La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 20152 depositata il 21 maggio 2024, intervenendo in tema di autoriciclaggio e delimitazione temporale della condotta distrattiva rispetto a quello dell’autoriciclaggio, ha ribadito il principio secondo cui “… in tema di autoriciclaggio, il perfezionamento del delitto presupposto deve precedere il momento consumativo del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. »; l’arresto evocato ha posto l’accento proprio sul rapporto tra reato “presupposto”, come tale necessariamente antecedente e già realizzatosi compiutamente nei suoi elementi costitutivi, e quello di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., richiamando, a conferma della conclusione raggiunta, quanto già ritenuto, in motivazione, da Sez. 2, n. 23052 del 23/04/2015, Bagnoli. …”

La vicenda ha riguardato il legale rappresentante quale Presidente del consiglio di amministrazione di una società per azione, fallita, accusato di plurime  condotte  di  bancarotta fraudolenta patrimoniale e da reato societario e nei cui confronti veniva emesso dal GIP un’ordinanza con cui applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’imputato impugnava tale provvedimento innanzi al Tribunale del riesame. I giudici del riesame annullano parzialmente — quanto ai delitti di autoriciclaggio –  evocando la giurisprudenza di legittimità. Avverso tale decisone hanno proposto ricorso per cassazione sia il pubblico ministero che l’indagato.

I giudici di legittimità rigettano il ricorso del pubblico ministero e dichiarano inammissibile il ricorso dell’indagato.

Gli Ermellini evidenziano che correttamente i giudici del riesame hanno rilevato che “… la struttura stessa della fattispecie di cui all’art. 648-ter.1 pen., struttura che vede la condotta di autoriciclaggio collocarsi temporalmente dopo la commissione del reato presupposto. Il legislatore, infatti, ha tenuto distinti i due momenti, quello di commissione del primo reato che ha generato i beni, il denaro o le altre utilità e quello in cui queste ultime vengono impiegate, sostituite o trasferite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Depongono in questo senso l’utilizzo del gerundio passato nella frase «avendo commesso o concorso a commettere un delitto» e del participio presente nell’ulteriore sintagma «provenienti dalla commissione di tale delitto», termini che segnano la precisa volontà di individuare un “prima” logico-giuridico – la commissione del reato che genera la risorsa – e un “dopo” – l’impiego di quest’ultima nell’attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa.

Conferma la correttezza di questa lettura della disposizione la persuasiva delineazione della tipicità della condotta di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. che si deve a Sez. 5.t,..n. 331 del 12/11/2020, dep. 2021, Ginatta, Rv. 280169 …”

I giudici di piazza Cavour precisato che “… affinché sia integrata una condotta di autoriciclaggio che sia distinta dal momento distrattivo – e quindi, da quello in cui si realizza l’attività predatoria ai danni dell’impresa fallita che costituisce l’in se della bancarotta fraudolenta per distrazione – un quid pluris, cioè un’attività ulteriore rispetto alla sottrazione della risorsa all’impresa fallita, che eviti indebite sovrapposizioni applicative tra le due disposizioni.

Proprio intorno alla centralità di tale connotato ulteriore si sono sviluppate diverse decisioni di questa Corte, nello sforzo di delimitare i confini applicativi dell’autoriciclaggio e di individuare i casi in cui tale norma incriminatrice possa trovare applicazione accanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva; si è così affermato che non integra il reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (Sez. 5, n. 8851 del 01/02/2019, Petricca, Rv. 275495; Sez. 5, n. 38919 del 05/07/2019, De Marco, Rv. 276853; in termini, non massimate, Sez. 2, n. 7171 dell’ll/11/20 dep. 24/2/21; Sez. 1, n. 33394 dell’l/10/20; Sez. 5, n.33130 del 17/9/20; Sez. 2, n. 16059 del 18/12/19, dep. 27/5/20; Sez. 5, n.1564 del 16/12/19, dep. 16/1/20; Sez. 5, n. 51121 del 16/10/19, Sez. 2, n. 44199 del 4/7/19; Sez. 2, n. 44198 del 4/7/19; in linea, ma sui rapporti tra appropriazione indebita e autoriciclaggio, Sez. 2, n. 7074 del 27/01/2021, De Campo, Rv. 280619).

In seno a questo orientamento si è poi precisato (Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, Carabetta, Rv. 284477) che è configurabile la condotta dissimulatoria tipica dell’autoriciclaggio nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell’intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l’individuazione dell’origine illecita e il successivo trasferimento. In motivazione si è operato un distinguo tra il caso in cui l’autoriciclaggio si identifichi nella distrazione di sole somme di denaro dalla fallita ad altre società – in cui si è ritenuta «l’effettiva coincidenza delle due condotte con violazione del principio di doppia incriminazione» – da quella in cui oggetto della contestazione ex art. 648-ter.1 cod.pen. non sia «la sola attività distrattiva di somme dalla società fallita bensì, anche, le attività successivamente poste in essere con il denaro distratto dalle società beneficiarie dei pagamenti per cassa». Fermo restando che, qualora la distrazione riguardi somme di denaro passate dalla società poi fallita a quella che ne beneficia, non potrebbe integrarsi, oltre alla bancarotta, anche l’autoriciclaggio, il quid pluris che lo caratterizza è stato ravvisato da Sez. 2, n. 37503 del 21/06/2019, Correnti, Rv. 277514 nel caso di distrazione di azienda, «configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie dell’utilità di provenienza illecita». L’esegesi di Sez. 5, n. 1203 del 14/11/2019, dep. 2020, Hu Shaojing, Rv. 277854, infine, è centrata sull’idoneità della condotta a fungere da ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del bene distratto, quale tratto caratterizzante dell’autoriciclaggio rispetto alla bancarotta che ne è presupposto; tratto ravvisato in un’ipotesi in cui vi era stata “polverizzazione” del patrimonio dell’impresa fallita, reimpiegato nella creazione di diverse società “cloni” intestate a prestanome. …”