematicamente (es. fatture elettroniche, corrispettivi, versamenti) per semplificare adempimenti e ridurre gli errori formali.

Regime sanzionatorio per tardive, omesse o errate comunicazioni

Sanzioni amministrative previste

La violazione dell’obbligo di comunicazione delle LIPE comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’art. 11, comma 2‑ter, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, rubricato “Sanzioni relative alle dichiarazioni e alle comunicazioni”.

In particolare:

  • omessa, incompleta o infedele comunicazione telematica: sanzione compresa tra € 500 e € 2.000 per ciascuna comunicazione;

  • riduzione della sanzione alla metà (ossia minimo € 250 e massimo € 1.000) se la trasmissione della comunicazione omessa o la correzione di quella infedele avviene entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria.

La sanzione ha natura amministrativa e formale, disancorata dall’effettivo danno erariale, e non è correlata all’ammontare dell’imposta risultante dalla liquidazione.

Prassi amministrativa (Risoluzione n. 104/E/2017)

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E del 28 luglio 2017 specifica che per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche l’intero ammontare della sanzione si applica alla comunicazione considerata nel suo complesso, a differenza della trasmissione dei dati delle fatture dove si applica una sanzione per ciascun elemento irregolare.

La risoluzione interpreta anche l’ambito applicativo del ravvedimento operoso per questi adempimenti, confermando la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione mediante versamento della sanzione in misura ridotta, secondo le regole generali del D.Lgs. n. 472/1997 (Regime sanzionatorio tributario).

Il ravvedimento operoso: disciplina e applicazione alle LIPE

Quadro normativo del ravvedimento

L’istituto del ravvedimento operoso trova la sua disciplina nell’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente una violazione tributaria, versando l’imposta o la sanzione ridotta, entro determinati termini, beneficiando di una consistente riduzione percentuale delle sanzioni rispetto a quelle ordinarie.

Applicazione alle LIPE

Per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, il ravvedimento operoso è pienamente applicabile, consentendo di:

  • regolarizzare la mancata presentazione o la presentazione errata della comunicazione LIPE entro i termini che precedono l’inizio formale di accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’Amministrazione;

  • beneficiare della riduzione delle sanzioni secondo la tempistica in cui viene effettuata la regolarizzazione.

In concreto, la sanzione base (minimo € 500) può essere ridotta in misura progressivamente minore qualora il contribuente adempia spontaneamente, per esempio:

  • entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria: sanzione ridotta alla metà;

  • oltre 15 giorni ma entro un periodo più ampio (come previsto dall’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) con riduzioni ulteriori in forza del ravvedimento operoso.

La prassi amministrativa (Risoluzione 104/E/2017) chiarisce inoltre che, se la regolarizzazione avviene tramite la dichiarazione IVA annuale (quadro VH), non è necessario presentare la comunicazione LIPE omessa o errata separatamente, purché tutti i dati richiesti siano integralmente riportati nella dichiarazione annuale.

Compliance operativa e controlli amministrativi

Controlli dell’Agenzia delle Entrate

I dati trasmessi tramite le LIPE vengono integrati nei sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate e confrontati automaticamente con i versamenti IVA effettuati, le fatture elettroniche annotate, i corrispettivi telematici acquisiti e altri indicatori fiscali.

In caso di incoerenze emergenti da tali confronti automatici, l’Amministrazione invia al contribuente (o al suo intermediario) comunicazioni di anomalia o lettere di compliance volte a sollecitare la regolarizzazione degli adempimenti, indicando eventuali importi non versati o dati non allineati.

La compliance include:

  • lettere di compliance per scostamenti tra liquidazioni periodiche e versamenti;

  • richieste di chiarimenti tramite servizi telematici;

  • possibili ulteriori approfondimenti in fase di controllo tributario qualora il contribuente non adempia nei termini indicati.

Strategie di gestione degli adempimenti

Per evitare sanzioni e anomalie, le imprese e i professionisti devono:

  • predisporre procedure interne di controllo delle liquidazioni IVA trimestrali;

  • verificare la coerenza contabile tra registri IVA, versamenti e dati inviati;

  • utilizzare, se possibile, le bozze precompilate messe a disposizione dall’Agenzia;

  • operare tempestivamente in caso di errori o omissioni, facendo leva sul ravvedimento operoso prima dell’avvio di verifiche dell’Amministrazione.

Conclusioni

L’adempimento della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) per il IV trimestre 2026 rappresenta una parte imprescindibile del sistema IVA digitale in Italia. L’obbligo trova fondamento nell’art. 21‑bis del D.L. n. 78/2010, integrato dal quadro sanzionatorio previsto dall’art. 11, comma 2‑ter, del D.Lgs. n. 471/1997 e dalle regole di ravvedimento dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Per il IV trimestre 2026, la scadenza ordinaria di presentazione è entro il 1° marzo 2027; l’adempimento può essere assolto anche con la dichiarazione annuale IVA, qualora i dati siano correttamente indicati nel quadro dedicato.

Le sanzioni per omissione o irregolarità sono significative, ma il sistema del ravvedimento operoso offre margini rilevanti di mitigazione, purché la regolarizzazione avvenga prima di formalizzazione di azioni ispettive da parte dell’Amministrazione.

Una gestione preventiva, tramite procedure interne di controllo e l’utilizzo delle risorse telematiche offerte dall’Agenzia delle Entrate, rappresenta la chiave per assicurare la compliance degli adempimenti periodici IVA e ridurre l’esposizione a sanzioni e contenzioso tributario.

Riferimenti normativi principali

  • Art. 21‑bis D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (comunicazioni liquidazioni periodiche IVA).

  • Art. 11, comma 2‑ter, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni relative alle comunicazioni).

  • Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

  • Provvedimento Agenzia delle Entrate 21 marzo 2018 (modello e istruzioni tecniche).

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 104/E/2017 (prassi sul ravvedimento).

Tabella operativa delle scadenze LIPE 2026‑2027

TrimestrePeriodo di riferimentoTermine ordinario trasmissioneTermine con eventuale posticipo (giorno feriale)Possibilità ravvedimento (riduzione sanzioni)Riferimenti normativi
I trimestre 202601/01/2026 – 31/03/202631/05/202631/05/2026 (cad. in giorno lavorativo)Entro 15 giorni dalla scadenza: sanzione metà; oltre: art. 13 D.Lgs. 472/1997Art. 21‑bis DL 78/2010, Art. 11, D.Lgs. 471/1997
II trimestre 202601/04/2026 – 30/06/202630/09/202630/09/2026IdemIdem
III trimestre 202601/07/2026 – 30/09/202630/11/202630/11/2026IdemIdem
IV trimestre 202601/10/2026 – 31/12/202628/02/202701/03/2027 (cad. sabato 28/02, si posticipa)IdemIdem
I trimestre 202701/01/2027 – 31/03/202731/05/202731/05/2027IdemIdem

Note operative:

  • La scadenza ordinaria è sempre il termine del secondo mese successivo al trimestre, salvo giorno non lavorativo (posticipo al primo giorno feriale successivo).

  • Il ravvedimento operoso consente di ridurre la sanzione, con progressione stabilita dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997.

  • In caso di omessa o infedele trasmissione, è possibile regolarizzare anche tramite dichiarazione annuale IVA quadro VH, purché tutti i dati siano indicati correttamente.

Checklist tecnica per la compilazione delle LIPE

PassoAzioneVerificaNote operative
1Identificazione soggettoCF, P.IVA, ragione sociale corretteCoerenza con registri IVA e fatturazione elettronica
2Periodo di riferimentoData inizio/fine trimestreControllare che il trimestre sia corretto; evita errori di anno fiscale
3Quadro VP – liquidazione IVAImporti operazioni attive, IVA dovutaControllare coerenza con registri contabili e fatture elettroniche
4Quadro VP – IVA a credito e importi precedentiCrediti portati in avanti, eventuali compensazioniVerificare documentazione a supporto
5Verifica fatture elettronicheControllare che tutte le fatture trasmesse tramite SDI siano correttamente riportateUtilizzare report SDI e software contabile
6Versamenti periodiciImporti IVA versata nel trimestreEvitare discrepanze tra LIPE e F24
7Bozze precompilateConfrontare con bozza Agenzia EntrateRiduce errori e omissioni
8Errori e omissioniControllo completo prima invioIn caso di errori: valutare ravvedimento operoso
9Trasmissione telematicaInvio tramite Entratel / Fatture e CorrispettiviSalvare ricevuta di accettazione XML
10Archiviazione documentazioneConservare XML, ricevute e documenti giustificativiObbligo di conservazione elettronica secondo art. 39 D.P.R. 633/1972

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