L’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) rappresenta uno dei pilastri della disciplina delle relazioni industriali e della tutela della libertà sindacale nel nostro ordinamento. Il legislatore, con formulazione volutamente aperta e sostanziale, ha posto a presidio delle prerogative collettive dei lavoratori un rimedio giurisdizionale speciale volto a reprimere comportamenti del datore di lavoro idonei ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale oppure a comprimere il diritto di sciopero (condotta antisindacale). La norma non contiene un elenco tassativo di comportamenti vietati, bensì adotta una definizione teleologica, volta a captare ogni gesto o omissione del datore di lavoro che, concretamente e non formalmente, sia idoneo a ledere la libertà sindacale di diritto o di fatto.
Fin dalla sua introduzione, la disposizione è stata interpretata come norma elastica e a struttura aperta, destinata a intercettare non tanto singole fattispecie tipizzate, quanto ogni condotta datoriale oggettivamente idonea a comprimere le prerogative sindacali tutelate dagli artt. 39 e 40 Cost.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la nozione di condotta antisindacale:
non è limitata ai comportamenti espressamente vietati da specifiche norme di legge o di contratto collettivo, ma comprende ogni comportamento oggettivamente idoneo a ledere l’interesse collettivo alla libertà sindacale (Cass., 26 febbraio 2004, n. 3898).
In questa prospettiva, l’elemento centrale non è la violazione formale di una regola, bensì l’effettiva incidenza sul libero esercizio dell’attività sindacale.
L’art. 28 St. lav.: struttura e funzione della norma
L’art. 28 St. lav. dispone che, qualora il datore di lavoro ponga in essere “qualunque comportamento diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero”, le organizzazioni sindacali possano ricorrere al giudice per ottenere un provvedimento di cessazione e rimozione degli effetti.
La norma presenta tre caratteristiche fondamentali:
Generalità della formula: il legislatore utilizza l’espressione “qualunque comportamento”, evitando un’elencazione tassativa.
Centralità dell’effetto: ciò che rileva è l’idoneità a impedire o limitare l’esercizio della libertà sindacale.
Rimedio sommario e urgente: il procedimento è modellato per garantire effettività e tempestività.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l’art. 28 costituisce norma di attuazione degli artt. 39 e 40 Cost., diretta a garantire effettività alla libertà sindacale (Cass., 26 febbraio 2004, n. 3898).
La nozione di condotta antisindacale è, dunque, volutamente elastica e funzionale alla tutela sostanziale del bene protetto.
La nozione di condotta antisindacale nella giurisprudenza consolidata
Lesione sostanziale e irrilevanza dell’intento soggettivo
Secondo orientamento costante:
ai fini dell’integrazione della condotta antisindacale non è necessario l’accertamento di uno specifico intento lesivo, essendo sufficiente l’oggettiva idoneità del comportamento a comprimere l’attività sindacale (Cass., 12 giugno 2014, n. 13425).
La Cassazione ha altresì precisato che:
non ogni violazione di obblighi contrattuali o normativi assume rilievo ai sensi dell’art. 28 St. lav., occorrendo che il comportamento incida concretamente sull’esercizio dell’attività sindacale (Cass., 4 febbraio 2010, n. 2626).
Il criterio è dunque sostanziale: occorre verificare la concreta lesione dell’interesse collettivo rappresentato dall’organizzazione sindacale.
Violazione formale e incidenza effettiva
In Cass., 21 marzo 2018, n. 6959, la Corte ha ribadito che la condotta antisindacale non può essere desunta automaticamente dalla mera inosservanza di una clausola procedurale collettiva, ma deve essere valutata in relazione alla concreta compressione delle prerogative sindacali.
Ne discende che l’art. 28 non tutela la forma del confronto, bensì la sua sostanza.
Violazione formale e lesione sostanziale: l’elaborazione consolidata della Cassazione
Uno dei punti fermi della giurisprudenza di legittimità è che:
ai fini dell’integrazione della condotta antisindacale non è sufficiente la mera violazione di un obbligo contrattuale o legale, occorrendo che il comportamento sia idoneo, in concreto, a ledere l’interesse collettivo tutelato (Cass., 4 febbraio 2010, n. 2626).
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che:
la condotta antisindacale va accertata con riferimento all’oggettiva idoneità del comportamento datoriale a comprimere l’esercizio dell’attività sindacale, indipendentemente dall’elemento soggettivo dell’intento lesivo (Cass., 12 giugno 2014, n. 13425).
Il principio è stato ribadito da Cass., 21 marzo 2018, n. 6959, secondo cui l’antisindacalità deve essere valutata in base alla concreta incidenza del comportamento sul diritto di libertà sindacale, e non sulla base di una violazione meramente formale.
L’art. 28 tutela dunque un bene sostanziale: l’effettività dell’azione collettiva.
L’ordinanza Cass. 14 gennaio 2026, n. 787: relazioni sindacali a mezzo e-mail
L’ordinanza 14 gennaio 2026, n. 787, della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si inserisce coerentemente in tale linea interpretativa.
Nel caso esaminato, la procedura di confronto sindacale relativa alla modifica degli orari di lavoro era stata gestita tramite scambio di e-mail anziché mediante incontro in presenza. Il sindacato ricorrente lamentava la lesione delle prerogative partecipative.
La Corte ha escluso la configurabilità della condotta antisindacale, valorizzando:
l’effettività dello scambio comunicativo;
la possibilità per l’organizzazione sindacale di formulare osservazioni;
l’assenza di un concreto impedimento all’esercizio dell’attività sindacale.
La decisione ribadisce che il mezzo di comunicazione utilizzato non è decisivo in sé: ciò che rileva è la concreta idoneità del comportamento datoriale a incidere sulle prerogative sindacali.
Comunicazioni elettroniche e libertà sindacale: Cass. nn. 35643 e 35644 del 2022
Particolarmente significativa è la giurisprudenza della Cassazione del 5 dicembre 2022, nn. 35643 e 35644, che segna un passaggio rilevante nell’evoluzione degli strumenti di esercizio della libertà sindacale.
In tali pronunce la Corte ha affermato la legittimità dell’invio di comunicazioni sindacali tramite posta elettronica aziendale, riconoscendo che tale modalità costituisce una forma moderna di esercizio dell’attività sindacale, purché non arrechi pregiudizio all’organizzazione produttiva.
La Corte ha così valorizzato la posta elettronica quale vero e proprio “spazio” di comunicazione sindacale, in linea con l’evoluzione tecnologica del contesto lavorativo e superando una concezione ancorata esclusivamente agli strumenti tradizionali, come la bacheca o il volantino cartaceo.
Ne emerge una visione dinamica, nella quale la tecnologia non è considerata elemento estraneo al sistema delle libertà sindacali, ma un possibile veicolo di attuazione.
Comunicazioni “atipiche” e condotta antisindacale: oltre le e-mail
La riflessione non può arrestarsi al solo utilizzo della posta elettronica. La trasformazione digitale delle relazioni industriali ha introdotto una pluralità di strumenti “atipici”: piattaforme collaborative, sistemi di messaggistica istantanea, videoconferenze, ambienti digitali condivisi.
Dal punto di vista giuridico, la questione non è se tali strumenti siano tradizionali o meno, ma se siano idonei a garantire l’effettività del confronto sindacale.
L’insegnamento consolidato della Cassazione – in particolare Cass. 3898/2004 e Cass. 13425/2014 – consente di estendere il criterio valutativo: anche rispetto a strumenti comunicativi innovativi, l’analisi deve concentrarsi sulla loro oggettiva idoneità a consentire:
informazione tempestiva,
possibilità di replica,
reale interlocuzione,
assenza di compressione delle prerogative.
In quest’ottica, la tecnologia è giuridicamente neutrale. Può essere veicolo di ampliamento della partecipazione sindacale oppure strumento di compressione surrettizia, a seconda delle modalità concrete di utilizzo.
Il passaggio da incontro fisico a modalità digitale non integra automaticamente una violazione dell’art. 28 St. lav.; occorre verificare se la trasformazione del mezzo abbia inciso sulla qualità sostanziale del confronto.
Normativa di riferimento e profili applicativi
Il quadro normativo di riferimento è composto principalmente da:
art. 28 legge n. 300/1970;
artt. 14, 15, 19, 20, 25 e 26 St. lav., che disciplinano la libertà sindacale nei luoghi di lavoro;
artt. 39 e 40 Cost.
L’art. 14 St. lav. riconosce la libertà di organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro;
l’art. 15 vieta atti discriminatori per motivi sindacali;
l’art. 20 disciplina il diritto di assemblea;
l’art. 25 riguarda le affissioni sindacali;
l’art. 26 tutela la raccolta di contributi sindacali.
L’art. 28 costituisce lo strumento processuale di tutela di tali prerogative.
Sul piano applicativo, la digitalizzazione pone alcune questioni operative:
Se la contrattazione collettiva prevede modalità specifiche di confronto (es. riunioni in presenza), l’adozione di modalità digitali non determina automaticamente antisindacalità, salvo che venga compromessa la sostanza del confronto.
L’eventuale violazione di una clausola procedurale collettiva rileva solo se comporta una concreta lesione dell’interesse collettivo rappresentato dal sindacato (Cass. 2626/2010).
Il giudice deve verificare, in concreto, la qualità della partecipazione assicurata.
L’azione ex art. 28 conserva la sua natura urgente e sommaria anche quando la controversia riguarda strumenti digitali: la rapidità del rimedio è coerente con l’esigenza di ripristinare tempestivamente l’effettività della libertà sindacale.
Criticità, limiti e prospettive interpretative
L’evoluzione digitale pone tuttavia alcune criticità.
Il rischio di formalizzazione apparente
L’utilizzo di strumenti elettronici potrebbe prestarsi a forme di consultazione meramente apparenti: comunicazioni unidirezionali, tempi ristretti per la replica, assenza di reale negoziazione.
In tali ipotesi, la giurisprudenza consolidata consente di configurare la condotta antisindacale qualora emerga l’oggettiva idoneità della procedura a svuotare di contenuto il confronto (Cass. 13425/2014).
Problemi probatori
Le relazioni digitali producono tracce documentali, ma pongono questioni probatorie complesse:
completezza delle comunicazioni;
accesso ai sistemi;
eventuali limitazioni tecniche.
La valutazione giudiziale dovrà tener conto della effettiva accessibilità degli strumenti e della concreta possibilità di interazione.
Prospettive evolutive
La giurisprudenza sembra orientata verso un principio di neutralità tecnologica fondato su tre assi:
centralità della lesione sostanziale;
irrilevanza della mera violazione formale;
valutazione in concreto dell’effettività della partecipazione.
Tale impostazione appare coerente con una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 28 St. lav., idonea ad adattarsi a un contesto produttivo sempre più digitalizzato.
Conclusioni
L’ordinanza n. 787/2026 si inserisce in un solco interpretativo già tracciato dalla Cassazione: la condotta antisindacale è nozione sostanziale, non formalistica.
Le comunicazioni a mezzo e-mail, così come altre modalità digitali, non sono di per sé lesive delle prerogative sindacali. Divengono rilevanti ai sensi dell’art. 28 St. lav. solo quando risultino oggettivamente idonee a comprimere l’esercizio dell’attività sindacale.
La trasformazione tecnologica non impone una revisione dei principi, ma richiede una loro applicazione coerente e sostanziale.
La libertà sindacale resta un diritto fondamentale; la sua tutela non dipende dal mezzo utilizzato, bensì dall’effettività del suo esercizio.
Articoli correlati da consultare
CONSIGLIO DI STATO – Parere 13 maggio 2022, n. 832 – Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
CONSIGLIO DI STATO - Parere 13 maggio 2022, n. 832 Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice...
Leggi l’articolo →DECRETO LEGISLATIVO n. 36 del 31 marzo 2023 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
DECRETO LEGISLATIVO n. 36 del 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge...
Leggi l’articolo →CCNL Cooperative di consumo e della distribuzione cooperativa
Cooperative di consumo Contratto collettivo nazionale di lavoro 22-12-2011 per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa Decorrenza:...
Leggi l’articolo →CCNL Nettezza urbana (Aziende municipalizzate): contratto collettivo nazionale di lavoro
CCNL Nettezza urbana (Aziende municipalizzate): contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL 24-05-2013 premessa Costituzione Delle Parti E...
Leggi l’articolo →CCNL – TURISMO (CONFCOMMERCIO) – ALBERGHI (CONFCOMMERCIO) – ALBERGHI DIURNI (CONFCOMMERCIO) – CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI (CONFCOMMERCIO) – PUBBLICI ESERCIZI (CONFCOMMERCIO) – STABILIMENTI BALNEARI (CONFCOMMERCIO)
CCNL - TURISMO (CONFCOMMERCIO) - ALBERGHI (CONFCOMMERCIO) - ALBERGHI DIURNI (CONFCOMMERCIO) - CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI (CONFCOMMERCIO) -...
Leggi l’articolo →