La Corte di Cassazione, sezioni unite penali, con la sentenza n. 13783 depositata l’ 8 aprile 2025, intervenendo in tema di pluralità di concorrenti nel reato e confisca per equivalente, ha statuito il principio di diritto, di esclusione della responsabilità passiva, secondo cui “La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova delle derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale.
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.
I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.“
La vicenda ha riguardato due persone che avevano patteggiato la pena per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione tra privati per aver inquinato, in cambio di denaro, le procedure di appalto dell’impresa di cui erano dipendenti. Il Gip aveva anche disposto nei confronti del primo imputato la confisca diretta del denaro, costituente il profitto, o, in subordine, la confisca per un valore corrispondente al profitto, e nei confronti dell’altro la confisca per equivalente in quanto disposta in applicazione del principio solidaristico, non essendo stata raggiunta né la prova del diretto conseguimento del profitto e neppure che il profitto sia stato in concreto ripartito tra i correi. Avverso il provvedimenti di sequestro venina disposto
I giudici di legittimità, avendo verificato un contrasto interpretativo in ordine alla confisca in caso di concorso di persone nel reato, hanno rinviato alle Sezioni Unite.
I giudici della SS. UU. hanno statuito che nelle ipotesi di una pluralità di concorrenti nel reato va esclusa ogni forma di solidarietà passiva. per cui la confisca potrà essere disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Mentre solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.
Per gli Ermellini i suddetti principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.
Inoltre per i giudici di piazza Cavour la quantificazione del prezzo o del profitto dunque deve essere provata sulla base di un accertamento probatorio concreto, in ragione degli atti del processo e non in via presuntiva.
Diversamente la “regola di chiusura” in base alla quale è prevista una ripartizione del vantaggio in parti uguali, trova giustificazione solo quando “sia stato provato il conseguimento da parte del singolo partecipe di una quota di profitto o di prezzo del reato, ma, al tempo stesso, nessuna delle parti sia stata in grado di quantificare in concreto il vantaggio, di dividere il complessivo arricchimento indebito”.
Il Supremo consesso annulla la sentenza impugnata dispone che il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà: a) se e in che limiti la confisca del prezzo del reato, costituito da denaro, debba nella specie essere qualificata, in relazione al singolo compartecipe, come confisca diretta ovvero, in ragione dei principi di cui si è detto, per equivalente; b) accerterà, esclusa la solidarietà tra i concorrenti, in che misura i singoli correi abbiano conseguito in concreto il prezzo di ciascun reato per il quale si procede; c) procederà, in caso di mancato accertamento delle singole quote di arricchimento, a ripartire tra i concorrenti in parti uguali il prezzo corrisposto per ciascun reato.